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Preavviso licenziamento segretaria

29 Luglio 2021 | Autore:
Preavviso licenziamento segretaria

Segretari impiegati in uno studio professionale: quanto tempo prima il datore di lavoro deve comunicare il recesso?

Il licenziamento del dipendente, nella generalità dei casi e salvo giusta causa, non può essere intimato dall’oggi al domani, ma occorre preavvertire il lavoratore con un certo anticipo: per i datori di lavoro a cui si applica il Contratto collettivo studi professionali [1] ci si domanda, in particolare, qual è il preavviso licenziamento segretaria, ossia quanto tempo ha il professionista per intimare il recesso ai lavoratori che svolgono mansioni di segreteria.

Innanzitutto, bisogna osservare che il Ccnl Studi professionali Conprofessioni Consilp classifica il personale in 5 aree professionali, dal primo al quinto livello: non esiste un unico livello nel quale possono essere inquadrati i segretari, ma l’inquadramento dipende dalla qualifica specifica e dalle mansioni svolte nel concreto. In base all’inquadramento ed all’anzianità di servizio, cambia anche il preavviso per licenziamento.

Il contratto collettivo si applica ai professionisti Consulenti del Lavoro, Commercialisti, Esperti e Revisori Contabili, Avvocati, notai, ingegneri, architetti, geometri, geologi, periti, medici, dentisti ed a tutti i titolari di studi professionali in generale.

Il problema del preavviso per licenziamento potrebbe non sembrare imminente, a causa delle sospensioni attualmente previste. Anche se la normativa più recente sospende i licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo, però, lo stop agli atti di recesso del datore di lavoro per motivi economici non è a tempo indeterminato, ma prosegue solo fino al 30 giugno 2021, sino al 31 ottobre 2021 per le imprese (piccole e del terziario) che utilizzano le nuove 28 settimane di integrazione salariale Covid previste dal decreto Sostegni e per il settore agricolo (per le aziende che utilizzano la Cisoa).

Osserviamo ora come può essere inquadrata la segretaria dello studio professionale e quali sono i termini per comunicare il licenziamento.

Segretaria inquadrata nel secondo livello Ccnl studi professionali

Appartengono al 2° livello del Ccnl Studi professionali i lavoratori che:

  • sono muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche;
  • svolgono mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale ed autonomia di iniziativa nell’ambito delle direttive ricevute dal titolare dello studio professionale, con funzioni di coordinamento e controllo sull’attività di altri lavoratori;
  • operano nell’ambito amministrativo, assicurando la corretta gestione amministrativa e contabile (raccolta ed analisi di dati per la redazione ed il controllo dei corrispondenti documenti);
  • su incarico del titolare dello studio, curano gli aspetti organizzativi della struttura assicurandone il buon funzionamento, occupandosi della gestione della location, delle forniture, dei servizi utilizzati in studio e della contrattualistica.

A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: analista ced (centro elaborazione dati); analista di costi aziendali; responsabile dell’ufficio; collaboratore di studio addetto alla redazione dei bilanci (lavoratore che dal bilancio di verifica compie autonomamente tutte le rettifiche necessarie per la redazione del bilancio di esercizio civilistico e fiscale e relative relazioni illustrative); office manager.

La cosiddetta segretaria d’ordine o di concetto non è dunque inquadrata in questo livello, ma potrebbero esserlo la collaboratrice di studio, la responsabile dell’ufficio, l’analista, spesso chiamate impropriamente “segretarie”.

Segretaria inquadrata nel terzo livello super Ccnl studi professionali

Appartengono al 3° livello super del Ccnl Studi professionali i lavoratori che:

  • sono in possesso di specifiche conoscenze teoriche e pratiche ed operativamente autonomi nell’ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni ricevute ed applicando procedure operativamente complesse relative al sistema contabile o amministrativo;
  • svolgono mansioni di concetto o attività polivalenti di natura tecnica/amministrativa nell’ambito di procedure e processi di lavoro definiti, anche utilizzando nell’attività di competenza sistemi informatici allo scopo predisposti ed operanti secondo le procedure stabilite dal titolare dello studio professionale;
  • sono in possesso di specifiche competenze in campo informatico e svolgono in condizioni di autonomia la gestione dell’hardware e del software di studio, nonché l’attività di aggiornamento dei gestionali utilizzati;
  • hanno funzioni di controllo esecutivo sull’attività di altri lavoratori operativamente impegnati nell’utilizzo di strumenti e di sistemi informatici.

A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria:

  • addetto a pratiche doganali e valutarie;
  • contabile o impiegato amministrativo preposto allo svolgimento di mansioni quali: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti – elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi – evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi;
  • addetto al settore paghe preposto allo svolgimento di mansioni quali: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati ed effettuare chiusure e denunce periodiche – elaborare le relative dichiarazioni annuali;
  • addetto alla gestione hardware e software.

