Ho realizzato una tettoia. Il mio vicino chiede di rimuoverla perché ostacola la veduta. Ha ragione?
Nel suo caso, entrano in gioco le norme che disciplinano la realizzazione delle costruzioni nel rapporto tra privati. In particolare, è l’articolo 907 del Codice civile la norma di legge che stabilisce che se il confinante ha acquistato il diritto di avere vedute dirette sul fondo del vicino, il proprietario del fondo vicino (in questo caso, lei) non può fabbricare a distanza minore di tre metri (misurata secondo i criteri indicati nell’articolo 905).
Questo vuol dire che il suo vicino, se è titolare di un diritto di veduta sul fondo di sua proprietà, può impedirle di costruire a meno di tre metri dalla faccia esterna del muro in cui ci sono le vedute (cioè le finestre o gli affacci da cui ha l’attuale visuale) e può chiederle di rimuovere la tettoia se effettivamente essa ostacola la veduta ed è costruita a meno di tre metri.
Il vicino, però, per avere il diritto di ottenere la rimozione della sua tettoia deve dimostrare di avere acquistato in passato il diritto di veduta.
Ed il suo vicino poteva acquistare il diritto di veduta:
- o per contratto;
- o per testamento;
- oppure per usucapione (se per oltre venti anni è stato esercitato senza alcuna opposizione il diritto di veduta).
Quindi o il suo vicino dimostra di avere acquistato in passato (in base ad un contratto o in base ad un testamento o per usucapione) il diritto di veduta sul suo fondo, oppure egli non potrà chiedere né ottenere la demolizione della sua tettoia (in questo senso, si è espressa anche la Corte di Appello di Palermo con sentenza n. 781 del 25.5.2015).
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte