Il datore di lavoro che, all’esito della riorganizzazione aziendale, sopprime dei posti di lavoro può procedere al licenziamento del personale solo se verifica il repêchage.
Hai ricevuto una lettera di licenziamento nella quale ti viene comunicato che, a causa della soppressione del posto di lavoro, il rapporto lavorativo cesserà alla fine del periodo di preavviso contrattuale. Ti chiedi quali sono le tutele che puoi ottenere contro la decisione del datore di lavoro.
Il principio di libertà di iniziativa economica tutela la facoltà del datore di lavoro di riorganizzare la propria impresa, anche tagliando alcuni posti di lavoro. Una delle causali più ricorrenti nei licenziamenti economici è la soppressione del posto di lavoro: quali conseguenze comporta? In virtù della libertà economica di impresa e del potere organizzativo del datore di lavoro, è possibile procedere al licenziamento del dipendente il cui posto di lavoro sia stato soppresso ma, per evitare un abuso del potere di recesso, è necessario dimostrare l’impossibilità di ricollocare internamente il lavoratore.
Indice
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: cos’è?
Nel nostro ordinamento, la legge prevede dei limiti alla facoltà del datore di lavoro di licenziare i lavoratori. In particolare, si prevede che il licenziamento possa essere adottato solo a fronte di una giusta causa o di un giustificato motivo [1]. In tutte le altre ipotesi, il recesso datoriale è illegittimo e il dipendente può accedere a delle tutele differenziate a seconda della data di assunzione, delle dimensioni aziendali e del profilo che rende illegittimo il licenziamento.
Il giustificato motivo di licenziamento può essere di tipo soggettivo o oggettivo. Nel primo caso, il recesso è la sanzione disciplinare adottata dall’azienda a fronte di un grave comportamento inadempiente del lavoratore. Nel secondo caso, invece, il licenziamento si fonda su ragioni tecniche, organizzative e produttive aziendali che nulla hanno a che vedere con la condotta del lavoratore (licenziamento per giustificato motivo oggettivo).
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: quando scatta?
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo viene adottato quando, a fronte di modifiche organizzative aziendali, uno o più posti di lavoro risultano essere in esubero e vengono conseguentemente tagliati.
Le ipotesi più frequenti che determinano questa tipologia di recesso datoriale sono le seguenti:
- riorganizzazione aziendale;
- chiusura di un reparto o di una linea produttiva;
- automazione di un processo;
- esternalizzazione di un servizio;
- inidoneità sopravvenuta del lavoratore a svolgere le mansioni previste dal contratto;
- eccessiva morbilità del dipendente che rende non più fruibile la sua prestazione di lavoro.
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: è necessaria la crisi aziendale?
Per molto tempo, la Cassazione ha ritenuto che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo fosse legittimo solo a fronte di una situazione di crisi aziendale. Secondo i giudici, infatti, le ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa che giustificano il licenziamento per motivi oggettivi consisterebbero nella necessità di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli non contingenti oppure a spese straordinarie.
Questo orientamento è stato, tuttavia, superato e, allo stato attuale, prevale presso la Cassazione un orientamento più “liberale” secondo il quale il licenziamento per giustificato motivo oggettivo non presuppone necessariamente situazioni aziendali sfavorevoli ma può essere disposto anche per una migliore efficienza o un incremento della produttività. Ciò che conta è che il motivo addotto dal datore di lavoro sia realmente sussistente [2].
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: quali requisiti?
Chiarito, dunque, che il licenziamento per soppressione del posto di lavoro non deve essere, necessariamente, il frutto di una situazione di crisi aziendale occorre chiedersi quali sono i requisiti di legittimità di questa tipologia di recesso datoriale.
Secondo la giurisprudenza, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è legittimo se:
- il motivo addotto dal datore di lavoro è realmente sussistente e la soppressione del posto di lavoro si è realmente realizzata;
- il datore di lavoro, prima di licenziare il lavoratore, ha verificato la possibilità di ricollocarlo in ambito aziendale in mansioni di pari livello;
- il datore di lavoro è in grado di dimostrare di aver seguito, nella scelta del dipendente da licenziare, criteri di correttezza e buona fede. Questo requisito si applica se il posto di lavoro soppresso era ricoperto da più lavoratori.
Se il licenziamento non soddisfa tali requisiti, il lavoratore può impugnarlo e chiedere al giudice di dichiararne l’illegittimità, con la conseguente applicazione delle tutele previste dalla legge.
note
[1] Artt. 1 e 3, L. 604/1966.
[2] Cass. n. 19302/2019.