Minori a rischio: come fare una segnalazione in Procura


Chi si può rivolgere al tribunale dei minorenni, che cosa va riportato e come può intervenire l’autorità giudiziaria. Il ruolo dei servizi sociali.
Quante volte, purtroppo, capita di vedere per strada o a scuola dei ragazzini abbandonati al loro destino, vittime di una situazione familiare precaria da un punto di vista affettivo o culturale. Adolescenti o bambini che, come si diceva una volta, imparano la vita per strada anziché a casa perché nessuno è in grado di insegnargliela o non ha un metodo convincente. Ciascuno di loro si porta dentro un vissuto difficile che, molto spesso, sfocia nel fallimento scolastico e rischia di diventare facile preda per la delinquenza. Per evitare che ciò accada tentando di agire finché si è in tempo, c’è la possibilità di fare delle segnalazioni presso la Procura della Repubblica, la quale valuterà l’eventuale richiesta di intervento del tribunale per i minorenni.
Ma per tutelare dei minori a rischio, come fare una segnalazione in Procura? Si tratta di un gesto che può raddrizzare la vita di un ragazzo e che è fattibile da chiunque, a cominciare da chi ha a che fare maggiormente con gli adolescenti, cioè gli insegnanti. Ma anche amici, vicini di casa, parenti.
Vediamo chi può fare una segnalazione in Procura su minori a rischio, come deve essere fatta e, soprattutto, che cosa segnalare.
Indice
Segnalazione su minori: chi può farla?
Come spiega la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Milano, chiunque può fare una segnalazione di una situazione di pregiudizio o di abbandono di ragazzini che possono avere bisogno di una tutela giudiziaria.
Tuttavia, se la segnalazione ha come scopo il collocamento del minore fuori dalla famiglia, la legge [1] consente di farlo:
- ai servizi sociali;
- agli enti locali;
- alle istituzioni scolastiche;
- all’autorità di pubblica sicurezza.
In particolare, la Procura ritiene particolarmente qualificati i servizi sociali per il loro ruolo di sostegno al disagio familiare e minorile. Possono attivarsi autonomamente, senza bisogno di chiedere delle indicazioni o delle prescrizioni all’autorità giudiziaria, anche in situazioni di potenziale rischio.
In questo caso, però (e solo in questo caso), i servizi sociali hanno bisogno del consenso dei genitori e del minore. Altrimenti, subentra il giudice minorile per limitare o ridurre la potestà genitoriale per avviare gli interventi opportuni.
Il referente iniziale dei servizi sociali è il pubblico ministero minorile [2], figura a cui vanno indirizzate le segnalazioni.
Segnalazione sui minori: quando va fatta in Procura?
La normativa in vigore prevede alcuni casi in cui la segnalazione all’autorità giudiziaria è obbligatoria, ovvero quando:
- un minore vive in una situazione di abbandono, ai fini di un’eventuale dichiarazione del suo stato di adottabilità;
- un minore è moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi oppure da persone, per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi, incapaci di provvedere alla sua educazione. Per tale ragione, deve essere collocato, d’urgenza, in luogo sicuro dall’autorità amministrativa;
- un minore di 18 anni esercita la prostituzione;
- un minore di 18 anni straniero, privo di assistenza in Italia, è vittima dei reati di prostituzione e pornografia minorile o di tratta e commercio;
- occorre prorogare un affidamento familiare o un collocamento in comunità o in istituto, oltre il termine stabilito o anticiparne la cessazione.
