Se l’avvocato contatta i testimoni e li ascolta personalmente


So che l’avvocato della mia controparte ha contattato direttamente alcune persone per invitarle a testimoniare nella causa contro di me: è un comportamento lecito o contrario alla deontologia professionale?
Il codice deontologico [1] stabilisce che l’avvocato non deve intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento solo se lo fa esercitando forzature o suggestioni finalizzate a conseguire deposizioni compiacenti. Insomma, ciò che è vietato non è il semplice colloquio, ma quello rivolto a ottenere una testimonianza favorevole alla tesi del proprio cliente.
Il comportamento vietato dalla deontologia, dunque, è quello dell’avvocato che si intrattenga con i testimoni, utilizzando argomenti rivolti a provocare distorsioni (anche se minime) del teste oppure a creare una situazione psicologica tale da alterare una non spontanea e/o falsa rappresentazione della realtà.
Così, per esempio, l’avvocato potrebbe ben ricevere il testimone all’interno del proprio studio e parlare con questi: lo ha precisato il Consiglio Nazionale Forense in una pronuncia di qualche tempo fa [1]. Ciò, però, a condizione che il legale non forzi psicologicamente il teste per ottenerne una dichiarazione compiacente. L’avvocato potrebbe allora eseguire una indagine sul testimone solo allo scopo di valutare la rilevanza delle informazioni in suo possesso ai fini della difesa del proprio cliente.
Qualora invece il teste sia stato sentito in presenza di collaboratori dell’avvocato, si ha una violazione deontologica. Tale precisazione è stata fatta dalla Cassazione qualche anno fa [2]. In tal caso, infatti, si tratta di una condotta non rivolta a valutare l’utilità del teste all’interno della causa, da svolgersi con adeguate garanzie di riservatezza, ma di un’audizione svolta al solo fine di precostituirsi prove testimoniali sull’oggetto del colloquio, condotto deliberatamente alla presenza di terzi, in modo da potersene avvalere per contestare la non veridicità della successiva deposizione resa davanti al giudice.
note
[1] CNF sent. n. 112 del 17.09.2012.
[2] Cass. S.U. sent. n. 22380 del 27.10.2011.
Beh, bisognerebbe precisare che questo vale per le cause civili e non per i giudizi penali, nei quali l’avvocato ha ben diritto di interrogare i testimoni avvalendosi delle norme sulle indagini difensive
Grazie