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Come e quando si conclude un contratto?

1 Agosto 2021 | Autore:
Come e quando si conclude un contratto?

La fusione della volontà del proponente e di quella dell’accettante.

Capita ad ognuno di noi, quotidianamente, di porre in essere dei negozi giuridici, che assumono la forma di contratti. Ad esempio, può succedere di acquistare una trancio di pizza in un panificio, di lasciare la propria autovettura in un parcheggio custodito oppure di abbonarsi online ad una rivista. In tutte queste ipotesi, si stipula, appunto, un contratto. Ma in sostanza come e quando si conclude un contratto? Mediante lo svolgimento di diverse attività tra loro connesse e determinate. Perciò, si parla di procedimento di formazione del contratto, il quale consta di una fase assolutamente necessaria e di alcune fasi eventuali.

La fase necessaria è data dall’incontro della proposta e dell’accettazione. La fase eventuale o preparatoria comprende una molteplicità di atti, alcuni dei quali irrilevanti dal punto di vista giuridico (invio di cataloghi, inviti a trattare, sondaggi), altri rilevanti sotto il profilo di un eventuale risarcimento danni, altri ancora con efficacia vincolante sul futuro contratto.

Come e quando si conclude un contratto

Talvolta, la conclusione di un contratto può presentare modalità e tempi talmente rapidi che non ha senso parlare di un vero e proprio procedimento di formazione. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi di un soggetto che consegna una valigia al deposito bagagli della stazione dei treni.

In altri casi, invece, la conclusione può avvenire con modalità complesse e tempi più lunghi come nell’ipotesi di una compravendita immobiliare, che può essere preceduta da una laboriosa fase di trattative tra acquirente e venditore.

Proprio per tale motivo, si suole distinguere i contratti a formazione:

  • istantanea, che si hanno quando le parti sono presenti nello stesso luogo e le clausole sono predisposte ed accettate dai contraenti nel medesimo tempo;
  • progressiva, che si hanno quando alla conclusione si arriva attraverso una serie di trattative.

Cosa sono le trattative

Le trattative sono quella fase preliminare alla conclusione di un contratto nella quale le parti si incontrano, discutono, prendono informazioni ed esaminano le rispettive proposte e controproposte. Si contraddistinguono per il carattere preparatorio e strumentale e non sono vincolanti per le parti, in quanto acquistano valore solo se si perviene a un accordo mentre perdono valore in caso contrario.

Dal canto loro, anche le parti sono libere di concludere o meno un contratto, dovendo comunque comportarsi secondo buona fede, ovvero con correttezza e lealtà l’una nei confronti dell’altra.

La violazione del dovere di correttezza determina, infatti, un particolare tipo di responsabilità, denominata responsabilità precontrattuale, dalla quale discende l’obbligo di risarcire il danno. Più precisamente, il danno da risarcire in caso di violazione del dovere di buona fede comprende sia il danno emergente, cioè le spese strettamente connesse con le trattative (ad esempio, le spese di viaggio e di corrispondenza) sia il lucro cessante ovvero il vantaggio che la parte avrebbe potuto procurarsi con altre contrattazioni.

La proposta e l’accettazione

Presupposto della conclusione di un contratto è l’accordo o il consenso delle parti, che si realizza mediante l’incontro di due dichiarazioni, cioè:

  1. la proposta, con cui una parte manifesta la volontà di concludere un contratto, indicandone tutti gli elementi essenziali;
  2. l’accettazione, con cui la controparte manifesta la volontà di accettare la proposta e, quindi, di concludere il contratto.

Per essere valida, l’accettazione deve essere conforme alla proposta; se, invece, contiene degli elementi nuovi, vale come nuova proposta e deve essere a sua volta accettata.

Anna raccoglie delle mele e ne propone a Lina la vendita di 10 chili al prezzo complessivo di dieci euro. Lina può accettare la proposta e perfezionare, così, il contratto oppure può dichiararsi interessata alla proposta ma al prezzo di 8 euro. In questo caso, il contratto non è concluso perché la dichiarazione di Lina vale come proposta e, perciò, sarà Anna a dover decidere se accettarla o continuare nelle trattative.

