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Alunno cade dalle scale a scuola: risarcimento danni

18 Marzo 2021 | Autore:
Alunno cade dalle scale a scuola: risarcimento danni

Quando l’istituto scolastico è responsabile per gli incidenti degli allievi e cosa deve provare il danneggiato: le modalità dell’infortunio non rilevano.

I bambini, si sa, sono vivaci e gli infortuni in ambito scolastico sono piuttosto frequenti. Talvolta, i ragazzi quando sono a scuola (ed anche quando non solo lì) corrono, scivolano, cadono e riportano lesioni personali serie, come traumi cranici, fratture o distorsioni. Se l’alunno cade dalle scale a scuola il risarcimento dei danni derivati dalle lesioni riportate è previsto dalla legge e compete all’istituto scolastico al quale è affidata la vigilanza degli studenti, ma talvolta viene negato perché la scuola respinge gli addebiti di mancata sorveglianza e intende dimostrare di aver tenuto il plesso in sicurezza.

In tali casi, occorre capire bene cosa deve provare il danneggiato per ottenere il risarcimento e come invece l’istituto può liberarsi dalla sua responsabilità risarcitoria che, come vedremo tra poco, è presunta fino a prova contraria. A tal proposito, la Corte di Cassazione [1] ha recentemente affermato che non occorre dimostrare la dinamica della caduta e questo alleggerisce notevolmente l’onere probatorio di chi chiede il risarcimento dei danni.

Caduta alunno: la responsabilità della scuola

L’istituto scolastico ha una responsabilità di tipo contrattuale verso gli alunni ed è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative necessarie a garantire l’incolumità degli allievi durante il tempo in cui essi sono affidati alle cure degli insegnanti.

I docenti hanno per legge [1] un obbligo di custodia e di vigilanza degli scolari o studenti e sono quindi tenuti ad esercitare l’adeguata sorveglianza nei loro confronti; ma al di là di questo rapporto interpersonale la scuola stessa, come ente, è anche responsabile della tenuta in sicurezza dell’edificio in tutte le sue parti per prevenire la verificazione di infortuni.

Esiste, dunque, una presunzione di colpa dell’istituto scolastico: quando si verifica un incidente ad un alunno da cui derivano lesioni personali, il fatto viene attribuito agli incaricati della vigilanza nei suoi confronti, a meno che essi non provino di non averlo potuto impedire in alcun modo.

Quindi, se un bambino cade e riporta lesioni si presume che il personale scolastico incaricato della sua sorveglianza in quel momento sia responsabile dell’accaduto, se non dimostra che l’evento è stato provocato da un fattore straordinario ed eccezionale, che dunque era imprevedibile ed inevitabile anche esercitando la massima attenzione. Solo in tal caso la scuola non sarà ritenuta responsabile del danno e non dovrà pagare il risarcimento.

Infortunio a scuola: quando spetta il risarcimento del danno

Chi ha subito un infortunio a scuola deve dimostrare che il fatto è accaduto durante l’orario delle lezioni e all’interno del plesso scolastico, comprese le fasi di entrata e di uscita. È infatti in tali luoghi e periodi che lo studente è affidato alla vigilanza dei docenti, o del diverso personale incaricato in caso di loro momentanea assenza.

La giurisprudenza [3] ha precisato che l’obbligo di vigilanza va esercitato in tutti i momenti in cui l’alunno è nella sfera di controllo del personale scolastico, dunque non solo quando è in classe o comunque all’interno delle mura dell’edificio (in bagno, in corridoio, in palestra, ecc.), ma anche quando si trova nelle sue pertinenze, utilizzate per l’attività didattica o ricreativa o, come ha chiarito la Cassazione, «anche soltanto per consentire il transito o la sosta degli alunni nei momenti di accesso e di uscita» [4], come nel caso del piazzale antistante il cancello d’ingresso.

La responsabilità può estendersi anche al di fuori della scuola, se l’alunno minorenne che si trova nei luoghi esterni continua ad essere sottoposto alla vigilanza dell’insegnante o del personale equiparato, come nel caso delle gite scolastiche o di accompagnamento a casa con lo scuolabus [5].

Caduta alunno dalle scale: la prova dei danni

Inoltre, l’infortunato deve provare, attraverso la documentazione medica, la tipologia e la consistenza dei danni fisici o psichici, transitori o permanenti, che gli sono derivati come conseguenza dell’incidente. Quindi, la prova da fornire da parte del danneggiato ha un duplice aspetto: riguarda sia l’evento accaduto, sia l’entità dei danni che ne sono conseguiti. In tale ambito, potranno essere valorizzate sia le spese mediche e farmaceutiche sostenute, sia il pregiudizio in termini di sofferenza morale ed alla vita di relazione provocato dall’infermità.

A questo punto, l’istituto scolastico, per liberarsi dalla responsabilità risarcitoria, dovrà dimostrare che il fatto non era imputabile ad un difetto di diligenza del personale tenuto a vigilare sugli allievi o all’inefficienza delle misure di prevenzione adottate a livello generale ed in via precauzionale per evitare l’insorgenza di pericoli tipici: ad esempio, una scala priva di protezione, bagnata o con i gradini sconnessi e senza dispositivi antiscivolo è di per sé fonte di rischio e la mancata o inadeguata manutenzione è considerata fonte di danno a prescindere dalle cautele adottate dagli insegnanti per prevenire le cadute degli studenti che la percorrono.

Soltanto quando viene dimostrato che la caduta è avvenuta per un caso fortuito, dovuto ad eventi eccezionali e imprevedibili, e in quanto tali inevitabili, la responsabilità risarcitoria della scuola potrà essere esclusa.

Caduta dell’alunno: occorre ricostruire la dinamica?

La ricostruzione dell’esatta dinamica della caduta non è invece necessaria, come ha affermato di recente la Corte di Cassazione nella sentenza che abbiamo menzionato all’inizio [1]. È sufficiente, cioè, dimostrare il fatto storico accaduto – ad esempio, la caduta dalle scale – senza necessità di individuare il punto esatto o le modalità di verificazione del capitombolo o dello scivolamento, anche perché l’evento può avere una pluralità di cause, come la spinta di un compagno, il fatto di correre o la semplice distrazione.

Così una testimonianza sarà senz’altro utile a delineare ciò che è successo, ma non è indispensabile che il teste riferisca il preciso svolgimento dei fatti: è sufficiente aver visto l’alunno già caduto a terra, anche senza sapere come. Infatti – sottolinea il Collegio della Suprema Corte – è sempre l’istituto scolastico che deve dimostrare «di avere correttamente assolto alla prestazione di vigilanza o che non fosse stato possibile adempiere a tale prestazione per un fatto oggettivo non riferibile ad una causa imputabile all’istituto». Per approfondire leggi anche l’articolo “Alunno si fa male a scuola: chi paga?“.


note

[1] Cass. sent. n. 7410/21 del 17.03.2021.

[2] Art. 2048, comma 2, Cod. civ.

[3] Cass. sent. n. 3695 del 25.02.2016.

[4] Cass. sent. n.22752 del 04.10.2013.

[5] Cass. sent. n. 10516 del 20.05.2017.


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