Tradimento e addebito nel giudizio di separazione e divorzio tra coniugi: la giurisprudenza delle ultime sentenze.
Indice
- 1 Inosservanza dell’obbligo di fedeltà e addebito della separazione
- 2 Riparto dell’onere della prova in caso di richiesta di separazione con addebito per infedeltà
- 3 Separazione, addebito e distribuzione dell’onore probatorio in caso di infedeltà
- 4 Separazione e addebito, la stanchezza per la vita coniugale non giustifica l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà
- 5 L’infedeltà costituisce sufficiente motivo di addebito della separazione
Inosservanza dell’obbligo di fedeltà e addebito della separazione
Grava sulla parte che richiede, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge, l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà (nella specie, l’infedeltà era stata ritenuta comprovata sulla base della testimonianza di un investigatore privato, la cui relazione era stata confermata in udienza, assurgendo al valore di prova piena).
Cassazione civile sez. I, 06/08/2020, n.16735
Riparto dell’onere della prova in caso di richiesta di separazione con addebito per infedeltà
Grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà.
Cassazione civile sez. VI, 19/02/2018, n.3923
Separazione, addebito e distribuzione dell’onore probatorio in caso di infedeltà
Grava sulla parte che richiede, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà.
Cassazione civile sez. VI, 23/06/2017, n.15811
Separazione e addebito, la stanchezza per la vita coniugale non giustifica l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà
L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale richiede comunque la prova, da parte di chi richiede l’addebito, del nesso di causalità con l’intollerabilità della convivenza, prova che può essere data anche in via presuntiva (respinto il ricorso di una donna, a cui era stata addebitata la separazione, atteso che la stessa non aveva dimostrato l’intollerabilità della convivenza, ma solo una certa “stanchezza” verso la vita coniugale).
Cassazione civile sez. VI, 19/06/2017, n.15079
L’infedeltà costituisce sufficiente motivo di addebito della separazione
In tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Cassazione civile sez. I, 17/01/2017, n.977
In tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Cassazione civile sez. VI, 14/08/2015, n.16859
In tema di addebito della separazione personale, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile.
Cassazione civile sez. VI, 08/04/2015, n.7057
Grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà.
Cassazione civile sez. I, 15/07/2014, n.16172
In tema di separazione personale tra coniugi, il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di cui all’art. 143 c.c., dovendo, per converso, verificare l’effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza. In particolare, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale in tanto può giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, in quanto determini la situazione d’intollerabilità del protrarsi della convivenza coniugale ma non anche se intervenga dopo che questa situazione sia già maturata e dunque in un contesto di disgregazione della comunione materiale e spirituale.
Cassazione civile sez. I, 11/12/2013, n.27730
L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Cassazione civile sez. VI, 09/04/2013, n.8675
La parte che richiede l’addebito della separazione all’altro coniuge, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, ha l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, é onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà (respinta, nella specie, la richiesta di addebito avanzata dalla ricorrente, che non aveva offerto siffatta dimostrazione, né per l’effetto il coniuge, che pur aveva ammesso l’infedeltà, era tenuto ad assolvere al proprio contrario onere probatorio).
Cassazione civile sez. I, 19/12/2012, n.23426
L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale non può giustificare, da sola, una pronuncia di addebito della separazione, qualora una tale condotta sia successiva al verificarsi di un’accertata situazioni di intollerabilità della convivenza, sì da costituire non la causa di detta intollerabilità ma una sua conseguenza.
Cassazione civile sez. I, 21/09/2012, n.16089
In tema di separazione giudiziale dei coniugi, deve di norma presumersi che l’inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravità, determini la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sé, l’addebito al coniuge responsabile, salvo che questi dimostri che l’adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale.
Grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà.
Cassazione civile sez. I, 14/02/2012, n.2059
In tema di separazione tra coniugi, la reiterata inosservanza da parte di entrambi dell’obbligo di reciproca fedeltà non costituisce circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione in capo all’uno o all’altro o ad entrambi, quando sia sopravvenuta in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo e al comune sentire, in una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da “affectio coniugalis”.
Cassazione civile sez. I, 20/04/2011, n.9074
La reiterata inosservanza da parte di entrambi dell’obbligo di reciproca fedeltà, pur se ricorrente, non costituisce circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione in capo all’uno o all’altro o ad entrambi allorché sopravvenga in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi.
Cassazione civile sez. I, 20/04/2011, n.9074
Il giudice del merito non può fondare la pronuncia di addebito della separazione sulla mera inosservanza, da parte di uno dei coniugi, dei doveri di cui all’art. 143 c.c., ma deve verificare la effettiva incidenza delle relative violazioni, nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza. Deriva da quanto precede – pertanto – che deve essere cassata la pronuncia che ha addebitato la separazione alla moglie sulla base della sola condotta tenuta da costei – in violazione del dovere di fedeltà – totalmente trascurando che il marito ha portato a conoscenza della moglie solo un anno e mezzo dopo la celebrazione del matrimonio la propria “impotentia generandi”, e omettendo quindi qualsiasi indagine sulla lesione del diritto fondamentale della moglie stessa di realizzarsi nella famiglia e nella società come donna, come moglie ed eventualmente come madre.
Cassazione civile sez. I, 19/03/2009, n.6697