Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Il padre deve mantenere il figlio che non vuole vederlo?

24 Marzo 2021 | Autore:
Il padre deve mantenere il figlio che non vuole vederlo?

Il genitore è tenuto a versare l’assegno di mantenimento al figlio anche se questi ha deciso di non frequentarlo?

Un nostro lettore ci chiede se il padre deve mantenere il figlio che non vuole vederlo. È successo, in buona sostanza, che all’esito della sentenza di divorzio dall’ex moglie, il giudice abbia collocato il figlio maschio presso quest’ultima stabilendo un calendario per le visite con il padre. Il tribunale ha poi fissato l’entità dell’assegno di mantenimento per il figlio nella misura di 400 euro mensili. 

Il ragazzo però, probabilmente a causa dei contrasti tra la madre e il padre, ha deciso di non partecipare più agli incontri con quest’ultimo e di non frequentarlo. Così il genitore si trova ora costretto a versargli gli alimenti pur senza esercitare, in alcun modo, la sue prerogative di genitore, senza cioè essere una parte importante della vita del figlio. 

Il lettore ci chiede pertanto se, posta peraltro l’indifferenza dell’ex moglie a tale situazione, la quale non si è mai adoperata per rimuovere gli ostacoli al legittimo esercizio del diritto di visita, vi possa essere la possibilità di ottenere dal giudice l’annullamento dell’assegno di mantenimento. Cosa dice a riguardo la legge? Il padre deve mantenere il figlio che non vuole vederlo? Sul punto, si è già espressa la Cassazione [1].

Secondo la Corte, è del tutto irrilevante, per la determinazione sia del dovere al versamento dell’assegno di mantenimento, sia dell’importo dello stesso, il fatto che il figlio abbia voluto sospendere gli incontri con il genitore, quando ciò è dovuto a una scelta volontaria del primo. Tale decisione non interferisce, in termini economici, col fatto che il genitore non vada incontro ad alcun diretto esborso o ad alcuna cura in favore del figlio stesso. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un padre che chiedeva l’eliminazione dell’assegno di mantenimento a favore della figlia a seguito della sua scelta di non frequentare il padre.

Diverso è il discorso nel caso in cui dovesse essere la madre a creare ostacoli al corretto svolgimento delle modalità di visita con il madre. In tali casi, quest’ultimo può fare ricorso al giudice chiedendo un provvedimento per far cessare la condotta del genitore o per chiedere la modifica o la revoca delle disposizioni sull’affidamento.

In particolare, il giudice può modificare i provvedimenti in vigore relativi all’affidamento e può disporre a carico del genitore colpevole delle condotte pregiudizievoli, le seguenti sanzioni, anche congiuntamente:

  • l’ammonizione;
  • il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore o a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
  • la condanna a una sanzione amministrativa, anche congiuntamente ai provvedimenti sopra esaminati.

Ci sono quindi tre tipi di misure afflittive che possono colpire il genitore inadempiente; sono misure di coartazione psicologica indiretta, volte a far cessare l’inadempimento degli obblighi. Con riferimento agli obblighi di natura patrimoniale esse hanno una funzione suppletiva rispetto al processo di esecuzione e alle disposizioni della legge sul divorzio, ossia rispetto a un sistema di garanzie da tempo criticato, in quanto ritenuto non in grado di assicurare efficace tutela a situazioni delicate e di difficile risoluzione.

Non poche volte, il tribunale ha revocato la collocazione dei figli presso la madre tutte le volte in cui questa abbia agevolato il sentimento di odio nei figli nei confronti del padre. Ci sono stati non pochi casi in cui è stata rilevata la presenza della Pas, ossia la sindrome di alienazione genitoriale, situazione che si verifica quando i figli disconoscono l’esistenza della figura di uno dei due genitori, arrivando proprio a negarla. Il che implica anche un danno morale sui figli stessi che vengono pregiudicati nel loro diritto costituzionale alla «bigenitorialità».  

In tutti questi casi, il padre potrà chiedere la collocazione presso di sé dei figli, ma non anche la revoca dell’assegno di mantenimento: quest’ultimo è un obbligo ineliminabile, che permane fino a quando il giovane – benché divenuto maggiorenne – non è in grado di mantenersi da solo.


note

[1] Cassazione civile sez. VI, 30/01/2019, n.2735

Autore immagine: depositphotos.com


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

1 Commento

  1. Buon giorno, noi padri siamo l’ultima ruota del carro in queste contese, e chi dice il contrario mente. Dobbiamo adempiere ai doveri di padre-fantasma, ma i nostri diritti vengono puntualmente calpestati. Io ho una figlia di 21 anni, e non so nemmeno che faccia ha, ma l’assegno DEVO mandarlo ogni mese. Il concetto di “figlio” in giurisprudenza è troppo generico: non si può equiparare un bambino di 5 anni ad un UOMO/DONNA di 25 anni. Ho letto di gente che deve mandare l’assegno di mantenimento al proprio figlio di 28-30-33-35 anni; ma stiamo scherzando? Mio padre è morto quando avevo 16 anni, a 19 anni ho finito le scuole superiori e dal mese dopo essermi diplomato ad oggi (23 anni) ho sempre lavorato. La legge italiane è impostata come i paraocchi dei cavalli su questo argomento, guarda e tutela soltanto una parte: i figli e le madri, noi padri possiamo anche dormire sotto i ponti o mangiare alla mensa della caritas. La questione genitori divorziati/figli con tutti gli annessi andrebbe totalmente rivista, perchè la solare disparità di trattamento è insostenibile oltrechè offensiva e lesiva della dignità di noi padri.

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA