Esempio spese straordinarie per i figli: giurisprudenza


Assegno di mantenimento: distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie.
Devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall’importo dell’assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal S.S.N. – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie – e dunque nell’assegno di mantenimento – tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell’abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell’ambito dell’orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l’acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Tribunale Salerno sez. I, 03/01/2020
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale; – spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici; – spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all’istituto scolastico; – spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all’estero; e) alloggio presso la sede universitaria; – spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); – spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter; f) viaggi studio in Italia e all’estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori; g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Tribunale Monza, 08/05/2019, n.1053
Indice
Spese ordinarie e straordinarie per l’educazione scolastica dei figli: un’elencazione esemplificativa
Per quanto riguarda le spese attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, entrano tra le spese ordinarie, anche se parametrate nell’arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l’acquisto di materiale didattico, dell’abbigliamento per l’attività fisica, e tutto ciò, ovviamente, che si basa sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore non è qualcosa di eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, di obbligatorio e fondamentale, a differenza invece, dei viaggi studio all’estero, delle gite scolastiche o le ripetizioni, che debbono essere ricondotte alla categoria delle spese straordinarie.
Tribunale Savona, 19/04/2019, n.381
Spese ordinarie e straordinarie per i figli: un’elencazione esemplificativa
Per l’esatta individuazione delle spese straordinarie ritiene il collegio opportuno evidenziare le seguenti considerazioni, elaborate in conformità alla giurisprudenza maggioritaria. Per quanto riguarda quelle attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, occorre rilevare che entrano tra le ”spese ordinarié’, anche se parametrate nell’arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l’acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell’abbigliamento per lo svolgimento dell’attività fisica a scuola. Tutto ciò, ovviamente, basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore non è qualcosa di eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, di obbligatorio e fondamentale. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto deve essere considerata una ”spesa ordinarià’ in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare, con eventuale possibilità di aumentare l’assegno di mantenimento precedentemente disposto per far fronte a tale esigenza Per quanto riguarda, invece, i viaggi studio all’estero, la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport esse debbono essere ricondotte alla categoria delle ”spese straordinarie”. Per quanto concerne, poi, le eventuali e future spese per la formazione universitaria (tasse e libri scolastici), dovranno intendersi quali ”spese ordinarie”, tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell’assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo Relativamente, ancora, alle esigenze sanitarie della prole le quali, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle ”spese ordinarie” ed altre volte qualificate come ”spese straordinarie”, si deve ritenere che rientrino tra le prime, secondo quanto risulta da innumerevoli pronunce dei giudici di merito, le c.d. ”cure ordinarie”, come le visite pediatriche, l’acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie. Anche quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi ”spesa ordinaria” essendo destinata, invero, a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione. Diversamente dovranno essere qualificate come ”straordinarie” le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l’apparecchio ortodontico. Infine, la vita del minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Così l’acquisto di un computer o quello di un motorino, dovrà essere qualificato come ”spesa straordinaria”, od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni.
Tribunale Savona, 13/04/2019, n.358
In tema di assegno di mantenimento, risultano “spese ordinarie” quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani, mentre, quelle “straordinarie”, sono costituite dagli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori; nello specifico possono essere ricomprese nell’assegno ordinario le ricariche telefoniche, i biglietti ferroviari, la batteria del computer; non può reputarsi, invece, ordinario, l’esborso per il pagamento di una multa o il costo per lo scambio culturale in Irlanda, anche se espressamente autorizzato dal coniuge che versa l’assegno.
Tribunale Parma, 05/02/2019, n.202
Per l’esatta individuazione delle spese straordinarie il giudice deve operare le seguenti considerazioni: per quanto riguarda quelle attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, occorre rilevare che entrano tra le ‘‘spese ordinarie’’, anche se parametrate nell’arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l’acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell’abbigliamento per lo svolgimento dell’attività fisica a scuola. Tutto ciò, ovviamente, basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore non è qualcosa di eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, di obbligatorio e fondamentale. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semiconvitto deve essere considerata una ‘‘spesa ordinaria’’ in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare, con eventuale possibilità di aumentare l’assegno di mantenimento precedentemente disposto per far fronte a tale esigenza.
