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Ubriachezza e rifiuto all’accompagnamento presso il comando: Cassazione

25 Marzo 2021
Ubriachezza e rifiuto all’accompagnamento presso il comando: Cassazione

Guida in stato di ebbrezza e opposizione all’accompagnamento presso il più vicino ufficio o comando di polizia: quando è reato?

Quando è consentito opporsi all’accompagnamento in caserma per l’alcoltest

Il reato di rifiuto di sottoporsi al controllo dell’alcol nel sangue previsto dall’articolo 186 del codice della strada non è integrato laddove il conducente si oppone all’accompagnamento presso il più vicino ufficio o comando, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi 3 e 7 di detto articolo (Sez. 4, n. 21192 del 14/03/2012 – dep. 31/05/2012, P.M. in proc. Bellencin, Rv. 252736: nella specie, il conducente si era rifiutato di essere accompagnato ad un comando di polizia posto a trenta chilometri da luogo degli accertamenti).

Tale assunto non vale per la diversa ipotesi di accompagnamento per sottoporsi agli accertamenti di cui all’art. 186, comma 4, trattandosi di ipotesi espressamente contemplata in tale disposizione, atteso che il citato comma 4 prevede che l’espletamento dell’esame possa avvenire anche previo accompagnamento del conducente presso il più vicino ufficio o comando; e d’altronde è pacifico che, nel caso di accompagnamento del conducente per l’effettuazione degli accertamenti di cui all’art. 186, comma 4 non si possa parlare in alcun modo di misura restrittiva della libertà personale, nè di obbligo coercibile, fermo restando che il rifiuto, da parte del conducente, di sottoporsi agli accertamenti de quibus integra il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7.

Cassazione penale sez. IV,, sentenza 15 dicembre 2020 – 16 marzo 2021, n. 10146

Non viola la Costituzione la facoltà di accompagnare il conducente presso il comando per effettuare l’alcooltest

Non sussiste alcun vizio di costituzionalità nella previsione della facoltà per gli agenti di polizia di accompagnare il conducente presso il più vicino ufficio o comando per effettuare l’accertamento dello stato d’ebbrezza, non sussistendo in tali casi una lesione della libertà personale.

Cassazione penale sez. IV, 18/01/2017, n.17151

Rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, non integra reato opporsi all’accompagnamento presso il più vicino ufficio o comando

Il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici (art. 186, comma settimo, C.d.S.) non è integrato laddove il conducente si oppone all’accompagnamento presso il più vicino ufficio o comando, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi terzo e settimo di detto articolo.

Cassazione penale sez. IV, 12/07/2017, n.40758

Etilometro, il rifiuto di sottoporsi al controllo fa venire meno l’obbligo di avviso della facoltà di assistenza legale

Quando si procede per il reato di guida in stato di ebbrezza, l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell'”alcoltest” non ricorre se l’imputato abbia rifiutato di sottoporsi all’accertamento. (Nel caso di specie l’imputato si era rifiutato di farsi accompagnare presso il vicino comando di polizia fornito di etilometro).

Cassazione penale sez. IV, 13/05/2016, n.34470

Sussistente il reato di rifiuto di sottoporsi al test per il controllo del tasso alcolico allorché l’imputato, invitato dai Carabinieri a recarsi nel comando sito a poca distanza dal luogo dove è stato formulato il predetto invito, si rifiuti, atteso che tale ipotesi rientra totalmente nella fattispecie normativa, in quanto a norma del comma terzo dell’art. 186 c. strada gli organi di polizia stradale possono accompagnare il conducente presso il più vicino ufficio o comando per effettuare gli accertamenti con etilometro.

Cassazione penale sez. fer., 09/09/2014, n.42320

Non è configurabile il reato di cui all’art. 186 comma 7 c. strad. qualora il rifiuto opposto dal conducente a sottoporsi all’accertamento previsto dal comma 3 del medesimo art. trovi giustificazione nel fatto che la sua effettuazione comporterebbe l’accompagnamento attivo presso un ufficio o comando di polizia sito a rilevante distanza (nella specie, circa trenta chilometri).

Il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcoolimetrici (art. 186, comma 7, cod. strad.) non è integrato laddove il conducente si oppone all’accompagnamento presso il più vicino ufficio o comando, non trattandosi di condotta tipizzata dal combinato disposto dei commi terzo e settimo di detto articolo (Nella specie, il conducente si era rifiutato di essere accompagnato ad un comando di polizia posto a trenta kilometri da luogo degli accertamenti).

Con riferimento alle modalità di espletamento degli accertamenti mediante etilometro, ai sensi del comma 3 dell’art. 186 cod. strad., la norma non consente la possibilità di accompagnamento coattivo del conducente presso un comando di polizia allorquando gli operanti non abbiano con sé l’apparecchio: l’accompagnamento, infatti, costituendo una limitazione della libertà personale, deve essere esplicitamente previsto dalla legge. Ne consegue che l’eventuale rifiuto del conducente a seguire gli operanti non può trovare sanzione nel reato di cui al comma 7 dello stesso art. 186.

In tema di guida in stato di ebbrezza, le modalità di espletamento degli accertamenti di cui al comma 3 dell’art. 186 cod. strad. non prevedono la possibilità di accompagnamento coattivo del conducente. Né può affermarsi che tale potere sia implicito nella disposizione in quanto, costituendo l’accompagnamento una limitazione della libertà personale, esso deve essere esplicitamente previsto dalla legge (nella specie la Corte ha ritenuto che il rifiuto di seguire gli operanti, sprovvisti dell’apparecchio per l’accertamento del tasso alcolemico, in un luogo diverso da quello del controllo non integra la contravvenzione prevista dall’art. 186, comma 7, cod. strad.).

Cassazione penale sez. IV, 14/03/2012, n.21192



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3 Commenti

  1. Ma nonostante se ne sentono di tutti i colori la gente ancora continua a mettersi ubriaca alla guida. Ma vi rendete conto che mettete a rischio la vostra vita e quella degli altri? Ma non avete un po’ di senso di responsabilità? E non ci pensate ai vostri familiari o a quelli degli altri qualora doveste provocare un incidente?

  2. Conosco gente che anche dopo una bella multa ha continuato ad alzare il gomito. Ora, una persona ti avvisa, si preoccupa, ma mica che la gente ti può fare da baby sitter. Ad un certo punto, devi sviluppare un po’ di maturità e prenderti certe responsabilità. Ma chiedi ad un amico di accompagnarti o di ospitarti a casa, così eviti di ammazzarti o di ammazzare qualcun altro. Dall’altra parte può esserci un giovane neopatentato, un padre di famiglia, un nonno. Se bevi, non devi guidare. Punto!

  3. Un mio amico una volta mi ha raccontato di esser stato fermato dalla polizia e di essersi rifiutato in un primo momento di sottoporsi all’alcoltest. Era il periodo in cui iniziava a diffondersi il covid. Era sinceramente sobrio e spaventato dal virus. E Allora si è reso disponibile a fare le analisi del sangue. La polizia dopo essersi accertata che non mentiva e che tuttavia era sobrio ed i suoi occhi erano rossi solo dalla stanchezza, allora lo hanno mandato tranquillamente a casa.

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