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Un agente sotto copertura può commettere reati?

30 Marzo 2021 | Autore:
Un agente sotto copertura può commettere reati?

Operazioni in incognito e agente provocatore: qual è la differenza? In quali casi la polizia può autorizzare ad agire sotto mentite spoglie? Quando è reato?

La polizia, nel suo lavoro di repressione e prevenzione del crimine, si avvale non soltanto delle segnalazioni (denunce e querele) che giungono dai normali cittadini, ma anche delle informazioni che ricava dalla propria attività d’indagine intrapresa autonomamente. Non a caso, la legge stabilisce che la polizia giudiziaria si occupa, anche di propria iniziativa, di: prendere notizia dei reati; impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori; ricercarne gli autori; compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge. Per svolgere il proprio dovere la polizia può avvalersi anche di infiltrati che si mimetizzano tra le persone comuni per assumere informazioni utili.

Un agente sotto copertura può commettere reati? Sin da subito, bisogna fare una distinzione tra agente sotto copertura e agente provocatore: mentre il primo, di norma, si limita a camuffarsi per infiltrarsi nella criminalità, il secondo non solo agisce sotto mentite spoglie ma propone egli stesso la commissione di un crimine. È il caso, ad esempio, del poliziotto che, celando la sua vera identità, vende droga al fine di apprendere informazioni utili sugli altri spacciatori; ancora, è tipico dell’agente provocatore tentare di corrompere un pubblico ufficiale per coglierlo in flagranza. Ebbene, in tutti questi casi, la polizia commette reato? Qual è la differenza tra agente sotto copertura e agente provocatore? Se l’argomento ti interessa, prosegui nella lettura.

Agente sotto copertura: chi è?

Per agente sotto copertura si intende il poliziotto che agisce in incognito per smascherare o prevenire la commissione di reati.

L’agente sotto copertura non va confuso con l’agente in borghese, il quale agisce sì senza indossare l’uniforme, ma non si infiltra nella criminalità, cosa che invece fa chi è sotto copertura.

In pratica, l’agente sotto copertura è colui che agisce celando la propria identità di poliziotto (o di appartenente alle forze dell’ordine) al fine di mimetizzarsi tra i criminali.

Operazioni sotto copertura: a cosa servono?

L’agente sotto copertura partecipa all’attività criminosa altrui al fine di farla fallire e farne arrestare gli autori. Egli può anche solamente limitarsi a controllare e osservare, da posizione privilegiata (ad esempio, prendendo parte agli incontri criminali) l’attività illecita altrui, in modo tale da raccogliere preziose informazioni per le indagini.

Agente sotto copertura: cosa può fare?

L’attività concreta che pone in essere l’agente sotto copertura varia a seconda del tipo di reato che si cerca di combattere. L’ordinamento giuridico italiano, infatti, prevede una serie di norme in cui stabilisce quando e come l’agente sotto copertura può operare.

Per legge [1], gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine a specifici delitti (che vedremo a breve), non sono punibili se compiono una di queste attività normalmente vietate:

  • danno rifugio o comunque prestano assistenza a persone appartenenti ad associazioni criminali;
  • acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro (o altra utilità), armi, documenti, sostanze stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere un reato (si pensi alle armi impiegate per commettere un crimine, alla droga oppure alla refurtiva di una rapina);
  • ostacolano l’individuazione della provenienza di uno dei beni di cui al punto superiore;
  • corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri;
  • promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio.

Per l’esecuzione delle operazioni sotto copertura, può essere autorizzata l’utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di copertura, l’attivazione di siti Internet, la realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi informatici.

Con specifico riferimento alla repressione dei delitti sessuali, per la tutela dei minori e per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate possono, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria e al solo fine di acquisire elementi di prova per i reati suddetti:

  • procedere all’acquisto simulato di materiale pornografico;
  • prendere parte alle relative attività d’intermediazione;
  • partecipare alle iniziative di turismo sessuale [2].

Come visto, la legge non dice che l’agente sotto copertura deve istigare alla commissione del delitto, ma solamente che può realizzare alcune condotte che, altrimenti, costituirebbero reato o concorso nel reato commesso da altri.

Per quali reati si può agire sotto copertura?

Non per ogni reato la polizia può agire sotto copertura. È la legge a stabilire in quali occasioni possono essere autorizzate operazioni del genere.

In linea di massima, si tratta di reati particolarmente gravi e pericolosi per la società. Ad esempio, si può agire sotto copertura per fronteggiare crimini quali:

  • spaccio di droga;
  • prostituzione e pornografia minorile;
  • delitti con finalità di terrorismo;
  • delitti gravi commessi dai pubblici ufficiali (corruzione, concussione, ecc.);
  • falsificazione e introduzione di monete false;
  • estorsione e sequestro di persona a scopo estorsivo;
  • usura, ricettazione e riciclaggio;
  • delitti concernenti armi, munizioni ed esplosivi.

Agente sotto copertura: può commettere reati?

Siamo ora in grado di rispondere alla domanda di fondo dell’articolo: un agente sotto copertura può commettere reati?

La risposta è: dipende. L’agente sotto copertura può compiere solamente l’attività illecita che è strettamente necessaria al compimento delle indagini, nei limiti tassativamente indicati dalla legge.

In altre parole, gli agenti sotto copertura possono commettere reati, azioni che se non fossero espressione di specifiche operazioni di polizia sotto copertura integrerebbero un crimine, purché però agiscano nei limiti stabiliti dalla legge in merito alle operazioni in questione.

Ad esempio, dare rifugio a un latitante costituirebbe normalmente il reato di favoreggiamento personale; tuttavia, se tale “ospitalità” è offerta da un agente sotto copertura al solo fine di ottenere informazioni utili alle indagini in corso, magari per ottenere indicazioni sul nascondiglio degli altri associati, allora l’agente non commetterebbe reato.

Si badi bene, però, che le operazioni sotto copertura devono essere autorizzate: un poliziotto non può, di propria iniziativa, decidere di agire in incognito. Se così facesse, la sua condotta non sarebbe scusata e commetterebbe reato.

Agente provocatore: chi è?

Come detto in apertura, occorre distinguere l’agente sotto copertura dall’agente provocatore. Quest’ultimo, come il primo, agisce in incognito, solo che la sua condotta è volta a far commettere reato al fine di procedere all’arresto.

Ne deriva che, mentre l’infiltrato non fa altro che insinuarsi nel tessuto criminale osservando e scoprendo un reato, l’agente provocatore dà origine a un crimine che, senza il suo intervento, non si sarebbe mai verificato.

In pratica, l’agente provocatore è un istigatore. Si pensi al poliziotto in incognito che si metta a distribuire immagini pedopornografiche solo per arrestare coloro che le acquistano.

Agente provocatore: può commettere reati?

L’agente provocatore che istiga, con la propria condotta, alla commissione di reati, è egli stesso perseguibile penalmente. Ciò perché l’unica figura prevista dalla legge è quella dell’agente sotto copertura che agisce ai soli fini investigativi, per raccogliere cioè informazioni su reati già in atto, non per propiziarne di nuovi.


note

[1] Art. 9 della l. n. 146/2006.

[2] Art. 14, l. n. 269/1998.

Autore immagine: canva.com/


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