Si può installare l’antenna sul tetto del vicino?


La legge consente di mettere un impianto di ricezione radiotelevisiva sull’immobile altrui e di passare dalla proprietà privata per la manutenzione.
È curioso: certe leggi hanno il potere di anticipare gli eventi. Una in particolare, quella che sancisce il cosiddetto «diritto di antenna», risale al 1940 [1]. Cioè a 14 anni prima che la Rai inaugurasse la televisione in Italia. Il legislatore si era portato avanti? No, in realtà, a quei tempi, le antenne collocate sui tetti delle case servivano alla ricezione delle onde radiofoniche. Solo dopo, con l’avvento della tv, quelli che allora si chiamavano «aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici» vennero affiancati o sostituiti con quelle per ricevere il segnale televisivo e, dopo ancora, quello satellitare con le prime parabole. I tetti degli edifici diventarono così una vera e propria giungla di antenne. E chi ne deve montare una nuova e non trova più spazio? Si può installare l’antenna sul tetto del vicino?
Ecco, su questo, il legislatore sì che si è portato avanti. Perché in quella famosa e vecchia legge del 1940, il diritto di antenna concedeva «la possibilità riconosciuta a un soggetto di installare la propria antenna per la ricezione del segnale radiotelevisivo e tutti gli accessori connessi al suo funzionamento, su proprietà altrui o condominiale». Insomma, pur con certi limiti, più di 70 anni fa, già si diceva che uno può mettere l’antenna dove gli pare. Vediamo, però, quali sono quei limiti.
Indice
Diritto di antenna: cos’è?
Il diritto di antenna consiste nella possibilità di installare la propria antenna e gli accessori per il funzionamento degli apparecchi radiotelevisivi su beni condominiali o beni altrui. Significa che si ha il diritto di mettere l’antenna anche sul tetto del vicino di casa. Viene riconosciuto come un’espressione del diritto costituzionale all’informazione.
Non solo: la stessa legislazione [1] permette di accedere alle parti comuni dell’edificio o alla proprietà altrui per poter eseguire la manutenzione o la riparazione dell’impianto. Non è consentito, dunque, negare il passaggio su una proprietà privata a chi deve sistemare la sua antenna.
Diritto di antenna: quali limiti?
Certo, non è che ciascuno può fare quello che si pare nelle proprietà degli altri. Per quanto esista il diritto di antenna, confermato anche dalla Cassazione [2] e da una recente sentenza del tribunale di Castrovillari [3] ci sono anche dei limiti da rispettare. Il primo: l’impianto non può impedire il libero utilizzo della proprietà, cambiare la sua destinazione d’uso o creare un danno alla proprietà stessa o a terzi.
Secondo limite: è possibile installare l’antenna sul tetto del vicino solo se su quello proprio non sia possibile farlo. In buona sostanza, se sul tuo tetto ci sono spazio e modo per mettere l’impianto di ricezione, non puoi installarlo in quello del tuo vicino.
Così, scrive la Cassazione, viene impedita «la facoltà di scegliere voluttuariamente il sito preferito per l’antenna, ma, come è insito nei principi generali in materia di condominio, di atti emulativi e di imposizione di servitù coattive, va coordinato con la esistenza di una effettiva esigenza di soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini e quindi con il dovere della proprietà servente di soggiacere alla pretesa del vicino solo qualora costui non possa autonomamente provvedere ai propri bisogni».
Terzo limite: non è possibile mettere l’antenna se l’installazione compromette il decoro architettonico dell’edificio.
Recentemente, il tribunale di Castrovillari ha ribadito questi concetti nell’affrontare il caso dei proprietari di un immobile che protestavano perché il vicino di casa aveva installato un’antenna televisiva in una loro proprietà e la stessa sporgeva dal loro tetto creando un pericolo per via di un lucernario. Appurato che tale rischio non esisteva, il giudice ha ricordato che non può mai essere impedita l’installazione di una antenna televisiva, purché tale operazione non rechi pregiudizio all’uso della proprietà altrui, non alteri la destinazione originaria del bene, preservi il decoro architettonico, la stabilità e la sicurezza dell’edificio.
note
[1] Legge n. 554/1940, DPR n. 156/1973 e Dlgs. n. 259/2003.
[2] Cass. sent. n. 16865/2017.
[3] Trib. Castrovillari sent. n. 694/2020.
Salve,ho letto questo articolo,ma parla solo di antenne TV?io devo installare nel mio spesso paletto TV un’antenna per ricevere il segnale FWA…..vi chiedo se vale la stessa legge. SALUTI