La cosiddetta segretaria d’ordine o di concetto non è dunque inquadrata nemmeno in questo livello, ma potrebbero esserlo la contabile o impiegata amministrativa o l’addetta alle paghe, spesso chiamate impropriamente “segretarie”.

Segretaria inquadrata nel terzo livello Ccnl studi professionali

Appartengono al 3° livello del Ccnl Studi professionali i lavoratori che:

Appartengono al livello 3° i lavoratori che:

  • nell’ambito di direttive ed istruzioni ricevute dal titolare dello studio professionale, svolgono attività che comportano l’utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per i quali è richiesto il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative professionali;
  • svolgono mansioni di concetto operativamente autonome, compresi il coordinamento esecutivo dell’attività di altri lavoratori e la gestione dei rapporti con la clientela;
  • per conto del titolare dello studio si occupano di gestire l’agenda personale, scrivere verbali, testi in genere, gestire e organizzare riunioni, viaggi e trasferte.

A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria:

  • contabile di concetto;
  • segretario di concetto, eventualmente addetto ai rapporti con la clientela o alla amministrazione del personale interno in forma autonoma e completa;
  • collaboratore indagini e ricerche documenti presso pubblici uffici;
  • assistente di direzione.

La segretaria di concetto è dunque inquadrata in questa categoria, così come la segretaria o assistente di direzione e la contabile di concetto.

Segretaria inquadrata nel quarto livello super Ccnl studi professionali

Appartengono al 4° livello super del Ccnl Studi professionali i lavoratori che svolgono mansioni d’ordine ed attività con autonomia esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecniche e pratiche comunque acquisite.

A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria:

  • addetto alla compilazione di libri unici del lavoro (Lul), calcolo dei contributi, predisposizione e invio della relativa modulistica;
  • addetto a scritture contabili in partita doppia;
  • segretario con cumulo di mansioni esclusivamente d’ordine, anche con incarico di curare i rapporti con la clientela.

La segretaria che svolge diverse mansioni d’ordine è dunque inquadrata in questa categoria, così come l’addetta ai Lul o alla partita doppia.

Segretaria inquadrata nel quarto livello Ccnl studi professionali

Appartengono al 4° livello del Ccnl Studi professionali i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d’ordine con adeguate conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite.

A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: operatore informatico; centralinista; segretario d’ordine; contabile d’ordine; archivista-schedarista; addetto alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate; autista; addetto al disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso enti e uffici sia pubblici che privati.

La segretaria d’ordine è dunque inquadrata in questa categoria, così come la contabile d’ordine, l’archivista, l’addetta alla compilazione o al disbrigo di commissioni.

Preavviso per licenziamento segretaria dello studio professionale

Il titolare dello studio professionale deve comunicare il licenziamento, con il dovuto preavviso, per iscritto:

  • a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • tramite consegna a mano con ricevuta.

In ogni caso, la comunicazione deve contenere l’indicazione dei motivi.

I termini di preavviso per licenziamento, espressi in giorni di calendario, sono i seguenti:

  • lavoratrice inquadrata al 2° livello: fino a 5 anni di anzianità 60 giorni; oltre i 5 anni e fino a 10 anni di anzianità 90 giorni; oltre i 10 anni di anzianità 120 giorni;
  • lavoratrice inquadrata al 3° livello super: fino a 5 anni di anzianità 30 giorni; oltre i 5 anni e fino a 10 anni di anzianità 40 giorni; oltre i 10 anni di anzianità 50 giorni;
  • segretaria inquadrata al 3° livello: fino a 5 anni di anzianità 30 giorni; oltre i 5 anni e fino a 10 anni di anzianità 40 giorni; oltre i 10 anni di anzianità 50 giorni;
  • segretaria inquadrata al 4° livello super: fino a 5 anni di anzianità 20 giorni; oltre i 5 anni e fino a 10 anni di anzianità 30 giorni; oltre i 10 anni di anzianità 40 giorni;
  • segretaria inquadrata al 4° livello: fino a 5 anni di anzianità 20 giorni; oltre i 5 anni e fino a 10 anni di anzianità 30 giorni; oltre i 10 anni di anzianità 40 giorni;

I termini di preavviso elencati hanno inizio dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese.

Indennità per mancato preavviso

In caso di mancato preavviso per licenziamento, il datore di lavoro deve corrispondere alla segretaria un’indennità:

  • equivalente all’importo della retribuzione globale di fatto;
  • corrispondente al periodo di preavviso residuo;
  • comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità.

note

[1] CCNL Studi professionali Conprofessioni Consilp.

Autore immagine: pixabay.com


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