Si può pignorare anche per piccoli importi?


Limite minimo per un recupero crediti: qual è l’importo a partire dal quale il creditore può agire nei confronti del debitore?
Un nostro lettore non ha pagato alcune bollette. Si tratta di importi tutto sommato modesti. Ciò nonostante, da alcuni anni, è perseguitato dalle agenzie di recupero crediti che, a più riprese, lo hanno minacciato di azioni esecutive. Incredulo che ciò possa avvenire per somme insignificanti, si chiede però se, con il decorso del tempo, gli interessi nel frattempo maturati possano capovolgere la situazione e giustificare così l’avvio di una procedura di riscossione forzata nei suoi riguardi. Si può pignorare anche per piccoli importi? Esiste un limite minimo che il debito debba necessariamente raggiungere prima che il creditore possa ricorrere al giudice e, dopo, all’ufficiale giudiziario? Ecco cosa dice la nostra legge a riguardo.
Indice
Condizioni del pignoramento
Il pignoramento può partire solo se il creditore ha in mano un titolo esecutivo ossia un documento che certifichi, con ufficialità, l’esistenza del proprio diritto nei confronti del debitore. Esempi di titoli esecutivi sono le sentenze di condanna (quelle cioè emesse al termine di una regolare causa civile), il decreto ingiuntivo non opposto nei 40 giorni dalla sua notifica, gli assegni, le cambiali, i contratti di mutuo stipulati innanzi al notaio.
Il titolo esecutivo deve poi essere portato a conoscenza del debitore, nel caso in cui si tratti di un atto giudiziario (sentenze o decreti ingiuntivi). Il che significa che il creditore deve consegnarlo all’ufficiale giudiziario il quale poi provvederà alla notifica dell’atto presso la residenza del debitore.
Dunque, il debitore che abbia omesso il pagamento di un contratto, di una fattura o di una bolletta non potrà subire, di punto in bianco, il pignoramento ma dovrà prima ricevere la notifica del provvedimento di condanna emesso dal giudice (il più delle volte, si tratta di un decreto ingiuntivo).
La notifica del titolo esecutivo non è ancora sufficiente all’avvio del pignoramento. È anche necessario che il creditore, dopo di esso, notifichi al debitore un secondo atto: il cosiddetto precetto. L’atto di precetto è un ultimo invito a pagare l’importo dovuto entro 10 giorni. Solo dall’undicesimo giorno in poi (e non oltre il novantesimo) il creditore potrà avviare l’esecuzione forzata, ossia il pignoramento.
Debito minimo per il pignoramento
Veniamo ora alla domanda del lettore: si può pignorare anche per piccoli importi? La risposta è affermativa: la legge non pone limiti minimi all’avvio del pignoramento. In teoria, quindi, si può procedere in via esecutiva anche per somme modeste, finanche inferiori a 100 euro. Solo l’Agente per la riscossione esattoriale (ossia Agenzia Entrate Riscossione) non può emettere cartelle esattoriali per debiti inferiori a 30 euro. I creditori privati non incontrano invece tale limite.
Alla «possibilità» tuttavia di avviare un pignoramento per piccoli importi non fa sempre riscontro l’«opportunità». Difatti, il pignoramento comporta dei costi legali di un certo rilievo a cui, se non fa da contraltare un buon margine di certezza circa il recupero del credito, non sempre si va incontro con piacere.
L’incertezza che lega ogni forma di recupero crediti fa sì che allo stesso si acceda solo quando il credito è di importo rilevante. Quanto “rilevante”, come detto, la legge non lo può dire; per cui spetta al creditore definire se, in un’ottica di utilità personale, sia conveniente o meno intraprendere le azioni legali. A volte, entrano in gioco anche questioni di carattere personale, di principio o la volontà di dare un chiaro segnale a tutti i clienti di una determinata azienda.
Il più delle volte, il creditore che ha già portato a termine l’azione giudiziale o il decreto ingiuntivo contro il debitore, procederà anche con il successivo pignoramento.
Di tanto abbiamo già parlato nei due articoli:
L’incertezza del pignoramento
Un aspetto da non sottovalutare e di cui tenere conto ai fini del calcolo probabilistico della possibilità di subire un pignoramento sta nel fatto che non sempre il creditore è consapevole dei beni intestati al debitore. Solo per gli immobili esiste un registro pubblico. Invece, per i conti correnti, le pensioni e gli stipendi è necessario prima farsi autorizzare dal Presidente del Tribunale per consultare l’Anagrafe Tributaria. Questa autorizzazione però può essere data solo quando sia stato già notificato l’atto di precetto, e quindi a procedimento già intrapreso e in fase di ultimazione.
L’Anagrafe tributaria rivela presso quale banca il debitore ha il conto corrente ma non dice quanto in esso vi è depositato; rivela presso quale azienda il debitore è assunto ma non dice qual è la mensilità che questi percepisce; comunica se il debitore riceve un assegno pensionistico ma non ne indica l’ammontare. Si tratta di variabili invece rilevanti perché un conto in rosso, uno stipendio o una pensione bassa riducono enormemente la possibilità di un recupero del credito.