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Mantenimento maggiorenne: fino a quando?

1 Agosto 2021
Mantenimento maggiorenne: fino a quando?

L’obbligo di aiutare i figli si esaurisce con il raggiungimento di una loro indipendenza economica.

Tu e tua moglie avete un figlio di 24 anni. Nonostante una laurea in informatica, non riesce a trovare un lavoro. Pertanto, vive ancora a casa con voi e non contribuisce in alcun modo al bilancio familiare. A dire il vero, ultimamente, ha smesso di impegnarsi nella ricerca di un impiego perché pensa che tanto non troverà mai nulla di serio. Non vuoi sottrarti ai tuoi doveri, ma vorresti che il ragazzo andasse a vivere per conto suo. In questo articolo faremo il punto della situazione sul mantenimento del maggiorenne: fino a quando è dovuto? Cosa prevede la legge?

È ormai un dato di fatto che i ragazzi di oggi rimangono a carico dei genitori per tanto tempo, anche dopo che hanno superato la soglia dei 30 anni. Tale situazione è dovuta soprattutto alla crisi economica. Tuttavia, è vero anche che se il figlio rifiuta qualsiasi opportunità lavorativa senza addurre una ragione valida, allora l’obbligo di mantenimento non ha più ragione di esistere.

Inoltre, può anche capitare che il figliolo perda la sua indipendenza faticosamente raggiunta. Ebbene, in questa ipotesi, potrà pretendere dai genitori solo gli alimenti, cioè una somma necessaria per il vitto e l’alloggio. Ma procediamo con ordine.

È obbligatorio mantenere il maggiorenne?

Sia la Costituzione [1] che il Codice civile [2] prevedono l’obbligo del padre e della madre di mantenere, educare ed istruire i figli in base alle proprie sostanze ed alle capacità di lavoro professionale o casalingo. Si tratta di un dovere che persiste anche dopo il raggiungimento della maggiore età del ragazzo e perfino in caso di separazione o divorzio dei genitori. Anzi, se i coniugi si lasciano, quello economicamente più forte deve corrispondere all’altro (solitamente, tramite un assegno periodico) un contributo economico nell’interesse della prole.

Mantenimento maggiorenne: fino a quando?

L’obbligo di mantenere i figli, quindi, non viene meno con il compimento dei 18 anni, ma perdura fino al raggiungimento della loro indipendenza economica. Questo vuol dire che se il ragazzo trova un impiego tale da garantirgli uno stipendio adeguato a condurre una vita dignitosa, allora non avrà più diritto a percepire un contributo da mamma e papà.

Spesso, però, lo stato di disoccupazione si protrae per tanto tempo, con la conseguenza che il figlio continua a vivere con i genitori anche a 40 anni. Ebbene, in tal caso, bisogna capire se la mancanza di un’attività lavorativa è imputabile al ragazzo oppure è dovuta a cause di forza maggiore. Ti faccio due esempi per farti capire bene cosa intendo.

Tizio ha 33 anni e vive ancora con mamma e papà. Nonostante i genitori lo spingano a trovarsi un lavoro, lui trascorre le sue giornate al bar sotto casa giocando a biliardo con gli amici.

Caio ha una laurea in filosofia. Dopo un dottorato di ricerca e vari concorsi pubblici, non riesce a trovare un impiego che gli consenta di mantenersi, nemmeno come cameriere in una pizzeria.

Come puoi notare, nel primo esempio, Tizio trascorre tutto il tempo al bar con gli amici. Nel secondo esempio, invece, Caio non riesce a farsi assumere da nessuna parte, nonostante abbia completato il suo percorso di studi.

Secondo la giurisprudenza, un figlio di 35 anni che non trova lavoro o non si pone alla ricerca di un impiego, non ha il diritto di essere mantenuto dai genitori in quanto si presume che tale condizione dipenda più da pigrizia che non dalle difficili condizioni di mercato.

Va detto poi che la cessazione dell’obbligo al mantenimento non viene meno con l’esercizio di una qualsiasi attività lavorativa produttiva di reddito, ma è necessario che la retribuzione sia idonea ad assicurare il raggiungimento di un’autosufficienza economica.

Mantenimento maggiorenne: può essere revocato?

Prendiamo il caso di un figlio fannullone che non abbia alcuna intenzione di lavorare oppure rifiuti qualsiasi opportunità lavorativa che gli venga proposta. In ipotesi del genere, il genitore non è tenuto a corrispondere il mantenimento, in ragione del fatto che la mancata indipendenza economica è imputabile esclusivamente alla scarsa volontà del ragazzo. Pensa, ad esempio, allo studente fuoricorso da diversi anni che protrae gli studi senza alcun rendimento effettivo. Lo stesso discorso vale se il maggiorenne trova un lavoro stabile che gli consenta di mantenersi e di provvedere ai suoi bisogni.

Attenzione però: il genitore separato che corrisponde al figlio un assegno di mantenimento deve rivolgersi al giudice per ottenere un provvedimento che dichiari la cessazione dell’obbligo. Al tal fine, è necessario dimostrare che l’assenza di un lavoro dipenda unicamente dall’inerzia del figlio oppure che quest’ultimo abbia trovato un impiego stabile e continuativo che gli garantisca uno stipendio adeguato.

Se poi il ragazzo perde l’indipendenza economica potrà pretendere dal genitore solo il versamento degli alimenti, ossia una somma di denaro per il suo sostentamento ma nulla di più.


note

[1] Art. 30 Cost.

[2] Art. 147 cod.civ.

Autore immagine: pixabay.com


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