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Appello modifica condanna spese processuali

21 Marzo 2021
Appello modifica condanna spese processuali

Le spese processuali del primo grado di giudizio possono essere compensate in appello?

In caso di appello, il giudice può modificare la condanna alle spese processuali decisa in primo grado? Può magari farlo senza che vi sia stata una specifica richiesta avanzata da una delle due parti processuali? La questione è stata analizzata dalla Cassazione. In particolare, con una recente ordinanza [1], la Corte ha spiegato se le spese processuali del primo grado di giudizio possono essere compensate in appello, ossia in secondo grado. Ecco qual è stato il chiarimento fornito dai giudici supremi.

Quando in appello si può modificare la condanna alle spese processuali

Il giudice d’appello ha il potere di modificare la decisione di primo grado sulle spese processuali solo in due casi:

  • se il capo della decisione ha costituito uno specifico motivo di impugnazione: si pensi al caso di un soggetto che, pur avendo vinto interamente il giudizio di primo grado, si veda compensate le spese processuali. Questi pertanto potrebbe fare appello solo per vedere riformata tale parte della decisione e ottenere il rimborso delle spese legali sostenute;
  • anche in assenza di una specifica richiesta della parte, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata: questo perché il relativo onere delle spese processuali deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite e non in base al singolo grado. Si pensi all’ipotesi in cui il giudice d’appello, decidendo in modo differente dal giudice del precedente grado, ne modifichi anche solo in parte la sentenza.

Quando in appello non si può modificare la decisione sulle spese legali

Il giudice d’appello, nel caso in cui confermi la sentenza di primo grado, non può formulare una nuova decisione sulle spese processuali se non c’è una specifica richiesta della parte. Non è prevista quindi una modifica d’ufficio delle spese processuali se l’appello conferma la sentenza impugnata.

Lo ha chiarito in passato la stessa Cassazione [2] che, sul punto, ha usato le seguenti parole: «in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese non può essere modificata se il relativo capo della decisione non abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d’impugnazione».

In sintesi, pur competendo al giudice d’Appello la regolazione delle spese di entrambi i gradi di causa qualora venga modificata la pronuncia di primo grado, non è ammessa la riforma della statuizione sulle spese adottata nel primo giudizio se viene confermata la decisione impugnata.


note

[1] Cass. ord. n. 7616/21 del 18.03.2021.

[2] Cass. n. 27606/2019

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 17 febbraio – 18 marzo 2021, n. 7617

Presidente Lombardo – Relatore Fortunato

Ragioni in fatto in diritto della decisione

L’avv. P.V. ha proposto ricorso monitorio dinanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo la condanna di G.G. al pagamento di Euro 8044,89 a titolo di compensi professionali.

L’ingiunto ha proposto opposizione, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.

Acquisita documentazione, il tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando l’opponente al pagamento della minor somma di Euro 2889,37, oltre accessori.

Su appello dell’avv. Pecorella, la Corte distrettuale di Napoli ha parzialmente riformato la decisione, riconoscendo in favore del difensore l’ulteriore importo di Euro 138,00 a titolo di spese vive e ha compensato le spese di entrambi i gradi di causa, osservando che la domanda del difensore era stata accolta solo in minima parte e che anche l’impugnazione incidentale era risultata infondata.

La cassazione della sentenza è chiesta dall’avv. P.V. con ricorso in due motivi.

G.G. non ha svolto difese.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Il giudice di merito avrebbe immotivatamente compensato le spese dei due gradi di causa, trascurando che il difensore era risultato totalmente vincitore, sia in primo grado che in appello.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 91, 92, 112, 132 c.p.c., dell’art. 111 Cost., e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, sostenendo che, pur competendo al giudice di appello la regolazione delle spese di entrambi i gradi di causa qualora venga modificata la pronuncia di primo grado, non è ammessa la riforma della statuizione sulle spese adottata nel primo giudizio ove la decisione impugnata sia stata sostanzialmente confermata e se la statuizione sulle spese non sia stata appellata.

Il secondo motivo è fondato, con assorbimento della prima censura.

L’avv. P. aveva richiesto – in fase monitoria – il pagamento di Euro 8.044,89, ottenendo già in primo grado l’importo di Euro 2.889,37 oltre accessori.

Il processo di opposizione, proposto dall’ingiunto, si era concluso con il riconoscimento di complessivi Euro 3.027,37, oltre alle spese processuali.

La Corte distrettuale, accogliendo solo parzialmente l’appello del P. , gli ha riconosciuto ulteriori Euro 138,00, procedendo d’ufficio a regolare nuovamente le spese del giudizio svoltosi dinanzi al tribunale.

La decisione è – sul punto- contraria all’insegnamento di questa Corte, cui va data continuità, secondo cui il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d’impugnazione.

Tuttavia, anche in ragione dell’operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all’art. 336 c.p.c., comma 1, l’accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna.

La preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell’impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado (Cass. n. 27606 del 2019; Cass. n. 58 del 2004).

Nella specie, non essendovi stata impugnazione incidentale sulle spese da parte del soccombente, gli oneri processuali di primo grado non potevano essere compensate, non potendo il giudice d’appello modificare d’ufficio la decisione assunta, in proposito, dal tribunale, avendo riformato la prima pronuncia in senso più favorevole all’appellante.

Segue quindi accoglimento del motivo con assorbimento della prima censura, dovendo il giudice del rinvio procedere ad una nuova regolazione anche delle spese di appello, uniformandosi al principio di diritto enunciato.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

 


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