Rumori molesti in condominio: a chi rivolgersi


Condominio: quando il rumore è reato di disturbo della quiete pubblica.
Non tutti i condomini sono realizzati con materiali fonoassorbenti o comunque capaci di garantire l’isolamento acustico prescritto dalla legge. Lo spazio tra le abitazioni è ristretto, i muri sempre più sottili ed è così facile sentire ciò che fa o dice il vicino. Quando però, a tutto ciò, si aggiungono la maleducazione e l’assenza di rispetto per l’altrui riposo, la tolleranza si riduce al minimo. Facile allora litigare per gli schiamazzi, le urla o gli elettrodomestici azionati ad orari inusuali. Come tutelarsi in tali situazioni? In caso di rumori molesti in condominio, a chi rivolgersi?
Per poter rispondere correttamente a tale quesito bisogna innanzitutto comprendere quando il rumore in condomino integra il disturbo della quiete pubblica e quando invece non è reato. Lo faremo nei prossimi paragrafi, seguendo il ragionamento tracciato dalla Cassazione in una recente sentenza [1].
Indice
Rumore in condomino: è reato?
Il rumore è reato solo quando supera la normale tollerabilità e disturba un numero indeterminabile di persone.
La «normale tollerabilità» è un concetto non definito dalla legge. Viene ricostruito dal giudice sulla base delle circostanze concrete: in base all’orario in cui è prodotto (lo stesso rumore può essere intollerabile di notte e inavvertibile di giorno), alla persistenza (un piatto che cade a terra non può essere equiparato allo sbattimento di tappeti), alla collocazione dell’immobile (in un centro urbano, dove i rumori provenienti dall’esterno sono elevati, è più difficile sentire il chiasso del vicino rispetto invece a un centro residenziale più silenzioso). Il più delle volte, il giudice ricostruisce l’intollerabilità del rumore sulla base delle testimonianze di coloro che sono riusciti ad avvertirlo. Quando si tratta di impianti rumorosi, invece, viene di solito nominato un perito (il cosiddetto ctu, ossia il consulente tecnico d’ufficio).
Per far scattare il reato di disturbo alla quiete pubblica però non basta l’intollerabilità del rumore. Esso deve anche essere avvertito da un numero ampio e indeterminabile di persone. Così abbiamo che:
- un rumore che raggiunge solo una o due abitazioni (ad esempio, quelle del vicino confinante), pur essendo illecito, non integra reato; in tal caso, tutto ciò che si può fare contro il colpevole è ottenere nei suoi confronti un ordine del giudice a interrompere la condotta molesta e, se vi sono le prove di un danno, anche il risarcimento;
- un rumore che viene invece avvertito da tutto l’edificio o comunque da un gran numero di persone (ad esempio, gli abitanti del palazzo adiacente o del quartiere) integra reato.
Schiamazzi e rumori in condominio: quando non sono reato?
Se il rumore non supera la normale tollerabilità, esso deve ritenersi consentito e, quindi, lecito. Contro l’autore dunque non si potrà fare nulla. È il caso dell’asciugacapelli, dell’aspirapolvere e della lavatrice azionati in orario diurno.
Se invece il rumore supera la normale tollerabilità ma non turba la tranquillità di tutto l’edificio (o di gran parte di esso), non c’è reato. Si è, in tale ipotesi, in presenza di un semplice illecito civile.
A chi rivolgersi per i rumori in condominio che non integrano il reato?
Quando il rumore in condominio non integra i presupposti del reato, i soggetti molestati dovranno avviare un normale giudizio (a proprie spese) che può essere predisposto anche nelle forme di un ricorso d’urgenza al tribunale. Scopo di tale ricorso è ottenere un’ordinanza del giudice con cui ordini al responsabile di non molestare più i vicini (cosiddetta inibitoria). Il giudice può anche disporre una sorta di “multa” per ogni giorno in cui l’ordine non verrà rispettato.
Oltre a ciò, è possibile avviare una causa ordinaria per ottenere il risarcimento. Bisogna però dimostrare il danno. E il danno non può essere presunto dal semplice rumore. Bisogna quindi provare una compromissione della qualità di vita (ad esempio, l’impossibilità di dormire o di riposare).
Schiamazzi e rumori in condominio: quando sono reato?
Schiamazzi e rumori molesti possono sfociare nel penale se disturbano la tranquillità dei condomini. È necessario che il fastidio non sia limitato agli appartamenti attigui alla sorgente rumorosa, o agli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante alla fonte di propagazione; occorre invece la prova che la propagazione delle onde sonore sia estesa quanto meno ad una consistente parte degli occupanti l’edificio, in modo da avere una diffusa attitudine offensiva ed un’idoneità a turbare la pubblica quiete.
Affinché via sia quindi il reato nel caso di schiamazzi e rumori in condominio è dunque è richiesta «l’incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l’interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare».
A chi rivolgersi per i rumori in condominio che integrano il reato?
In questo caso, non è necessario avviare il giudizio civile. La vittima del rumore può denunciare l’episodio alla polizia o ai carabinieri, oppure depositare una denuncia presso la Procura della Repubblica. È sufficiente una semplice segnalazione, trattandosi di un reato procedibile d’ufficio.
Le autorità avvieranno le indagini e ci sarà il rinvio a giudizio del colpevole, nei cui confronti inizierà il processo penale che sfocerà nella relativa condanna.
La vittima può costituirsi parte civile nel processo penale al fine di ottenere il risarcimento del danno.
Rivolgersi all’amministratore di condominio in caso di rumori è possibile?
L’amministratore di condominio è solo il garante del regolamento e delle parti comuni ed esegue le delibere dell’assemblea. Tra i suoi compiti non vi è quello di dirimere le controversie private tra condomini. Pertanto, è del tutto inutile chiamare l’amministratore affinché inibisca al responsabile la produzione del rumore, non essendo sua competenza.
Questi temi sono sempre attuali e per quanto se ne dica sembra che la gente non riesca a capire l’antifona. Molti vicini in condominio non si rendono conto del fastidio che arrecano. Peccato che ad essere fortemente disturbati simao io e l’altro vicino del piano di sotto che praticamente “avvolgiamo” il disturbatore io da sopra e l’altro da sotto e dobbiamo sorbirti tutti gli schiamazzi e i litigi con la moglie. Un fastidio assurdo
Ma insomma ci sono degli orari precisi in cui non si può fare rumore? Così da affiggere magari sul portone la richiesta di fare silenzio in determinate ore della giornata in modo da consentire a tutti di riposare in santa pace? Grazie come sempre per i vostri consigli e le vostre spiegazioni
Il regolamento condominiale può stabilire le fasce orarie in cui osservare il silenzi, in cui la soglia della “normale tollerabilità” si abbassa ulteriormente. Se il regolamento di condominio non dispone nulla a riguardo, gli orari in cui non si può fare rumore sono i seguenti: dalle 19:00 di sera alle 8:00 di mattina; dalle 13.30 alle 15.00 del pomeriggio.
Illudetevi… ILLUDETEVI tutti quanti… Ve lo dico per esperienza più che cinquantennale. Per dipanare e dirimere tali situazioni non c’è che una via: VIA KALASHNIKOV, sic!!! D’altronde con i “sordi” non si ha altra possibilità, meno che mai quella di presentarsi con cortesia con il cappello in mano…