Tari: come funziona il nuovo avviso di accertamento esecutivo


Tari: i Comuni possono notificare direttamente avviso di accertamento esecutivo con sanzione ed interessi?
Alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio (art. 1, c. 792, L. 160/2019), gli enti locali hanno la possibilità di utilizzare uno strumento “potenziato” per l’accertamento e la contestuale riscossione dei tributi come la Tari. Trattasi, in particolare, del nuovo avviso di accertamento esecutivo che contiene, oltre all’accertamento del tributo e all’irrogazione delle sanzioni, l’intimazione ad adempiere entro il termine di sessanta giorni (medesimo termine per proporre ricorso). La particolarità dell’accertamento esecutivo risiede, appunto, nella sua immediata esecutività in caso di mancato pagamento degli importi dovuti dal contribuente nel termine di sessanta giorni dalla notifica.
L’esecutività comporta che non sia più necessario notificare, a seguito dell’avviso di accertamento, cartella esattoriale o ingiunzione fiscale. Il soggetto legittimato alla riscossione coattiva, all’uopo incaricato dal Comune, procede direttamente con l’esecuzione forzata per il recupero coattivo dei tributi e delle sanzioni, maggiorati poi degli oneri di riscossione.
A tal fine, l’avviso di accertamento esecutivo deve recare espressamente l’indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l’indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata.
È bene precisare che, per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l’avviso di accertamento è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui avvisano il debitore che il termine indicato nell’atto è scaduto e che, se non provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.
Il Comune può avvalersi della nuova procedura di riscossione per la Tari, posto che la Legge di Bilancio prevede la possibilità di adozione degli avvisi di accertamento esecutivi, a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata. È quindi necessario che le attività di liquidazione d’ufficio riportino una data successiva al 1 gennaio 2020.
L’avviso di accertamento esecutivo rappresenta la strada più rapida per la riscossione dei tributi locali; se il Comune non si è ancora “attrezzato” per la predisposizione degli accertamenti esecutivi, deve ricorrere alla modalità tradizionale: notifica dell’avviso di accertamento e, in caso di mancato pagamento, affidamento del ruolo all’agente della riscossione per la notifica della cartella di pagamento, oppure, attivazione in proprio del procedimento di riscossione mediante l’ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Maria Monteleone