Ci sono altri casi in cui la segnalazione non è obbligatoria ma può essere opportuna per la tutela dei minori: si tratta di tutti quelli che possono creare un rischio per i ragazzini, attuale o potenziale, per i quali non è sufficiente l’intervento dei servizi sociali ma appare, comunque, necessario agire sulla potestà genitoriale. Può succedere, ad esempio in caso di:
- decesso o impedimento di altra natura di entrambi i genitori ad esercitare i loro compiti: vengono decisi dei provvedimenti urgenti per la tutela del minore e la conservazione e amministrazione del patrimonio;
- affidamento familiare con consenso dei genitori;
- interruzione volontaria della gravidanza da parte della minorenne senza il consenso dei genitori oppure quando la minore non vuole che i genitori ne siano a conoscenza;
- conflittualità tra i genitori per l’osservanza delle disposizioni stabilite dal tribunale ordinario in sede di separazione o di divorzio.
Se le segnalazioni riguardano condotte di rilevanza penale ai danni di un minore (ad esempio, lesioni personali, maltrattamenti in famiglia o abusi sessuali), la Procura della Repubblica per i minorenni, prima di trasmettere la documentazione al tribunale per i minorenni e svelarne così il contenuto, svolge un’attività di confronto e coordinamento con il Procuratore della Repubblica competente per il procedimento penale. In questo modo, vengono valutate insieme le priorità fra gli atti di indagine in sede penale nei confronti dell’autore dell’abuso e gli interventi civili rivolti ad assicurare, al minore vittima, un adeguato contesto di protezione.
Segnalazione sui minori: cosa può decidere il tribunale?
Il tribunale per i minorenni, dietro segnalazione dei servizi sociali, può stabilire:
- l’allontanamento del figlio o dei genitori o dei conviventi dalla residenza familiare;
- la decadenza dei genitori dalla potestà sul figlio;
- la dichiarazione dello stato di adottabilità del figlio;
- la regolamentazione della potestà divisa dei genitori;
- l’imposizione di prescrizioni affinché i genitori tengano una condotta positiva o si astengano da una condotta pregiudizievole o affinché i genitori e/o il figlio collaborino in attività di sostegno attuate dai servizi necessarie per la cura del minorenne.
La segnalazione dovrà contenere:
- dati anagrafici del nucleo familiare a cui appartiene il minore;
- condizioni di vita del nucleo e dei minori;
- eventuali precedenti interventi di assistenza sociale;
- il progetto d’intervento che si intende realizzare;
- i motivi di un’eventuale richiesta di limitazione della potestà genitoriale;
- l’atteggiamento di genitori e minore verso un possibile intervento.
Segnalazioni sui minori: cosa possono fare i privati?
I parenti e anche gli stessi genitori del minore a rischio possono rivolgersi direttamente al tribunale per i minorenni attraverso un avvocato, depositando un ricorso per ottenere un provvedimento.
Va detto, però, che nel tribunale per i minorenni non c’è un giudice di turno per accogliere genitori e parenti ed ascoltare quello che hanno da dire, quindi non sempre è utile recarsi di persona in questa sede. Inoltre, può capitare che il caso sia di competenza del tribunale ordinario, come ad esempio per la modifica delle condizioni stabilite per il minore in caso di separazione o divorzio. O, ancora, può darsi che il problema debba essere affrontato da un giudice tutelare, come per la corretta attuazione delle questioni relative all’affidamento del figlio a uno dei genitori separati o divorziati.
Se i genitori o i parenti decidono di rivolgersi al tribunale per i minorenni, dovranno conferire il mandato ad un avvocato che, tra le altre cose, offrirà loro l’assistenza per il ricorso scritto da presentare. Se i soggetti interessati hanno un reddito basso, hanno diritto al gratuito patrocinio, cioè all’assistenza legale a spese dello Stato.
Le persone che vogliono presentare una segnalazione ma non possono fare un proprio ricorso, come insegnanti, volontari o persone informate sulle condizioni del minore, possono presentarsi allo sportello di accoglienza oppure alla polizia giudiziaria della Procura della Repubblica per i minorenni. In alternativa, possono rivolgersi ai servizi sociali che, a loro volta, potranno formulare la segnalazione alla Procura della Repubblica per i minorenni.
note
[1] Art. 1 co. 2 legge 216/1991 del 19.07.1991.
[2] Legge n. 149/2001.