Lo sai che? Fondo patrimoniale: alla morte del coniuge gli eredi rispondono dei debiti?
Lo sai che? Pubblicato il 27 maggio 2014
> Lo sai che? Pubblicato il 27 maggio 2014
In caso di morte del coniuge e relativo scioglimento del fondo patrimoniale gli eredi possono rispondere dei debiti del morto con il bene inserito, da quest’ultimo, nel fondo stesso a lui prima intestato?
Con la morte di uno dei coniugi viene a cessare, oltre al matrimonio, anche la destinazione dei beni al fondo patrimoniale costituito in costanza di matrimonio [1].
Pertanto il bene già facente parte del fondo e a suo tempo quindi destinato al soddisfacimento esclusivo dei bisogni della famiglia, perde tale ultima specifica destinazione e rientra nella garanzia patrimoniale generica del coniuge titolare dello stesso. Il codice civile [2] stabilisce infatti il principio generale secondo cui “Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”.
Una volta cessato il fondo patrimoniale per la morte di uno dei coniugi occorre quindi verificare se, al momento della costituzione del fondo, il coniuge disponente si era riservato o meno la proprietà sul bene inserito nel fondo. È bene quindi tenere separate le due situazioni.
Nel caso in cui il bene inserito nel fondo era di proprietà del deceduto
Se a decedere è il titolare del bene, quest’ultimo andrà inserito in dichiarazione di successione e si trasferirà agli eredi secondo quanto previsto dalla legge o dal testamento. Il bene dunque costituirà una garanzia per i creditori del defunto.
Nel caso in cui il bene inserito nel fondo era di proprietà del coniuge rimasto in vita
Se invece a decedere è l’altro coniuge tale bene non entrerà a far parte dell’asse ereditario e quindi gli eredi di quest’ultimo non risponderanno dei debiti del defunto con tale cespite.
Se non è prevista la riserva di proprietà del bene
Quando infine nella costituzione del fondo non è prevista la riserva di proprietà, il bene è da considerarsi in effettiva comproprietà dei coniugi al 50% e quindi solo una metà farà parte del patrimonio ereditario costituendo perciò, solo per tale misura, garanzia dei creditori del defunto.
note
[1] Ai sensi del combinato disposto degli artt. 149 et 171 cod. civ.
[2] Art. 2740 cod. civ.
Autore immagine: 123rf.com
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Il fabbricato dell’abitazione principale è intestato solo a un coniuge- Nel 1992 è stato fatto un Fondo Patrimoniale per salvaguardare il bene a nome dei due coniugi.
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