Infortunio in itinere e uso dell’auto privata: Cassazione e giurisprudenza


Incidente stradale nel percorso casa-lavoro: quando l’uso del mezzo di proprietà del lavoratore si considera necessario e, quindi, è possibile ottenere l’indennizzo Inail.
Deve riconoscersi come dipendente da causa di servizio l’infortunio di cui rimane vittima il dipendente che si sia recato alla sua abitazione al termine del servizio ovvero dalla sua abitazione al luogo di servizio. Più specificamente, l’indennizzabilità dell’infortunio subìto dal lavoratore nel percorrere « con mezzo privato» la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, richiede: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso deve costituire per l’infortunato quello «normale per recarsi al lavoro» e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, da accertarsi in considerazione della (in)compatibilità degli orari dei pubblici servizi di trasporto rispetto all’orario di lavoro dell’assicurato, ovvero della sicura non fruibilità dei pubblici servizi di trasporto qualora risulti impossibile, tenuto conto delle peculiarità dell’attività svolta, la previa determinazione della durata della prestazione lavorativa.
Ecco allora le sentenze della Cassazione in merito all’infortunio in itinere e uso dell’auto privata.
Indice
- 1 L’assicurazione per infortunio in itinere opera nel caso di uso di mezzo di trasporto privato, purché necessitato e non dettato da esigenze di mera comodità.
- 2 Indennizzabile il lavoratore in caso di infortunio cd in itinere, anche nel caso di utilizzo di mezzo privato
- 3 Incidente in bicicletta per recarsi al lavoro: integra l’infortunio in itinere
L’assicurazione per infortunio in itinere opera nel caso di uso di mezzo di trasporto privato, purché necessitato e non dettato da esigenze di mera comodità.
L’assicurazione contro l’infortunio in itinere opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Orbene, per un verso non è richiesto che si tratti di una necessità assoluta essendo invece sufficiente una necessità relativa, per altro verso giammai può essere sufficiente ai fini del riconoscimento dell’assicurazione un utilizzo del mezzo di trasporto privato dettato da esigenze di mera comodità.
Tribunale Sondrio sez. lav., 08/03/2018, n.12
Indennizzabile il lavoratore in caso di infortunio cd in itinere, anche nel caso di utilizzo di mezzo privato
In tema di infortunio cd. “in itinere”, anche l’uso del mezzo proprio, senza altra connessione funzionale con l’attività lavorativa assicurata, non è di ostacolo all’indennizzabilità, sempre che esso sia “necessitato”, ovvero che non sussista altra agevole e meno rischiosa soluzione; a tal fine, è sufficiente una necessità relativa, emergente anche attraverso la deduzione e la prova, a carico del lavoratore, di molteplici fattori, non definibili in astratto, che condizionano l’uso del mezzo privato rispetto a quello pubblico, quali esigenze personali e familiari, o altri interessi meritevoli di tutela.
Cassazione civile sez. lav., 07/07/2017, n.16835
In tema di infortunio “in itinere” l’indennizzabilità dell’infortunio subìto dal lavoratore nel percorrere “con mezzo privato” la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso deve costituire per l’infortunato quello “normale per recarsi al lavoro” e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, da accertarsi in considerazione della compatibilità degli orari dei pubblici servizi di trasporto rispetto all’orario di lavoro dell’assicurato, ovvero della sicura non fruibilità dei pubblici servizi di trasporto qualora risulti impossibile, tenuto conto delle peculiarità dell’attività svolta, la previa determinazione della durata della sua prestazione lavorativa.
T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. II, 15/06/2015, n.869
L’infortunio in itinere non può essere riconosciuto in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che utilizzi il proprio mezzo di trasporto privato per raggiungere la propria abitazione dal luogo di lavoro, allorché tale utilizzo rappresenti non una necessità per la mancanza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce strumento normale di mobilità .
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 07/01/2014, n.3
L’infortunio in itinere non può essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sposti con il proprio mezzo di trasporto ove l’uso del mezzo privato rappresenti non una necessità per la mancanza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce strumento normale di mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio di incidenti stradali.
Cassazione civile sez. VI, 07/09/2012, n.15059
L’infortunio “in itinere” non può essere ravvisato in caso d’incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il mezzo privato tra la propria abitazione e il luogo di prestazione dell’attività lavorativa, ove l’uso di tale mezzo non rappresenti una necessità, in assenza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore stesso.