In genere, la proposta e l’accettazione sono atti immediatamente consecutivi poiché la maggior parte dei contratti si conclude tra persone presenti nel medesimo luogo. Quindi, i contratti si perfezionano nel momento e nel luogo in cui le parti si scambiano la proposta e l’accettazione.

Se, invece, le parti si trovano in luoghi diversi, il contratto si intende concluso non appena chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte [1]. Tale conoscenza si presume nel momento in cui l’accettazione giunge all’indirizzo del proponente ed avviene la fusione delle volontà delle parti [2]. Graverà sul proponente l’onere di provare, se intende contestare l’avvenuto perfezionamento, di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di avere notizia dell’accettazione.

Ad esempio, nel caso di vendita a distanza di prodotti, le società venditrici inviano al potenziale acquirente una proposta tramite fax o email, indicando la merce e i relativi prezzi applicati. Nel momento in cui il compratore accetta la proposta così come formulata e comunica la sua decisione al proponente, il contratto si conclude. In alternativa, può accadere che sia lo stesso promissario acquirente a segnalare la merce di cui necessita, inviando direttamente una proposta alla venditrice insieme alle proprie richieste di prodotti e alle relative condizioni. Anche in questo caso, se la venditrice accetta la proposta e tale decisione giunge all’indirizzo del proponente, si ha il perfezionamento del contratto.

L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi; il proponente può comunque ritenere efficace l’accettazione tardiva, purché ne dia immediato avviso all’altra parte.

In cosa consiste la revoca della proposta o dell’accettazione

La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso [3]. Tuttavia, se l’accettante prima di avere notizia della revoca, ha intrapreso in buona fede l’esecuzione del contratto, il proponente ha l’obbligo di indennizzarlo delle spese e delle perdite subìte per l’iniziata esecuzione del contratto.

Caio riceve la proposta di fornire delle sedie a un determinato prezzo e ne inizia la fabbricazione. Successivamente, gli viene comunicata la revoca della proposta. Il committente sarà comunque tenuto ad indennizzare Caio delle spese e delle perdite subìte per l’iniziata fabbricazione delle sedie.

L’accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione.

La proposta è irrevocabile se il proponente decide di rinunziare alla facoltà di revoca. In tal caso, un’eventuale revoca, comunicata al destinatario, diventa inefficace.

La proposta perde automaticamente efficacia se prima del perfezionamento del contratto il proponente muore o diviene incapace.

Cos’è l’offerta al pubblico

L’offerta al pubblico è un particolare tipo di proposta, rivolta ad un generalità di destinatari o a chiunque intende concludere un contratto. Affinché sia valida, l’offerta al pubblico deve contenere gli estremi essenziali del contratto che mira a concludere e va manifestata con la seria intenzione di impegnarsi [4]. Si pensi ad esempio alla pubblicità di un prodotto sui giornali oppure all’esposizione della merce con il relativo prezzo nei supermercati. In tali casi, l’offerta al pubblico vale come proposta di contratto. Invece, se non contiene tutti gli estremi essenziali per la conclusione del contratto, non vale come proposta bensì come invito a fare delle proposte.

L’offerta al pubblico è revocabile. La revoca, se è fatta nella stessa forma dell’offerta, è efficace anche nei confronti di chi non ne ha avuto notizia.

Dall’offerta al pubblico va tenuta distinta la promessa al pubblico, che è una promessa unilaterale a destinatario indeterminato, che ha per contenuto l’assunzione di un’obbligazione da effettuarsi a favore di chi si trova in una determinata situazione o compie una certa azione. Vedi l’ipotesi della vendita a premi, ovvero della raccolta dei bollini-punti del latte: chi presenta i bollini ha diritto al premio.

La promessa al pubblico diventa vincolante per il promittente appena è portata a conoscenza del pubblico.


note

[1] Art. 1326 cod. civ.

[2] Art. 1335 cod. civ.

[3] Art. 1328 cod. civ.

[4] Art. 1336 cod. civ.


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