Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Licenziamento discriminatorio: quali conseguenze?

26 Luglio 2021
Licenziamento discriminatorio: quali conseguenze?

Nel nostro ordinamento, il datore di lavoro può licenziare un lavoratore solo se sussistono validi motivi che non possono mai coincidere con la razza, le opinioni politiche e religiose o l’orientamento sessuale del dipendente.

Sei un lavoratore subordinato e sei di religione ebraica. Sono mesi che subisci minacce e derisioni con riferimento alla tua fede religiosa. Questi atteggiamenti sono sfociati in una lettera di licenziamento che si fonda su motivazioni pretestuose che, in realtà, nascondono solo l’intolleranza verso la tua fede. Vuoi sapere come puoi tutelare i tuoi diritti.

Il licenziamento priva il lavoratore di un bene fondamentale nella vita di ogni individuo: il lavoro. Per questo, la legge richiede che il recesso datoriale si fondi su solide ragioni giustificative. Sono molti i profili che possono rendere un recesso illegittimo. Uno di questi ricorre in caso di licenziamento discriminatorio: quali conseguenze? Si tratta di una delle fattispecie più gravi di licenziamento illegittimo per le quali, non a caso, l’ordinamento prevede conseguenze sanzionatorie particolarmente pesanti per il datore di lavoro. Tuttavia, provare la natura discriminatoria del licenziamento non è affatto semplice. Ma andiamo per ordine.

Cos’è il licenziamento?

Il licenziamento è l’atto unilaterale recettizio con il quale il datore di lavoro comunica al dipendente il recesso dal rapporto di lavoro. Si tratta di un provvedimento che determina la cessazione del rapporto di lavoro e dei relativi obblighi reciproci tra le parti.

Nel nostro ordinamento, considerando il valore sociale del lavoro, il licenziamento può essere adottato dall’azienda solo a fronte di una giusta causa o di un giustificato motivo [1].

In particolare, possono legittimare il licenziamento:

  • motivi disciplinari, afferenti alla condotta negligente del lavoratore;
  • motivi tecnici, organizzativi e produttivi che incidono sulla posizione del dipendente.

Licenziamento illegittimo: quando scatta?

Si parla, in generale, di licenziamento illegittimo per indicare un recesso datoriale privo di una giusta causa o di un giustificato motivo. In questi casi, il datore di lavoro adduce, nella lettera di recesso, una motivazione che si rivela insussistente durante il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del licenziamento.

Se il giudice accerta e dichiara l’illegittimità del licenziamento scattano delle conseguenze sanzionatorie per il datore di lavoro di diversa natura che vanno, in particolare, dalla reintegrazione del dipendente licenziato nel posto di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria.

La natura della tutela offerta e il quantum dell’indennizzo ottenibile dipendono da vari fattori, tra cui:

  • profilo di illegittimità del licenziamento;
  • data di assunzione;
  • dimensioni aziendali.

Licenziamento discriminatorio: cos’è?

Uno dei profili più gravi di illegittimità del licenziamento ricorre quando il recesso ha natura discriminatoria. Il licenziamento discriminatorio ricorre quando, a prescindere dal motivo formalmente addotto dal datore di lavoro, il recesso datoriale è basato su determinate caratteristiche personali del dipendente come:

  • genere;
  • orientamento sessuale;
  • fede religiosa;
  • opinioni politiche, sindacali e filosofiche;
  • età;
  • disabilità.

Per poter affermare che il licenziamento è discriminatorio occorre dimostrare che la discriminazione è la sola ragione sottesa al recesso datoriale e dunque occorre, innanzitutto, escludere la reale sussistenza del motivo disciplinare o economico formalmente addotto dall’azienda.

Licenziamento discriminatorio: onere della prova

La legge prevede, in generale, che spetta al datore di lavoro dimostrare la reale sussistenza delle motivazioni che sono alla base del licenziamento e che sono state indicate nella lettera di recesso.

Una volta escluso che il motivo addotto sia reale, la natura discriminatoria del licenziamento può essere dimostrata in giudizio avvalendosi del meccanismo di inversione dell’onere della prova previsto dalla normativa anti-discriminatoria [2] secondo la quale quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche dai dati di carattere statistico, da cui si può presumere l’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l’onere di provare l’insussistenza della discriminazione. I dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, all’assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti dell’azienda interessata.

Licenziamento discriminatorio: quali conseguenze?

Il licenziamento per motivo di discriminazione esprime un particolare disvalore sociale ed è, dunque, sanzionato dall’ordinamento con un regime particolarmente severo. La legge [3] prevede infatti che il licenziamento discriminatorio è nullo. La tutela del lavoratore è particolarmente forte.

Al dipendente licenziato per motivi discriminatori spetta la reintegrazione nel posto di lavoro ed il pagamento di un’indennità risarcitoria pari alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito dalla data del recesso fino a quella di effettiva reintegra, con un minimo di cinque mensilità, oltre al pagamento agli enti degli oneri contributivi e assicurativi. Questa tutela si applica a prescindere dalla data di assunzione e dalle dimensioni dell’azienda.


note

[1] Artt. 1 e 3 L. 604/1966.

[2] Art. 28 D. Lgs. 150/2011.

[3] Art. 18 co. 1 L. 300/1970; art. 2 D. Lgs. 23/2015.


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube