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Licenziamento ritorsivo: cos’è e quando scatta?

26 Luglio 2021 | Autore:
Licenziamento ritorsivo: cos’è e quando scatta?

Il recesso del datore di lavoro dal rapporto di lavoro costituisce una ritorsione quando viene adottato a causa dell’esercizio legittimo di un diritto da parte di un lavoratore.

Hai presentato al datore di lavoro una richiesta di pagamento delle differenze retributive poiché ritieni che, nell’ultimo anno, sei stato adibito a mansioni superiori rispetto a quelle previste dal contratto. Di tutta risposta, il datore di lavoro ti ha licenziato, adducendo un motivo pretestuoso. Ma cos’è il licenziamento ritorsivo e quando scatta? Come puoi tutelare i tuoi diritti?

Nel nostro ordinamento, il licenziamento deve essere sempre fondato su una giusta causa o un giustificato motivo, pena la sua illegittimità. I profili che rendono illegittimo il recesso datoriale, tuttavia, non sono tutti uguali; ve ne sono alcuni più gravi di altri. È il caso del licenziamento ritorsivo: cos’è e quando scatta?

Il licenziamento ritorsivo è una tipologia di recesso datoriale particolarmente contraria ai principi di correttezza e buona fede poiché la scelta del datore di lavoro di porre fine al rapporto lavorativo è il frutto di una ritorsione verso un legittimo comportamento del prestatore di lavoro.

Licenziamento ritorsivo: cosa si intende?

Nel nostro ordinamento, il datore di lavoro può licenziare il dipendente solo se sussiste una giusta causa o un giustificato motivo [1].

In estrema sintesi, il licenziamento deve fondarsi alternativamente:

  • su un comportamento inadempiente del lavoratore, contrario ai doveri che gli derivano dalla legge, dal Ccnl e dal contratto individuale di lavoro (licenziamento disciplinare);
  • su una scelta datoriale dettata da ragioni tecniche, organizzative e produttive (licenziamento economico).

Se il recesso datoriale non si fonda realmente sulla ragione addotta è illegittimo e la legge prevede una serie di tutele per il lavoratore.

Una fattispecie particolarmente grave di licenziamento illegittimo è il licenziamento ritorsivo che ricorre quando sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

  • il motivo ritorsivo, come tale illecito, è l’unico determinante del licenziamento;
  • il recesso costituisce l’ingiusta e arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore colpito che rende il licenziamento come una ingiustificata vendetta.

Licenziamento ritorsivo: a chi spetta la prova?

In linea generale, la legge afferma che, nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del recesso datoriale da parte del dipendente, grava sul datore di lavoro l’onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo posto alla base del licenziamento.

Nel caso del licenziamento ritorsivo, invece, l’onere della prova dell’esistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento e del suo carattere determinante la volontà negoziale grava sul lavoratore il quale dovrà, dunque, dimostrare in giudizio:

  • di aver posto in essere un comportamento legittimo;
  • che il licenziamento è la ritorsione nei confronti del predetto comportamento;
  • che il licenziamento si fonda solo ed esclusivamente sull’intento di ritorsione.

È molto difficile dimostrare il motivo di ritorsione del licenziamento; per questo, in genere, il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento chiede al giudice, in via principale, di accertare la natura ritorsiva del licenziamento e, in subordine, di dichiarare l’illegittimità del recesso datoriale. Tali principi sono stati ribaditi anche in una recente sentenza del tribunale di Livorno [2].

Licenziamento ritorsivo: quali conseguenze?

Come abbiamo detto, la natura ritorsiva conferisce al licenziamento un particolare disvalore poiché il datore di lavoro fonda il recesso su una motivazione pretestuosa che nasconde, in realtà, una vera e propria vendetta rispetto ad un comportamento legittimo del lavoratore.

Pertanto, l’ordinamento prevede una tutela forte per il dipendente licenziato per motivi di ritorsione. Il recesso è, infatti, radicalmente nullo. Ne consegue che, a prescindere dal numero dei dipendenti assunti presso l’impresa e dalla data di assunzione del lavoratore, in caso di accertamento della natura ritorsiva del licenziamento, il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento delle retribuzioni che avrebbe ricevuto se non fosse mai stato licenziato (a partire dalla data del recesso fino al momento dell’effettiva reintegra, con un minimo di cinque mensilità della retribuzione di fatto percepita). Inoltre, il datore di lavoro deve pagare su tale importo i contributi previdenziali ed assistenziali.


note

[1] Artt. 1 e 3, L. 604/1966.

[2] Trib. Livorno sent. n. 35/2021.


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