Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Risarcimento danni per infortunio a scuola

18 Marzo 2021
Risarcimento danni per infortunio a scuola

La responsabilità della scuola scatta con la semplice dimostrazione dell’incidente avvenuto all’interno delle mura dell’istituto. 

Una recente sentenza della Cassazione [1] ha riconosciuto il diritto al risarcimento per i genitori del minore caduto per le scale della scuola anche se non viene dimostrata la dinamica dell’incidente: è infatti l’istituto che deve, tutt’al più, provare di avere adempiuto all’obbligo di vigilanza che spetta su di esso o che non sia stato possibile farlo per un fatto oggettivo non imputabile alla sua condotta.

In buona sostanza, al danneggiato spetta solo la prova dell’evento, ossia dell’essersi fatto male, mentre la scuola deve dimostrare di non aver potuto impedire il fatto. 

Questa decisione apre le porte a un tema molto più ampio: quello del risarcimento danni per infortunio a scuola. Cerchiamo allora di fare il punto della situazione per vedere quando e com’è possibile chiedere il risarcimento all’istituto e al ministero dell’Istruzione. 

La responsabilità della scuola

In generale, ai sensi dell’articolo 2048 del Codice civile, gli insegnanti – e quindi, insieme a loro, la scuola e il ministero dell’Istruzione (nel caso di scuola pubblica) – sono responsabili per tutti i danni e gli infortuni occorsi agli alunni durante il tempo in cui sono sotto la loro vigilanza: il che significa, a prescindere dall’orario di inizio delle lezioni, da quando varcano i cancelli della scuola a quando ne escono.

Si tratta di una responsabilità oggettiva, che scatta quindi a prescindere da qualsiasi colpa. Essa vale sia per i danni che gli alunni procurano a sé stessi (ad esempio, la caduta a seguito di uno scivolone sulle scale) che per quelli che procurano ad altri compagni (ad esempio, durante il gioco o un litigio).

Ai fini del risarcimento peraltro è del tutto indifferente la natura dolosa o colposa delle lesioni: anche qualora la caduta sia stato evento non voluto dall’insegnante e si sia verificata per eccesso di impeto di un altro alunno o del docente (come nel caso di chi tenti di trattenere il ragazzo), ciò nondimeno permane una responsabilità della struttura scolastica per le lesioni che da tale episodio sono derivate.

Insegnanti, scuola e Ministero si liberano dalla responsabilità solo se dimostrano di non aver potuto impedire il fatto, ossia di aver fatto tutto quanto nel loro potere per evitare l’infortunio. In buona sostanza, la responsabilità della scuola è esclusa per tutti gli eventi imprevedibili e inevitabili.

L’onere della prova

Stando così le cose, è essenziale individuare quale prova debbano fornire: 

  • il danneggiato – ossia i genitori dell’alunno se minorenne o l’alunno stesso se maggiorenne – per ottenere il risarcimento del danno dall’istituto scolastico e dal Ministero (che risponde anche per la condotta degli insegnanti);
  • la scuola per dimostrare di «non aver potuto impedire il fatto» onde evitare l’imputazione di responsabilità. 

È ciò che, in termini processuali, viene chiamato onere della prova.

La prova che deve fornire il danneggiato

Il danneggiato deve dimostrare il fatto storico, ossia la lesione che può consistere, come detto, in una caduta, un livido, un dente rotto e così via. Naturalmente, la lesione deve essere accertata anche a livello medico, sicché saranno necessari anche i certificati, eventualmente rilasciati dal pronto soccorso o dal medico curante. 

Ma non basta. Il danneggiato deve anche dimostrare che la lesione è avvenuta proprio nelle circostanze di luogo e di tempo in cui l’alunno era sotto la vigilanza del personale scolastico (alunni, bidelli, personale Ata, ecc.). È il cosiddetto rapporto di causalità o di «causa-effetto». Insomma, non è sufficiente provare il danno, ma bisogna anche dimostrare che questo è avvenuto a scuola. Il che implica anche una prova sulle modalità in cui si sono svolti i fatti. 

Intanto, è ravvisabile un inadempimento dell’Istituto scolastico all’obbligo di vigilanza sulla sicurezza e incolumità degli alunni minorenni affidati agli insegnanti, in quanto l’alunno permanga nella sfera di controllo del personale scolastico. Come detto, comunque, tale circostanza è presunta finché l’allievo si trattiene presso il plesso scolastico, ossia all’interno delle mura dell’edificio [2] o nelle sue pertinenze. Si considerano «pertinenze» il giardino o l’area che circonda l’edificio e che risulti di proprietà o in godimento all’ente scolastico e venga da questo utilizzata non solo per l’attività didattica ma anche per quella ricreativa o anche solo per consentire il transito o la sosta degli alunni nei momenti di accesso o di uscita dall’edificio scolastico [3].

La prova circa il rapporto di causa-effetto e sulle modalità dell’incidente deve essere assolta di regola o con una prova fotografica (ad esempio, una telecamera di sorveglianza) o con una prova testimoniale: è necessario dunque un terzo spettatore che dichiari di aver assistito all’incidente oppure ai fatti immediatamente successivi ad esso (ad esempio, l’aver visto i compagni correre in aiuto del danneggiato ormai già caduto: leggi “Alunno cade dalle scale a scuola: risarcimento danni“). 

La prova che deve fornire la scuola

Dall’altro lato, la scuola deve dimostrare che l’incidente è avvenuto per un fatto ad essa non imputabile, ossia che questo si è verificato per un fattore esterno imprevedibile o per impossibilità sopravvenuta non determinata dalla condotta della scuola stessa. 

Dunque, mentre il danneggiato deve provare le concrete modalità di verificazione del fatto storico e la circostanza che esso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto – ossia nell’arco temporale e nel luogo ove l’alunno si trovava per l’attività scolastica – incombe sull’istituto scolastico l’onere di dimostrare che l’incidente è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante. Può escludersi responsabilità in capo alla direzione scolastica solo laddove essa dia prova di aver predisposto gli accorgimenti organizzativi e tecnici atti a prevenire il verificarsi di eventi dannosi.


note

[1] Cass. sent. n. 7410/21.

[2] Cass. sent. n. 3695/2016.

[3] Cass. sent. n. 22752/2013.


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

2 Commenti

  1. Nell’ambiente scolastico, noi genitori immaginiamo che i piccoli possano stare al sicuro perché sotto la vigilanza ed il controllo degli insegnanti e del personale scolastico, ma se dobbiamo stare con l’ansia che possa accadergli qualcosa a scuola, allora non si può mai stare tranquilli

  2. IL classico infortunio a scuola si verifica nell’ora di educazione fisica. Magari uno scivolone durante la partita di pallavolo oppure un incidente durante gli esercizi con alcuni attrezzi a disposizione dell’istituto. Il docente di educazione motoria deve stare con mille occhi aperti e prestare la massima attenzione per prevenire gli infortuni. Poi, ci sono ragazzi che, nonostante le mille raccomandazioni, sono testardi ed imprudenti. E lì è chiaro che il professore non è responsabile

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube