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Che differenza c’è tra una denuncia e una querela?

27 Luglio 2021 | Autore:
Che differenza c’è tra una denuncia e una querela?

Reati procedibili a querela di parte e reati procedibili d’ufficio: le principali diversità tra querela e denuncia.

Quando occorre segnalare un reato bisogna recarsi presso qualsiasi ufficio di polizia giudiziaria (carabinieri, polizia, guardia di finanza, ecc.) e narrare quanto accaduto. La denuncia può essere sporta in modo orale o per iscritto: in quest’ultimo caso, però, bisognerà presentarsi con il documento già redatto, pronto ad essere consegnato. Quanto appena detto vale anche per la querela, che è un atto avente la stessa funzione della denuncia ma che può essere presentata solamente dalla vittima del reato. Le distinzioni tra i due atti, però, non finiscono qui.

Che differenza c’è tra una denuncia e una querela? Sin da subito possiamo dire che, in entrambi i casi, si tratta della segnalazione di un evento costituente reato. La differenza sta nel fatto che, mentre la denuncia riguarda i reati procedibili d’ufficio, la querela concerne i reati che sono procedibili, appunto, solo a querela di parte. Non a caso la legge afferma che la querela è condizione di procedibilità dell’azione penale: senza di essa, la giustizia non può fare il suo corso. Questa differenza ha dei riflessi importanti anche su altri aspetti: ad esempio, la querela deve essere sporta entro determinati limiti di tempo, può essere rimessa e vi si può perfino rinunciare preventivamente. Insomma: sono davvero molte le differenze tra denuncia e querela. Esaminiamole.

Reati procedibili d’ufficio: cosa sono?

Come anticipato, la differenza tra denuncia e querela passa per la distinzione che la legge fa tra reati procedibili d’ufficio e reati procedibili a querela.

I reati procedibili d’ufficio sono quelli per cui le autorità possono procedere autonomamente, anche senza aver ricevuto alcuna segnalazione.

Se la volante della polizia, nel proprio turno notturno, scopre che un uomo si sta calando furtivamente dalla finestra di un appartamento, potrà procedere all’arresto (o, comunque, all’acquisizione della notizia di reato) senza che qualcuno sporga denuncia.

Insomma: nei reati procedibili d’ufficio, la denuncia è elemento importante ma non essenziale, in quanto l’attività della polizia giudiziaria può anche prescindere da essa.

Reati procedibili d’ufficio: quali sono?

Di norma, sono procedibili d’ufficio tutti i reati più gravi, quelli che mettono a repentaglio l’incolumità delle persone e quelli che, potenzialmente, possono coinvolgere una molteplicità di vittime.

Sono pertanto procedibili d’ufficio i reati di omicidio, lesioni personali gravi, rapina, furto in abitazione, estorsione, sequestro, usura, riciclaggio, peculato, concussione, spaccio di droga, ecc.

Reati procedibili a querela di parte: cosa sono?

Sono procedibili a querela di parte i reati per cui occorre necessariamente che la vittima autorizzi le autorità ad attivarsi per assicurare il responsabile alla giustizia. L’atto con cui la persona offesa esterna il proprio consenso è, appunto, la querela.

Senza querela, che è condizione di procedibilità di questi reati, le forze dell’ordine non potranno intervenire, nemmeno se colgono in flagranza l’autore del fatto.

Ad esempio, la polizia non può procedere nei confronti di chi schiaffeggia un’altra persona, in quanto le percosse o le lesioni lievi non sono procedibili d’ufficio. Perfino nell’ipotesi in cui un poliziotto assista a una violenza sessuale, egli non potrà comunicare l’avvenuto reato in Procura, in quanto anche questo reato è procedibile a querela.

Reati procedibili a querela di parte: quali sono?

In genere, sono procedibili a querela di parte i reati meno gravi, i quali non destano grande allarme sociale: si pensi al furtarello, alle percosse, alla truffa.

Tuttavia, la legge ha ritenuto che siano procedibili a querela anche alcuni crimini gravi, come ad esempio la violenza sessuale e lo stalking. In casi del genere, vista la delicatezza della materia, la legge ha ritenuto opportuno lasciare alla vittima del reato la scelta in merito alla punizione del responsabile.

Denuncia: entro quanto tempo va sporta?

La denuncia può essere sporta senza limiti di tempo. Chiunque è venuto a conoscenza di un crimine può segnalarlo alle autorità, anche se accaduto molto tempo prima.

L’unico limite è costituito dalla prescrizione: se il reato si è nel frattempo prescritto, la denuncia sarà inutile.

Querela: entro quanto tempo va sporta?

La querela va sporta entro tre mesi da quando si è avuto conoscenza del crimine. Decorso questo termine, non sarà più possibile procedere.

Il termine di tre mesi è eccezionalmente prolungato per alcuni reati: ad esempio, per lo stalking e il revenge porn, c’è tempo fino a sei mesi per presentare querela. Per la violenza sessuale (non aggravata), invece, il termine è di dodici mesi.

Denuncia: chi può sporgerla?

La denuncia può essere sporta da chiunque: non essendo condizione di procedibilità, qualunque persona può segnalare alle autorità competenti un fatto procedibile d’ufficio.

Querela: chi può sporgerla?

La querela può essere sporta solamente dalla vittima del reato, cioè dalla persona che ha subito materialmente l’illecito (ad esempio, il soggetto derubato, ferito, oggetto di stalking, ecc.).

Nel caso in cui la vittima non sia ancora quattordicenne, la querela può essere presentata dai genitori; se, invece, è interdetta o inabilitata, la querela può essere sporta dal tutore o dal curatore.

Denuncia: si può ritirare?

Proprio perché la denuncia riguarda reati procedibili d’ufficio, una volta sporta non può più essere ritirata. Ciò significa, in pratica, che colui che ha presentato denuncia non può più tornare sui propri passi, anche qualora accettasse la proposta di risarcimento dell’autore del fatto.

Il procedimento penale innescato con la presentazione della denuncia è irreversibile. Solo le autorità potranno decidere di non procedere oltre se, ad esempio, riterranno infondata la notizia di reato oppure maturata la prescrizione.

Querela: si può ritirare?

È possibile rimettere la querela prima che intervenga la sentenza di condanna. La remissione estingue il reato.

La remissione non produce effetti se non è accettata dalla persona querelata. Dunque, affinché il reato si possa estinguere per remissione della querela occorre che il querelante ritiri la propria segnalazione e che il querelato sia d’accordo.

Si può rinunciare alla querela?

Così come può essere ritirata una volta presentata, la vittima di un reato può anche decidere, sin dal principio, di rinunciare al proprio diritto di sporgere querela.

Secondo la legge, il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l’esercizio. Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelare.

La rinuncia espressa alla querela è fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta, rilasciata all’interessato o a un suo rappresentante. La dichiarazione può anche essere fatta oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio, i quali, accertata l’identità del rinunciante, redigono verbale. Questo non produce effetti se non è sottoscritto dal dichiarante.

Denuncia e querela: differenze principali

In sintesi, le principali differenze tra denuncia e querela sono le seguenti:

  • la denuncia riguarda i reati procedibili d’ufficio, mentre la querela i reati procedibili, appunto, a querela di parte;
  • la denuncia può essere presentata senza limiti di tempo, mentre la querela entro tre mesi (salvo termine diverso stabilito dalla legge per specifici reati);
  • la denuncia può essere presentata da chiunque, mentre la querela solo dalla vittima o dal suo rappresentante legale;
  • la querela può essere ritirata, la denuncia no;
  • alla querela si può rinunciare prima ancora della sua presentazione.


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