Cassazione civile sez. VI, 18/05/2012, n.7970
In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’infortunio “in itinere” non può essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio automezzo al luogo di prestazione dell’attività lavorativa fuori sede, dal luogo della propria dimora, ad eccezione dei casi in cui l’uso del veicolo privato rappresenti una necessità.
Tribunale Varese sez. lav., 10/01/2012
In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’infortunio in itinere non può essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio automezzo al luogo di prestazione dell’attività lavorativa fuori sede, dal luogo della propria dimora, ove l’uso del veicolo privato non rappresenti una necessità, in assenza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada.
Cassazione civile sez. VI, 03/11/2011, n.22759
La sussistenza di esigenze di bilanciamento delle esigenze di lavoro con quelle familiari proprie del lavoratore, pur se finalizzate ad accreditare condotte di vita improntate a maggior comodità o a minor disagio, non sono di per sé sufficienti per il riconoscimento dell’infortunio “in itinere” in assenza della dimostrazione dell’effettiva necessità dell’utilizzo del mezzo privato.
Non ha diritto all’indennizzo per l’infortunio “in itinere” il lavoratore che, per recarsi sul luogo di lavoro, faccia uso di un mezzo di trasporto privato pur non ricorrendone la necessità ai fini del corretto e puntuale adempimento dei compiti lavorativi, essendo l’intero percorso, fra abitazione e luogo di lavoro, agevolmente servito dai mezzi di trasporto pubblico.
Cassazione civile sez. lav., 29/07/2010, n.17752
In tema di infortunio “in itinere”, non ha diritto alla copertura assicurativa Inail il lavoratore che, alla guida di un veicolo privato, viene coinvolto in un sinistro qualora la scelta del mezzo personale sia dettata da ragioni che, senza rivestire il carattere della necessità – perché volte a conciliare in un’ottica di bilanciamento di interessi le esigenze del lavoro con quelle familiari proprie del lavoratore – rispondono ad aspettative che, seppure legittime, non assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento di carattere solidaristico a carico della collettività.
Cassazione civile sez. lav., 07/03/2008, n.6211
L’infortunio “in itinere” è indennizzabile solo quando l’uso del mezzo privato di trasporto si renda necessario in base a una ragionevole scelta del lavoratore, sicché la sua configurabilità va esclusa nell’ipotesi in cui il tragitto dall’abitazione al luogo di lavoro possa essere agevolmente coperto, anche per il ritorno, mediante l’uso del mezzo pubblico. Non costituisce rischio elettivo, tale da escludere l’occasione di lavoro, l’uso del mezzo proprio di trasporto quando la distanza non sia coperta da un regolare servizio di mezzi pubblici che assicurino il trasposto in tempi ragionevoli, specie quando il lavoratore nello spazio di un’ora di pausa pranzo deve raggiungere la propria abitazione, desinare e tornare al lavoro.
Cassazione civile sez. lav., 10/12/2007, n.25742
In tema di indennizzo degli “infortuni in itinere” per i lavoratori, la rendita da riconoscere all’assicurato Inail in caso di incidente scatta soltanto se l’uso di un mezzo proprio – come l’automobile o lo scooter – per raggiungere il posto di lavoro è dettato dall’assenza di soluzioni alternative: è infatti il mezzo di trasporto pubblico lo strumento normale per la mobilità delle persone, che è in grado di ridurre al massimo i rischi.
L’esigenza di conciliare le ragioni del bilancio dello Stato con i compiti di tutela sociale che pure competono alle istituzioni non consente infatti di gravare la collettività di spese ricollegabili a comportamenti non improntati alla necessaria prudenza.
Pertanto se il lavoratore usa il mezzo privato per il tragitto casa-lavoro, non è possibile far rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli “infortuni in itinere” una serie di condotte improntate a maggiore comodità – o minori disagi – laddove non vi sia una vera e propria necessità.
