Impianto fotovoltaico: quando deve essere registrato al Catasto


Il proprietario dell’immobile deve registrare al Catasto l’impianto fotovoltaico istallato sul tetto quando esso supera i 3 kw di potenza e incide in misura pari o superiore al 15% sulla rendita catastale.
L’impianto fotovoltaico installato sul tetto deve essere registrato al Catasto se supera i 3 kiloWatt di potenza e aumenta, almeno del 15%, il valore dell’immobile. È quanto affermato da una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate [1] che spiega i criteri per l’individuazione degli impianti che devono essere registrati al Catasto.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’accatastamento, non rileva la modalità di posizionamento dei pannelli o la loro più o meno facile amovibilità rispetto alla struttura sulla quale vengono impiantati. Piuttosto, ciò che rileva è la capacità reddituale che gli impianti producono contribuendo a far crescere la rendita catastale dell’immobile.
In base a tale criterio, non devono essere registrati al Catasto gli impianti “minori” cioè quelli che hanno una potenza non superiore ai 3 Kw (misura che copre i consumi medi della famiglia tipo).
Tutti gli impianti con potenza superiore, in quanto aumentano il valore dell’immobile, possono essere soggetti ad obbligo di registrazione. Tuttavia, quando l’impianto è al servizio di un’unità immobiliare già accatastata, la variazione catastale è obbligatoria solo se il valore dell’impianto supera il 15% della rendita catastale.
In realtà, non è facile scoprire in che percentuale un fotovoltaico può incidere sulla rendita dell’immobile anche perché quest’ultima varia a seconda della categoria catastale.
note
[1] Agenzia delle Entrate, circolare n. 36/E del 19.12.2013