Interessi non dovuti? Il decreto ingiuntivo va revocato ma il debito resta


L’ingiunzione va revocata per intero se si scopre che solo gli interessi non sono dovuti mentre il capitale invece lo è.
Il creditore, quando notifica al debitore il decreto ingiuntivo, conteggia, insieme al capitale dovuto, anche gli interessi nel frattempo maturati; ma che succede se il calcolo di questi ultimi è sbagliato o, se peggio, essi non sono dovuti affatto?
La risposta viene data da una sentenza della Cassazione pubblicata qualche ora fa [1].
Secondo la Suprema Corte, se si scopre che gli interessi conteggiati nell’ingiunzione non sono dovuti o sono stati calcolati in modo errato, il giudice deve accogliere l’opposizione proposta dal debitore; con la conseguenza che il decreto ingiuntivo deve essere completamente revocato.
Ad essere precisi, però, l’opposizione al decreto ingiuntivo deve essere accolta soltanto rispetto alla parte relativa agli interessi in esso contenuta. Pertanto, il debito originario resta comunque. La conseguenza sarà che, a seguito del giudizio di opposizione, il magistrato, pur annullando l’ingiunzione, ricalcolerà la somma complessivamente da versarsi al creditore. E ciò perché il giudizio di opposizione riguarda l’intera situazione giuridica controversa. In altre parole, la sentenza finale condannerà il debitore a pagare solo il capitale e l’eventuale importo rettificato a titolo di interessi (se dovuti).
note
[1] Cass. sent. n. 4436/14 del 25.02.2014.