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Condominio: i debiti si pagano all’amministratore e non al creditore

25 Febbraio 2014 | Autore:
Condominio: i debiti si pagano all’amministratore e non al creditore

Il pagamento nelle mani dell’azienda appaltatrice non libera il condomino che deve, invece, pagare sempre e solo nelle mani dell’amministratore.

Fate attenzione a chi pagate i debiti condominiali: qualora il vostro condominio abbia delle pendenze verso alcuni fornitori, il singolo proprietario – cui il creditore si sia rivolto per ottenere il pagamento della sua quota – deve versare i soldi sempre e solo nelle mani dell’amministratore e non già direttamente in quelle del terzo creditore. Se ciò non succede, il condomino-debitore non si libera dal proprio obbligo e resta ugualmente obbligato.

Il monito proviene da una recentissima e importante sentenza della Cassazione [1] che val la pena conoscere per evitare spiacevoli sorprese.

Il caso affrontato dalla Corte è tutt’altro che raro. Si pensi a tutte le ipotesi in cui i lavori (di regola di manutenzione straordinaria) cominciano a dar vita a un contenzioso tra l’azienda appaltatrice e il condominio moroso nel pagamento del corrispettivo, ciò a causa – come spesso succede – di ritardi nel versamento delle rate da parte di alcuni condòmini.

In questi casi, la legge [2] stabilisce che il creditore del condominio può rivolgersi solo ai condòmini che sono in ritardo nei pagamenti all’amministratore. Può però capitare che qualcuno, per evitare problemi e rischi di esecuzione forzata ai propri danni, versi direttamente e di propria iniziativa la sua quota all’impresa creditrice. Si tratta, però, di un errore grave e si rischia di pagare due volte: la prima, all’impresa e la seconda al condominio (quando l’amministratore, constatato che il condomino non ha versato le rate sul conto corrente condominiale, chiede il pagamento della quote).

Il rimedio per uscire da questo problema non è semplice: una strada percorribile potrebbe essere quella di chiedere all’impresa la restituzione della somma per l’indebito pagamento.


note

[1] Cass. sent. n. 3636/2014.

[2] L. n. 220/2012.

Autore immagine: 123rf.com


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