Incidente stradale: quando lo sbandamento dell’auto o della moto obbliga il proprietario della strada al risarcimento dei danni.
Indice
- 1 Caduta per la presenza di una macchia oleosa: onere della prova
- 2 Esclusa la responsabilità del gestore per un sinistro causato da una macchia d’olio formata da poco
- 3 La responsabilità per cose in custodia può operare anche nei confronti della PA in relazione ai beni demaniali
- 4 La Cassazione e le macchie d’olio sulla strada
Caduta per la presenza di una macchia oleosa: onere della prova
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., opera anche per la p.a. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l’amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, relativa alla caduta di un tifoso sugli spalti dello stadio per la presenza di una macchia oleosa, la dimostrazione che il liquido fosse stato versato da terzi e che non fosse stato possibile intervenire tempestivamente per eliminarlo gravava sul custode, in quanto costituiva oggetto della prova liberatoria).
Cassazione civile sez. VI, 11/02/2021, n.3589
Esclusa la responsabilità del gestore per un sinistro causato da una macchia d’olio formata da poco
In tema di responsabilità da custodia di beni demaniali nelle specifiche ipotesi di insidie presenti sul manto stradale, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., opera anche per la p.a. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l’amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d’olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode.
Cassazione civile sez. VI, 20/02/2019, n.4963
La responsabilità per cose in custodia può operare anche nei confronti della PA in relazione ai beni demaniali
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l’amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d’olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato un sinistro stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode.
Cassazione civile sez. VI, 27/03/2017, n.7805
La Cassazione e le macchie d’olio sulla strada
In tema di responsabilità da cosa in custodia, la presunzione stabilita dall’art. 2051 c.c., presuppone la dimostrazione, ad opera del danneggiato, dell’esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso. Il comportamento del custode è estraneo alla struttura della menzionata norma codicistica, laddove il fondamento della sua responsabilità va ricercato nel rischio che grava su di lui per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito. Va pertanto confermata la responsabilità dell’Anas per un sinistro occorso ad un automobilista uscito di strada per la presenza di una macchia sull’asfalto, atteso che l’ente non aveva fornito la prova del caso fortuito.
Cassazione civile sez. III, 13/01/2015, n.295
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., opera anche per la p.a. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l’amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d’olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode.
Cassazione civile sez. III, 12/03/2013, n.6101
Se l’amministrazione dimostra che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia (fattispecie in cui un uomo a bordo di un ciclomotore era scivolato su una macchia d’olio presente sulla carreggiata).
Cassazione civile sez. III, 12/03/2013, n.6101
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall’art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, nè implica, uno specifico obbligo di custodia analogo a quello previsto per il depositario, dovendosi considerare che la funzione della suddetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi, di fatto, si trova nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa. Detta forma di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, il quale costituisce un fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell’evento, che deve essere riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno. Sotto il profilo dell’onere della prova, in tema di responsabilità da cose in custodia, la presunzione di colpa stabilita dall’art. 2051 c.c. presuppone la dimostrazione, ad opera del danneggiato, dell’esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso.
(Nella specie, la S.C., enunciando il riportato principio e rigettando il relativo motivo del ricorso incidentale proposto, ha ritenuto la correttezza e la logicità sul punto della motivazione della sentenza di appello, con la quale era stata ravvisata la responsabilità del condominio di un edificio, in relazione all’infortunio occorso ad un soggetto caduto su una rampa condominiale di accesso ad un’autorimessa, a causa della presenza di una macchia di olio non visibile, sul presupposto generale che il condominio medesimo, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo, altrimenti – e sempre che non si configuri il caso fortuito – in base al richiamato art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati ad un condomino o ad un terzo).
In tema di danni da cose in custodia, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all’art. 2051 c.c. ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito. Peraltro, quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell’evento e rappresenta a mero tramite del danno, in concreto provocato da una causa ad essa estranea, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa e il danno. All’ipotesi del fortuito va ricondotto anche il caso in cui l’evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno.
(Nella specie, la S.C., rigettando sul punto il ricorso incidentale proposto dal condominio ha rilevato la correttezza della motivazione dell’impugnata sentenza, là dove, in relazione all’individuazione della responsabilità conseguente alla caduta di un terzo per effetto di una macchia di olio presente su una rampa di accesso condominiale ad un’autorimessa, aveva escluso l’incidenza causale, sulla determinazione dell’evento dannoso, della condotta dello stesso danneggiato, alla stregua della congruità dell’accertamento di fatto in base al quale era risultato che la macchia di olio non era visibile, sia perché ricoperta da polvere, sia in quanto la rampa, in cui avvenne il sinistro, si trovava in una zona interna dell’edificio condominiale e non molto illuminata).
Cassazione civile sez. III, 20/10/2005, n.20317