Avvocato troppo presente in giornali e tv: cosa rischia


Per la Cassazione, la sovraesposizione mediatica può comportare la sospensione dall’esercizio della professione. Il precedente di Avetrana.
«Vuoi fare l’avvocato o vuoi fare lo showman, l’opinionista, il “tuttologo” in tv o sui giornali»? È questa la domanda che i legali onnipresenti nelle trasmissioni televisive o sugli articoli dei quotidiani rischiano di sentirsi fare se non pongono un limite alla loro esposizione mediatica. E siccome il troppo stroppia, la Cassazione ha deciso che l’avvocato troppo presente in giornali e tv rischia di essere sospeso dall’esercizio della professione.
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Avvocato sospeso per troppe apparizioni in tv
È successo di recente ad una legale a cui il Consiglio dell’Ordine competente ha impedito di esercitare per quattro mesi. La sua «colpa»? Secondo la Suprema Corte, sarebbe venuta meno nei rapporti con la stampa «ai criteri di equilibrio e misura» nel rilasciare interviste nel rispetto dei doveri di segretezza e riservatezza, nonché per aver posto in essere condotte vietate per l’acquisizione della clientela e non aver mantenuto nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
Certo, il caso esaminato dalla Cassazione era del tutto singolare. A detta del Consiglio nazionale forense, e secondo i documenti acquisiti, l’avvocato in questione avrebbe svelato ai media il contenuto dei processi a cui partecipava come difensore, sarebbe apparsa in alcuni programmi televisivi addirittura con le sembianze alterate per tentare di non farsi riconoscere come interprete di ruoli in processi inventati e, infine, si sarebbe anche improvvisata regista e sceneggiatrice: avrebbe arruolato un’attrice come figurante per farle fare in tv la parte della naufraga salvata proprio dall’avvocato.
Tutte illazioni e niente di dimostrabile, secondo la legale che vede nella sospensione una sanzione sproporzionata, visto che si trattava del primo procedimento disciplinare nei suoi confronti e che il tutto si sarebbe potuto risolvere con un avvertimento.
La Cassazione, invece, al cartellino giallo ha preferito il rosso. Per quanto riguarda il procedimento disciplinare a carico degli avvocati, infatti, la determinazione della sanzione adeguata costituisce tipico apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, come stabilito dalle Sezioni Unite [2]. La censura sulla valutazione del giudice di merito, di conseguenza, diventa inammissibile.
Avvocati e abuso dei media: il precedente di Avetrana
Non è la prima volta che gli avvocati vengono richiamati all’ordine per la sovraesposizione mediatica. Era successo nel 2010 in occasione del delitto di Avetrana in cui fu uccisa la quindicenne Sara Scazzi, omicidio per il quale sono state condannate in via definitiva all’ergastolo la cugina e la zia della vittima. Per i difensori di una delle imputate fu aperto un procedimento disciplinare dall’Ordine degli avvocati di Taranto, infastidito dalle loro continue apparizioni in televisione e sui giornali e dalla «troppa disinvoltura» nel cercare un cliente che garantisce maggiore visibilità.
L’Ordine volle anche indagare su presunte partecipazioni in tv dietro pagamento. L’impressione è che fossero stati superati i limiti dei doveri deontologici sia in relazione all’inchiesta sia per l’atteggiamento troppo aggressivo tenuto durante le trasmissioni televisive.
Avvocati e media: il Codice di deontologia
Il Codice di deontologia forense vieta all’avvocato di «offrire senza esserne richiesto una prestazione rivolta a una persona determinata per uno specifico affare». Inoltre, non è possibile chiedere interviste e farsi pubblicità. Non si possono nemmeno convocare conferenze stampa «fatte salve le esigenze di difesa del cliente». In caso di contestazione dell’addebito, l’avvocato viene invitato a rendere dei chiarimenti e una memoria difensiva. Dopodiché, si aprono due strade: quella dell’archiviazione o quella del procedimento disciplinare che può concludersi con l’avvertimento, la censura, la sospensione o cancellazione dall’albo oppure con la definitiva radiazione.
Ai tempi del delitto di Avetrana, in un’intervista al quotidiano La Stampa, il professor Natale Fusaro, docente di criminologia all’Università La Sapienza, avvocato penalista ed esperto di questioni di deontologia, fece notare che «è vietato qualsiasi comportamento, elogio della propria persona e capacità professionale che dia un vantaggio a scapito degli altri. L’avvocato – concludeva Fusaro – dovrebbe limitarsi a rendere informazioni sulla linea difensiva cercando di evidenziare quali siano le ragioni del proprio assistito». Il tutto, mantenendo «equilibrio e misura nel rilasciare interviste nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza».
note
[1] Cass. sent. n. 5420/2021.
[2] Cass. SS.UU. sent. 1609/2020.