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Trasferimento o assegnazione provvisoria: differenze

26 Luglio 2021 | Autore:
Trasferimento o assegnazione provvisoria: differenze

La sede di lavoro è uno degli elementi essenziali del contratto di lavoro e, nel corso di svolgimento del rapporto, può essere modificata.

Sei un dipendente pubblico e lavori presso un ufficio territoriale del ministero del Lavoro. Sei diventato da poco padre e vorresti avvicinarti al luogo di residenza della tua famiglia per svolgere pienamente la tua funzione genitoriale. Vuoi sapere se puoi chiedere l’assegnazione ad una sede di lavoro più vicina.

Il luogo di lavoro è un elemento fondamentale che viene stabilito dalle parti nel contratto di lavoro. Cosa fare, tuttavia, per chiedere lo spostamento in un’altra sede? Meglio chiedere il trasferimento o assegnazione provvisoria? Quali differenze ci sono? Questi due istituti producono effetti diversi sul rapporto di lavoro.

In particolare, il trasferimento è una modifica strutturale delle condizioni di impiego, mentre l’assegnazione provvisoria determina un cambiamento solo temporaneo del luogo di lavoro. Ma andiamo per ordine.

Trasferimento: cos’è?

La sede di lavoro è un elemento essenziale del contratto di lavoro che individua, dal punto di vista spaziale, il luogo nel quale il lavoratore deve recarsi per rendere la prestazione lavorativa prevista dalla lettera di assunzione. Posto che il contratto di lavoro è un negozio giuridico bilaterale, il luogo di lavoro non è scelto in modo unilaterale da una delle parti del rapporto ma è il frutto della negoziazione tra datore di lavoro e dipendente.

Nel corso di svolgimento della relazione di lavoro, tuttavia, possono sopraggiungere delle esigenze che rendono necessario modificare il luogo di lavoro. In particolare, se vi è un’esigenza di modifica meramente temporanea della sede di lavoro si parla di trasferta o missione. In questo caso, il lavoratore deve lavorare in un altro luogo per un periodo di tempo limitato senza che tale cambiamento incida sul posto di lavoro previsto nel contratto.

In alcuni casi, invece, l’esigenza di cambiare la sede di lavoro è strutturale e definitiva e il datore di lavoro può disporre il trasferimento del lavoratore in un’altra unità produttiva aziendale.

Sia il trasferimento che la trasferta sono delle modifiche adottate unilateralmente dal datore di lavoro, senza necessità di ottenere il previo consenso del dipendente.

Trasferimento: quali presupposti?

Il trasferimento ad un’altra sede di lavoro produce effetti particolarmente incisivi nella vita del dipendente che, in alcuni casi, è chiamato a spostarsi in un luogo di lavoro distante centinaia di chilometri dalla propria residenza. Per questo, la legge [1] esige che il trasferimento sia giustificato da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive aziendali delle quali il datore di lavoro deve essere in grado di fornire la prova in caso di impugnazione del trasferimento di fronte al giudice del lavoro.

In alcuni casi, tuttavia, il trasferimento non è il frutto di una scelta discrezionale ed unilaterale del datore di lavoro ma viene chiesto espressamente dal lavoratore per soddisfare una propria esigenza. In generale, l’azienda non è tenuta a soddisfare tale richiesta, salvo il caso del lavoratore che chieda di essere assegnato ad una sede di lavoro più vicina alla residenza del familiare disabile che deve assistere [2]. In questo caso, infatti, ove possibile, la richiesta deve essere accolta.

Assegnazione provvisoria: cos’è?

Come abbiamo visto, il lavoratore può legittimamente chiedere di essere trasferito ad un’altra sede di lavoro ma l’azienda non è tenuta ad avallare questa richiesta.

Nel pubblico impiego, tuttavia, esiste un peculiare istituto detto assegnazione temporanea del dipendente pubblico [3]. In particolare, si prevede che il genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche, può essere assegnato, facendone apposita richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa.

La richiesta può essere accolta in caso di sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. Inoltre, si prevede che l’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda.

La differenza di questo istituto con il trasferimento è evidente: l’assegnazione è infatti meramente temporanea mentre il trasferimento è tendenzialmente definitivo. Inoltre, il trasferimento (ad eccezione dell’ipotesi del lavoratore che assiste un disabile) è concesso a discrezione del datore di lavoro, mentre l’assegnazione temporanea può essere negata dalle amministrazioni solo in casi o esigenze eccezionali che devono essere adeguatamente provati.


note

[1] Art. 2103 cod. civ.

[2] Art. 33 co. 5 L. 104/1992.

[3] Art. 42bis D.Lgs. 151/2001.


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