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Matrimonio non trascritto: il coniuge eredita?

26 Luglio 2021
Matrimonio non trascritto: il coniuge eredita?

Se ci si sposa in chiesa e poi non si procede con la trascrizione, le nozze non produrranno effetti civili.

Hai sposato la tua fidanzata. La cerimonia, per volontà di entrambi, si è tenuta in chiesa dinanzi al parroco e con tanto di invitati. Tuttavia, avete scoperto che l’atto di matrimonio non è stato trasmesso all’ufficiale di Stato civile per gli adempimenti previsti dalla legge. Adesso, non sapete quali conseguenze comporta una simile mancanza e, soprattutto, se c’è la possibilità di rimediare. In questo articolo faremo il punto della situazione sul matrimonio non trascritto: il coniuge eredita?

Devi sapere che la celebrazione delle nozze alla presenza di un ministro di culto cattolico produce effetti per lo Stato solamente se si provvede alla trascrizione tempestiva nel pubblico registro. In caso contrario, si tratterà di un vincolo valido unicamente per la Chiesa, con la conseguenza che in caso di decesso di un coniuge, l’altro non può vantare alcuna pretesa sull’eredità. Se l’argomento ti interessa, allora ti invito a metterti comodo e a proseguire nella lettura.

Chi può sposarsi?

Prima di toccare il tema centrale di questo articolo, voglio spiegarti quali sono i requisiti per potersi sposare in chiesa oppure in Comune.

Il matrimonio, quale comunione di vita materiale e spirituale, è riservato unicamente alle persone:

  • eterosessuali: nel nostro ordinamento, infatti, le coppie omosessuali possono accedere all’unione civile;
  • maggiorenni: in alcuni casi, tuttavia, il tribunale può autorizzare il matrimonio anche tra persone che hanno compiuto sedici anni;
  • libere: nel senso che sono vietate le nozze tra persone giù sposate;
  • capaci di intendere e di volere;
  • che non riportino condanne penali per i reati di omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro;
  • non legate da rapporti di parentela, affinità, adozione e affiliazione.

Come sposarsi?

La coppia che intende fare il grande passo può scegliere una delle seguenti tipologie di matrimonio:

  • civile: vuol dire che le nozze vengono celebrate in Comune dinanzi all’ufficiale di Stato civile;
  • canonico: celebrato in forma religiosa e valido solo per la Chiesa cattolica;
  • concordatario: celebrato in chiesa dinanzi al ministro di culto cattolico. Per avere effetti civili, l’atto deve essere trascritto nel registro di Stato civile;
  • acattolico: celebrato da un ministro di culto diverso da quello cattolico e che produce effetti civili solo se trascritto nell’apposito registro.

Cos’è il matrimonio trascritto?

Chi intende sposarsi con il rito religioso, quindi dinanzi ad un ministro di culto cattolico, deve sapere che il matrimonio produrrà effetti civili solamente nel momento in cui si procederà alla trascrizione dell’atto nel pubblico registro di Stato civile. In tal caso, infatti, si parla tecnicamente di matrimonio concordatario, nel senso che l’atto è valido sia per la Chiesa che per lo Stato. Tale tipologia è stata introdotta con i Patti Lateranensi del 1929 proprio al fine di consentire ai matrimoni celebrati secondo le norme di diritto canonico di avere piena rilevanza anche nell’ordinamento civile.

Come avviene la trascrizione del matrimonio?

Entro 5 giorni dalla celebrazione, il parroco deve trasmettere l’originale dell’atto di matrimonio all’ufficiale di Stato civile (del Comune in cui è avvenuta la cerimonia), il quale procede alla trascrizione entro 24 ore dal ricevimento dell’atto (in tal caso, si parla di trascrizione tempestiva).

Potrebbe capitare, però, che l’atto trasmesso non sia originale oppure non riporti i dati degli sposi (nome, cognome, età, ecc.) o la menzione della lettura degli articoli del Codice civile sui diritti e doveri dei coniugi. In tutte queste ipotesi, la procedura della trascrizione viene sospesa e l’atto di matrimonio è rimandato subito al parroco per le dovute correzioni.

La trascrizione del matrimonio è ammessa anche qualora non siano state fatte le pubblicazioni. In quest’altra ipotesi, l’ufficiale di Stato civile verifica che non ci siano fattori che ne impediscano la trascrizione (come, ad esempio, l’infermità di mente o un vincolo di parentela) e affigge alla porta della Casa comunale un documento su cui è riportato l’avviso del matrimonio canonico ancora da trascrivere onde consentire a determinati soggetti di presentare eventuale opposizione.

Matrimonio non trascritto: il coniuge eredita?

Come avrai sicuramente compreso, il matrimonio non trascritto nell’apposito registro non produce alcun effetto civile, ma sarà solo un sacramento valido per la Chiesa. Ne consegue che in caso di decesso di un coniuge, l’altro superstite non potrà accampare alcun diritto sulla sua eredità. Inoltre, il coniuge non potrà neppure procedere con la trascrizione del matrimonio dopo la morte del partner. Quest’ultimo, tuttavia, potrebbe aver fatto un testamento disponendo un lascito in favore del compagno ancora in vita.

Inoltre, devi sapere che la legge ammette la cosiddetta trascrizione tardiva, cioè quella effettuata molto tempo dopo la celebrazione del matrimonio (cioè dopo mesi o anni dalla celebrazione). Tale eventualità è ammessa a condizione che sia richiesta da entrambi i coniugi e che gli stessi abbiano mantenuto la libertà di stato dal giorno del matrimonio fino al momento della trascrizione (la quale, comunque, non deve pregiudicare i diritti acquisiti nel frattempo da terzi).

Quando non si può trascrivere il matrimonio?  

Anzitutto, l’atto di matrimonio non può essere trascritto qualora i nubendi non abbiano i requisiti per sposarsi previsti dalla legge (cioè la maggiore età, la libertà di stato, l’eterosessualità, ecc.).

Inoltre, non si può trascrivere il matrimonio:

  • segreto: cioè celebrato alla sola presenza del parroco e di due testimoni;
  • celebrato in assenza del ministro di culto;
  • contratto all’estero secondo il rito canonico privo di effetti civili nello Stato in cui è stato celebrato.


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