Opposizione decreto ingiuntivo: no maggiori somme o riconvenzionali


L’opposto non può pretendere, nella comparsa di costituzione relativa al giudizio di opposizione, una somma maggiore di quella chiesta con l’ingiunzione: né può farlo presentando una riconvenzionale.
Una volta notificata l’opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto non può pretendere, nel relativo giudizio di opposizione, somme maggiori rispetto a quelle che aveva già chiesto nel decreto ingiuntivo; si tratterebbe, infatti, di una domanda nuova dedotta solo nella comparsa di risposta. Né potrebbe farlo presentando una domanda riconvenzionale, atteso che egli è l’attore sostanziale del giudizio di opposizione e – come noto – l’attore non può spiegare domande riconvenzionali. Solo il debitore opponente – che, in realtà, è il vero convenuto – è legittimato a proporre riconvenzionali.
A dirlo è una sentenza della Cassazione di questa mattina [1].
Il creditore opposto – specifica poi la Corte – che nel giudizio di opposizione svolge il ruolo di attore sostanziale, può proporre domande nuove rispetto all’ingiunzione solo in un caso: se, per effetto di una riconvenzionale proposta dall’opponente, egli venga a trovarsi, a sua volta, in una posizione processuale di convenuto. In tal caso, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte (debitore), non può essergli negato il diritto di difesa mediante la riconvenzionale sulla riconvenzionale [2].
note
[1] Cass. sent. n. 4743/14 del 27.02.14.
[2] C.d. Reconventio reconventionis.
Autore immagine: 123rf.com