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Adozione maggiorenne: che succede se arrivano figli naturali

26 Luglio 2021 | Autore:
Adozione maggiorenne: che succede se arrivano figli naturali

La nascita di bambini dell’adottante può annullare la sentenza del precedente rapporto stabilito da un giudice?

Una coppia decide di adottare un ragazzo maggiorenne. Qualche anno dopo, però, la madre rimane incinta. Certo, non sarebbe la prima volta che sotto lo stesso tetto convivono figli naturali e figli adottati. Ma nemmeno sarebbe il primo caso di conflitto familiare proprio a causa dell’origine diversa dei ragazzi. In sostanza, quando è stata decisa un’adozione, che succede se arrivano figli naturali? C’è qualcosa, da un punto di vista legale, che può incidere sul rapporto con il maggiorenne adottato in precedenza?

Una sentenza del tribunale di Roma [1] ha stabilito che una cosa non impedisce l’altra, cioè che l’arrivo di figli all’adottante non comporta la nullità o la revoca dell’adozione di un maggiorenne avvenuta anni prima. Inutile, dunque, tirare in ballo eventuali interessi lesi dei bambini nati in famiglia. Eppure, il Codice civile dice qualcosa in merito ad eventuali conflitti in casi come questo. Vediamo.

Adozione di maggiorenne: quando è possibile?

La possibilità di adottare una persona maggiorenne è stata introdotta nel nostro ordinamento [2] per dare la possibilità a chi non ha figli naturali di trasmettere il proprio patrimonio ed il proprio cognome ad un soggetto a cui è legato dall’affetto. Tra le condizioni che erano state poste, il fatto che l’adottante avesse compiuto i 35 anni e che superasse di almeno 18 anni l’adottato.

La Corte Costituzionale [3], però, ha dichiarato l’illegittimità della norma che vietava l’adozione a persone con discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti. L’articolo in questione del Codice civile, il 291, inizialmente prevedeva che l’adozione di un maggiorenne fosse possibile solo da parte di chi non avesse figli legittimi o legittimati.

Successivamente, la legge [4] ha introdotto il principio dell’unicità dello stato di figlio stabilendo che il vincolo di parentela sussiste sia con i figli nati dal matrimonio sia per quelli adottivi, ma ha espressamente escluso la parentela con un figlio adottivo maggiorenne.

In sintesi, i requisiti per poter adottare un maggiorenne sono i seguenti:

  • l’adottante deve avere compiuto 35 anni e deve superare di almeno 18 anni l’età di chi intende adottare;
  • l’adottante può essere una persona singola o coniugata. In quest’ultimo caso, l’altro coniuge non è obbligato ad adottare a sua volta ma deve dare il suo consenso;
  • occorre il consenso personale dell’adottante e dell’adottando;
  • occorre anche l’assenso dei genitori dell’adottando, del coniuge dell’adottando non legalmente separato, ed altresì dei figli (nati nel matrimonio e fuori del matrimonio) maggiorenni dell’adottante, dato anche non personalmente, ma tramite una persona munita di procura speciale, e cioè ufficialmente autorizzata.

Il tribunale può pronunciare l’adozione anche se considera ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando il rifiuto dell’assenso da parte dei suoi genitori, dei discendenti dell’adottante, del coniuge dell’adottante o dell’adottato se separati di fatto.

Adozione di maggiorenne: come si fa?

Per adottare un maggiorenne bisogna presentare domanda al tribunale del luogo in cui risiede l’adottante e allegare i consensi dell’adottante e dell’adottando e gli assensi dei soggetti sopra citati.

Il giudice verifica se ci sono tutti i requisiti richiesti dalla legge per l’adozione e se questa è nell’interesse dell’adottando. Dopodiché, sentito il pubblico ministero, il tribunale emette una sentenza con cui accetta o respinge la richiesta di adozione. Tale decisione può essere impugnata davanti alla Corte d’Appello dall’adottante, dal pubblico ministero o dall’adottando entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza.

Adozione di maggiorenne: quali effetti produce?

Se il tribunale accetta la richiesta di adozione del maggiorenne, il provvedimento viene trascritto a margine dell’atto di nascita della persona adottata, la quale da quel momento:

  • prende il cognome dell’adottante e lo antepone al suo;
  • mantiene i suoi diritti e doveri verso la sua famiglia di origine;
  • non assume un rapporto di parentela con la famiglia dell’adottante;
  • acquista i diritti di successione dall’adottante.

Dal canto suo, l’adottante:

  • non acquista alcun rapporto di parentela con la famiglia della persona adottata;
  • non acquista alcun diritto di successione dalla persona adottata.

Adozione di maggiorenne e figli naturali: sono compatibili?

Il fatto che, dopo aver adottato un maggiorenne, una coppia abbia dei figli naturali non intacca il precedente provvedimento di adozione o il rapporto giuridico creato di conseguenza. Così ha deciso il tribunale di Roma.

I giudici capitolini si sono occupati del caso di un uomo che nel 2002 aveva adottato due suoi collaboratori a cui era particolarmente legato e che, nel 2008, era diventato padre di due gemelli. A quel punto, la famiglia naturale dell’uomo non ha visto di buon occhio l’adozione ed ha agito per vie legali nel tentativo di annullarla nell’interesse dei sopravvenuti figli naturali. Azione a cui si sono opposte, ovviamente, anche le due persone adottate.

Nella sentenza, si legge che la nascita di figli dell’adottante successiva all’adozione di maggiorenne rappresenta un evento «non idoneo ad incidere sulla validità dell’atto compiuto oggetto di verifica giudiziale costitutiva di status». Difatti, spiega il tribunale, l’adozione di maggiorenni è il risultato di una pronuncia del giudice che crea un nuovo rapporto giuridico che non può essere messo in discussione con un evento sopravvenuto.


note

[1] Trib. Roma sent. n. 10580/2020.

[2] Artt. 291-341 cod. civ.

[3] Corte cost. sent. n. 557/1988 del 19.05.1988.

[4] Legge n. 219/2012.


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