Sono comproprietario di un appartamento ereditato da mia madre. Lo usa, esclusivamente, mia sorella che ha sempre vissuto in quell’abitazione. Non mi sono mai interessato di questa proprietà. Come posso agire e quali sono i miei diritti verso l’altro coerede?
È evidente che sull’immobile indicato nel quesito si è realizzata una comunione ereditaria tra lei e sua sorella. In virtù di ciò, in quanto comproprietario, al pari dell’altro coerede, ha diritto di utilizzare la casa in comune e sua sorella non può alterare la destinazione del bene e tanto meno impedire l’uso a suo favore [1].
Sembra, però, che, da lungo tempo, sta tollerando questo possesso esclusivo dell’abitazione interessata, senza nemmeno chiedere alcun tornaconto.
Per intenderci, si tratta di un comportamento che, secondo l’interpretazione della Cassazione [2], non darebbe diritto nemmeno ad un’indennità di occupazione a suo favore, visto che la stessa sarebbe percepibile, solo a condizione:
- che il bene occupato fosse palesemente rivendicato dal comproprietario escluso;
- che il coerede residente dovesse, esplicitamente, respingere questa richiesta.
Insomma, i suoi diritti di comproprietario non sono in discussione, ma pare che, ad oggi, non li abbia, opportunamente, esercitati. Per questo motivo, è consigliabile che si attivi, legalmente, nel più breve tempo possibile oppure secondo sua opportunità.
Nulla le impedisce, ad esempio, di rivendicare il parimenti uso del bene, se in ciò è impedito da sua sorella, almeno con una formale richiesta stragiudiziale (ad esempio, una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno). In quella sede e nel successivo procedimento giudiziale potrebbe, altresì, chiedere una sorta di canone per l’abitazione occupata così come i danni che sta subendo a seguito della condotta del coerede.
Quale ulteriore alternativa, inoltre, potrebbe avviare l’azione di divisione dell’immobile. Deve sapere, infatti, che è un suo diritto promuoverla, che l’altro comproprietario non può impedirla e che è possibile richiederla, anche se il bene è indivisibile in natura, mediante la liquidazione dello stesso con una vendita all’asta. In più, questa azione legale dovrebbe essere preceduta da una mediazione obbligatoria dinanzi ad un organismo di conciliazione. In tale occasione, sua sorella potrebbe convincersi sull’opportunità di un accordo sulla divisione della casa e sulle altre problematiche.
Non le resta, quindi, che affidarsi ad un avvocato per la risoluzione tecnico/legale della sua vicenda.
Articolo tratto da una consulenza resa dall’avv. Marco Borriello
note
[1] Art. 1102 cod. civ.
[2] Cass. Civ. sent. n. 2423/2015 – 30451/2018