Cassazione civile sez. lav., 17/01/2007, n.995
In materia di indennizzabilità dell’infortunio in itinere occorso al lavoratore che utilizzi il mezzo di trasporto privato, non possono farsi rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro situazioni che senza rivestire carattere di necessità – perché volte a conciliare in un’ottica di bilanciamento di interessi le esigenze del lavoro con quelle familiari proprie del lavoratore – rispondano, invece, ad aspettative che, seppure legittime per accreditare condotte di vita quotidiana improntate a maggiore comodità o a minori disagi, non assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento a carattere solidaristico a carico della collettività.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione all’infortunio occorso ad una lavoratrice part-time, aveva evidenziato che la peculiare condizione di lavoro era volta di per sé a conciliare le esigenze lavorative con altre specifiche esigenze comprese quelle familiari e che il mancato risparmio di tempo derivante da una soluzione diversa da quella dell’uso del proprio motociclo non fosse di entità tale da incidere in maniera rilevante sulle sue comuni esigenze di vita familiare, sicché non si configurava una necessità di detto uso capace di giustificare e legittimare le rivendicazioni avanzate in giudizio).
Cassazione civile sez. lav., 27/07/2006, n.17167
In tema di infortunio in itinere, nel regime previgente alla riforma adottata dal d.lg. 23 febbraio 2000 n. 38, perché si verificasse l’estensione della copertura assicurativa occorreva che il comportamento del lavoratore fosse giustificato da un’esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, tale da legarla indissolubilmente all’attività di locomozione, posto che il suddetto infortunio meritava tutela nei limiti in cui l’assicurato non avesse aggravato, per suoi particolari motivi o esigenze personali, la condotta extralavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo così il collegamento che giustificava la copertura assicurativa.
Inoltre, il rischio elettivo, che ne escludeva l’indennizzabilità, postulava un maggior rigore valutativo, rispetto all’attività lavorativa diretta, ed implicava tutto ciò che, estraneo e non attinente all’attività lavorativa, fosse dovuto a scelta arbitraria del lavoratore che avesse volutamente creato, ed affrontato, in base a ragioni ed impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente la sua attività lavorativa e per nulla connessa ad essa.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l’indennizzabilità dell’infortunio occorso alla lavoratrice che aveva scelto l’uso del mezzo privato senza che ciò consentisse alcun significativo guadagno di tempo, anziché giovarsi dei mezzi di trasporto del servizio pubblico, con partenze in orario utile rispetto all’orario lavorativo di inizio, costituendo l’uso del mezzo privato – nel mese di gennaio, in un tratto collinare tortuoso e pericoloso, caratterizzato da asfalto ghiacciato e nebbia – una scelta imprudente che aveva aggravato, in maniera notevole, il rischio del tragitto abitazione-luogo di lavoro, senza che vi fosse cogente necessità).
Cassazione civile sez. lav., 29/09/2005, n.19047
Incidente in bicicletta per recarsi al lavoro: integra l’infortunio in itinere
Ai fini dell’infortunio in itinere, l’uso della bicicletta (ovvero, secondo il codice della strada, del veicolo, con due o più ruote, funzionante a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali anche se a pedalata assistita), deve ritenersi sempre assicurato, come lo è l’andare al lavoro a piedi o con utilizzo del mezzo pubblico.
L’utilizzo della bicicletta da parte del lavoratore per recarsi al lavoro deve essere allora valutato in relazione al costume sociale, alle normali esigenze familiari del lavoratore, alla presenza di mezzi pubblici, alla modalità di organizzazione dei servizi pubblici di trasporto nei luoghi in cui più è diffuso l’utilizzo della bicicletta, alla tipologia del percorso effettuato (un conto è l’impiego su un percorso urbano, un conto su una strada non urbana), alla conformazione dei luoghi, alle condizioni climatiche in atto (e non tanto a quelle stagionali), alla tendenza presente nell’ordinamento e rivolta all’incentivazione dell’uso della bicicletta (cassata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che avevano escluso l’ipotesi di infortunio in itinere per l’incidente occorso ad un lavoratore che rientrava dal lavoro in bicicletta, atteso che il giudice d’appello aveva parametrato la legittimità del ricorso al mezzo privato sostanzialmente soltanto in relazione al criterio della distanza che separava l’abitazione dal luogo di lavoro; mentre la legittimità del mezzo in questione andava individuata in relazione ad un criterio di normalità-razionalità che tenesse conto di vari standards comportamentali esistenti nella società civile, rispondendo a valori guida dell’ordinamento all’interno di un determinato contesto socio economico.
A detta della Corte, la distanza, tanto più quando venga in considerazione l’utilizzo della bicicletta, non può essere ritenuto in assoluto un criterio selettivo da solo sufficiente ad individuare la necessità dell’uso del mezzo privato).
Cassazione civile sez. lav., 13/04/2016, n.7313