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Come posso oppormi alle mansioni superiori?

31 Luglio 2021 | Autore:
Come posso oppormi alle mansioni superiori?

Il lavoratore deve essere adibito a svolgere le attività previste nel contratto oppure gli possono essere assegnate attività che fanno parte del medesimo livello.

Sei stato assunto in un hotel con ristorante per svolgere le mansioni di cameriere di sala. Il maître ha dato improvvisamente le dimissioni e il datore di lavoro ti ha proposto di prendere il suo posto. Si tratta di una proposta interessante sul piano professionale ma non ti senti pronto per ricoprire questo ruolo. Ti chiedi: «Come posso oppormi alle mansioni superiori?».

Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto oppure a compiti riconducibili al medesimo livello di inquadramento contrattuale. In alcuni casi, tuttavia, il datore di lavoro decide di assegnare al dipendente mansioni superiori a quelle previste dal contratto. Alcuni lavoratori potrebbero accogliere positivamente questa opportunità ma altri potrebbero, invece, non essere interessati e chiedersi come opporsi alle mansioni superiori.

Come vedremo, entro i limiti di legittimità previsti dalla legge, la modifica delle mansioni del dipendente fa parte del potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro e il lavoratore può rifiutare le mansioni assegnate solo se il rifiuto è giustificato e proporzionato.

Cosa sono le mansioni del lavoratore?

Il contratto di lavoro ha ad oggetto lo scambio tra prestazione di lavoro e pagamento della retribuzione. L’oggetto principale della lettera di assunzione è, dunque, l’attività lavorativa che il dipendente è chiamato a svolgere a favore del datore di lavoro. Le mansioni sono proprio questo, ossia, le attività che, concretamente, il lavoratore dovrà svolgere in esecuzione del contratto di lavoro.

Nel nostro ordinamento, all’atto dell’assunzione, il lavoratore riceve un inquadramento che si compone di:

  • categoria legale: individua la posizione del dipendente nella scala gerarchica ed organizzativa aziendale. Le categorie legali sono dirigente, quadro, impiegato ed operaio;
  • livello di inquadramento: i contratti collettivi classificano il personale in livelli di inquadramento crescenti cui corrispondono mansioni caratterizzate da responsabilità ed autonomia via via crescenti;
  • qualifica e mansioni: si tratta dell’individuazione del ruolo che il lavoratore dovrà ricoprire nell’impresa e delle attività che dovrà compiere.

Mansioni del lavoratore: possono essere variate?

Si definisce ius variandi la facoltà del datore di lavoro di modificare in modo unilaterale le mansioni cui è assegnato il lavoratore. La regola generale è l’invarianza delle mansioni: la legge [1] prevede infatti che il dipendente debba svolgere le mansioni per cui è stato assunto o le mansioni superiori cui sia stato successivamente assegnato.

Tuttavia, la legge prevede che il datore di lavoro possa assegnare il lavoratore a mansioni diverse da quelle dedotte nel contratto purché appartenenti alla medesima categoria legale ed al medesimo livello di inquadramento. Deve ritenersi vietato, salvo i casi eccezionali previsti dalla legge, il demansionamento, ossia, l’assegnazione a mansioni inferiori poiché in tal modo si arreca un danno al bagaglio professionale del lavoratore.

Mansioni superiori: cosa sono?

L’assegnazione a mansioni superiori non è vietata dalla legge poiché rappresenta una fonte di crescita e di sviluppo professionale per il lavoratore. Per questo, il datore di lavoro può adibire il lavoratore a mansioni superiori con la precisazione che, durante tale adibizione, il dipendente ha diritto al trattamento economico relativo al superiore livello. Inoltre, se l’assegnazione perdura per oltre 6 mesi, o il diverso termine fissato dal Ccnl, il lavoratore ha diritto ad essere definitivamente inquadrato al livello superiore.

Si possono rifiutare le mansioni superiori?

Il dipendente non può rifiutare in modo arbitrario le mansioni superiori ma può farlo solo se sussiste una valida ragione giustificativa. Ad esempio, può accadere che il rifiuto sia determinato dal fatto che il lavoratore non vuole esporsi alle responsabilità, anche penali, che il superiore livello di inquadramento comporta. Oppure può accadere che il lavoratore non sia idoneo, sotto il profilo psico-fisico, a svolgere i compiti relativi al superiore livello di inquadramento. In questi casi, il rifiuto delle mansioni superiori è legittimo e non può essere considerato un atto di insubordinazione.

Se invece il rifiuto è immotivato e pretestuoso, tale comportamento può essere considerato un atto di insubordinazione, contrario al potere direttivo del datore di lavoro e può determinare l’apertura di un procedimento disciplinare a carico del dipendente.

La Cassazione [2], chiamata a pronunciarsi su tale questione, ha stabilito l’illegittimità del recesso del datore di lavoro determinato dal rifiuto (parziale) del lavoratore a svolgere mansioni superiori rispetto a quelle previste dal contratto poiché, nel caso di specie, il dipendente si era rifiutato a causa del mancato riconoscimento, da parte dell’azienda, dell’inquadramento nel superiore livello.

In altre pronunce [3], gli Ermellini hanno affermato l’illegittimità del licenziamento del dipendente che rifiuta lo svolgimento di mansioni superiori che esulano dalla sua qualifica e comportano responsabilità maggiori, anche penali.


note

[1] Art. 2103 cod. civ.

[2] Cass. n. 20222 del 7.10.2016.

[3] Cass. n. 17713 del 19.07.2013.


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