Per quanto riguarda, invece, i viaggi studio all’estero la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport, esse debbono essere ricondotte alla categoria delle ‘‘spese straordinarie’’. Per quanto concerne, poi, le eventuali e future spese per la formazione universitaria (tasse e libri scolastici), dovranno intendersi quali ‘‘spese ordinarie’’, tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell’assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo. Relativamente, ancora, alle esigenze sanitarie della prole le quali, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle ”spese ordinarie” ed altre volte qualificate come ”spese straordinarie”, si deve ritenere che rientrino tra le prime, le c.d. ”cure ordinarie”, come le visite pediatriche, l’acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie.
Diversamente dovranno essere qualificate come ”straordinarie” le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l’apparecchio ortodontico. Infine, considerando che la vita del minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago, i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare tali esigenze ricreative. Così l’acquisto di un computer o quello di un motorino, dovrà essere qualificato come ”spesa straordinaria”, od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli.
Tribunale Savona, 29/01/2019, n.84
L’assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall’ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell’an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Tra le spese comprese nell’assegno di mantenimento sono da considerare: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell’abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell’organizzazione familiare prima della cessazione della convivenza; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Al di fuori di tale elenco sono da comprendere tra le spese straordinarie: spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola; spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell’attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell’eventuale attività agonistica; spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Essendo stato disposto l’affidamento esclusivo della minore, la madre sarà la sola a decidere l’effettuazione della spesa, e il padre dovrà corrispondere il 60 % della spesa sostenuta previa esibizione di idoneo giustificativo di spesa.
Tribunale Grosseto, 14/01/2019, n.19
Ticket sanitari ed alle spese odontoiatriche: spese «straordinarie» sono quelle che esulano dall’ordinario regime di vita dei figli
Con riferimento ai ticket sanitari ed alle spese odontoiatriche, devono intendersi per spese « straordinarie » quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, talché la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 316-bis c.c.. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno « cumulativo », di cure necessarie o di altri indispensabili apporti.
Cassazione civile sez. VI, 17/01/2018, n.1070
Note giurisprudenziali
L’art. 337-ter c.c. stabilisce che in tutti i casi in cui viene meno o difetta la convivenza fra i genitori, il giudice ha il compito di fissare « la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli », sulla base del principio di proporzionalità. Nella decisione egli deve valutare una pluralità di concorrenti criteri, e precisamente: le attuali esigenze del figlio; il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori; i tempi di permanenza presso ciascun genitore; le risorse economiche di entrambi i genitori; la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una questione sovente dibattuta nelle fasi di conflitto fra coniugi o conviventi concerne il mantenimento della prole e le voci che devono considerarsi assorbite dall’assegno periodico che uno di essi versa di norma all’altro per il mantenimento dei figli.
Secondo una impostazione meno recente, erano da considerarsi « straordinarie » le sole spese destinate alla spesa alimentare ed al vestiario della prole. Ne derivava sovente la pretesa del genitore beneficiario dell’assegno di mantenimento di farsi rimborsare — quale spesa straordinaria — qualunque spesa medica (financo i medicinali da banco).
Più di recente, è finalmente invalsa una nozione di spesa straordinaria fondata sul doppio criterio della imprevedibilità (criterio qualitativo) e della rilevanza (criterio quantitativo), quanto mai opportuno, poiché atto a ridurre occasioni di conflittualità bagatellare.
Sotto il profilo degli obblighi di mantenimento e della prescrizione, corre segnalare Cass. civ., 23 novembre 2017, n. 27889, la quale si è soffermata sul tema — non frequentemente portato all’attenzione delle Corti — della sospensione della prescrizione nei rapporti fra i coniugi stabilita dall’art 2941 c.c.
La S.C. con riferimento alla situazione del coniuge separato ed all’assegno di mantenimento (e le conclusioni sono estensibili anche all’assegno di mantenimento che viene versato per la prole, finché duri lo stato di separazione), ha ritenuto che la sospensione della prescrizione tra coniugi di prevista dall’art. 2941, n. 1, c.c., non trova applicazione al credito dovuto per l’assegno di mantenimento previsto nel caso di separazione personale, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un’interpretazione conforme alla ratio legis, da individuarsi tenuto conto dell’evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell’unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati. Nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l’armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternità di cui all’art. 232 c.c. e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione (in senso conforme, v. Cass. civ., 4 aprile 2014, n. 7981; Cass. civ., 20 agosto 2014, n. 18078; Cass. civ., 5 maggio 2016, n. 8987).