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A quale età si può riconoscere un figlio?

2 Agosto 2021 | Autore:
A quale età si può riconoscere un figlio?

Un soggetto nato fuori dal matrimonio può acquisire lo status di figlio attraverso il riconoscimento da parte di uno o di entrambi i genitori anche se minorenni.

Il riconoscimento è un atto tramite il quale uno o entrambi i genitori di un figlio nato fuori dal matrimonio (prima denominato figlio naturale) trasformano il fatto della procreazione, che di per sé non crea un rapporto giuridico, in uno stato di filiazione che, invece, assume rilievo dal punto di vista del diritto. Se il figlio nasce fuori dal vincolo coniugale sia il padre sia la madre hanno diritto di riconoscerlo personalmente e spontaneamente. Ma a quale età si può riconoscere un figlio? Il Codice civile fissa un’età minima, che è quella di sedici anni, salvo che i genitori infrasedicenni non siano stati autorizzati dal giudice, dopo avere valutato le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio [1].

In altre parole, i minori di 16 anni, non sposati, che intendono riconoscere il figlio naturale, devono chiedere l’autorizzazione al giudice. Una volta ottenuta l’autorizzazione, devono chiederne una copia autentica e consegnarla all’ufficiale di stato civile per la formalizzazione del riconoscimento.

Capacità per effettuare il riconoscimento: in cosa consiste

Un figlio nato fuori dal matrimonio può essere riconosciuto dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con un’altra persona all’epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire sia congiuntamente sia separatamente [2].

Se il figlio ha compiuto i 14 anni, deve prestare il proprio consenso al riconoscimento [3]. Invece, se è infraquattordicenne ed è stato riconosciuto dall’altro genitore, è quest’ultimo a dover acconsentire al suo riconoscimento [4]. Se il consenso viene rifiutato, il genitore può rivolgersi al giudice competente che, valutato l’interesse del figlio, può concedere l’autorizzazione [5].

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 154/2013 il limite di sedici anni di età previsto per i genitori per effettuare il riconoscimento è stato abbassato. Ne consegue che per l’accertamento della filiazione naturale occorre il riconoscimento, attuato mediante dichiarazione formale, unilaterale e discrezionale, non recettizia ed a carattere di accertamento, fatta personalmente da almeno un genitore che abbia compiuto i quattordici anni.

Come avviene il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio

Il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio può avvenire quando lo stesso non è ancora nato, al momento della nascita oppure dopo la nascita.

Riconoscimento prima della nascita

Il riconoscimento prima della nascita può essere effettuato da parte di entrambi i genitori o solo dalla madre. In quest’ultimo caso, il successivo riconoscimento del padre è ammesso purché vi sia il consenso della madre che ha già effettuato la dichiarazione.

Non è ammesso il riconoscimento del solo padre in quanto l’identificazione del nascituro comporta necessariamente l’indicazione della madre che è possibile solo se questa lo consente.

Il riconoscimento prima della nascita avviene con dichiarazione rilasciata innanzi all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza del genitore, previa presentazione di:

  • un certificato medico di gravidanza con l’indicazione del tempo di gestazione, a firma del medico, legalizzata dall’Azienda sanitaria locale competente;
  • documento di riconoscimento valido del/dei dichiarante/i.

Al termine, l’ufficiale di stato civile rilascia copia della dichiarazione di riconoscimento.

Riconoscimento al momento della nascita

Il riconoscimento al momento della nascita da parte di uno o di entrambi i genitori può essere effettuato contestualmente alla dichiarazione di nascita.

Se ad effettuare il riconoscimento è un solo genitore, il figlio acquisisce il suo cognome. Invece, se il riconoscimento viene effettuato da entrambi i genitori congiuntamente al momento della denuncia di nascita, il cognome attribuito è quello del padre [6].

Se il padre riconosce il figlio in un momento successivo a quello della madre il figlio può assumere il cognome paterno aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre [7].

I documenti da presentare sono:

  • l’attestazione di nascita, rilasciata dal medico o dall’ostetrica che ha assistito al parto;
  • il documento di riconoscimento valido del/dei dichiarante/i.

I genitori stranieri devono presentare il passaporto e/o la carta/permesso di soggiorno. Inoltre, devono dichiarare per scritto la propria capacità al riconoscimento secondo le norme del Paese di appartenenza. La dichiarazione viene poi trasmessa all’Autorità Consolare in Italia del loro Paese per la conferma. Qualora la normativa estera sia peggiorativa, è facoltà degli interessati richiedere al giudice l’applicazione delle norme italiane.

Gli adempimenti richiesti ai genitori per il riconoscimento consistono nella compilazione e nella sottoscrizione della dichiarazione di nascita.

Gli stranieri devono compilare e sottoscrivere la dichiarazione inerente l’attribuzione del cognome e della cittadinanza secondo la legislazione del proprio Paese. I genitori stranieri che non conoscono la lingua italiana, devono essere accompagnati da un traduttore.

Riconoscimento dopo la nascita

Il riconoscimento dopo la nascita può avvenire in qualsiasi momento da parte di uno solo o di entrambi i genitori:

  1. davanti ad un ufficiale di stato civile;
  2. in un atto pubblico;
  3. in un testamento.

Il figlio riconosciuto acquisisce il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo o del padre se il riconoscimento è avvenuto congiuntamente. Se il riconoscimento del padre è successivo a quello della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, o può anche mantenere il cognome materno.

Il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio non è ammesso se in contrasto con lo stato di figlio legittimo o di figlio naturale in cui esso si trovi. In parole più semplici, non è ammesso il riconoscimento effettuato da una persona dello stesso sesso dell’altro genitore naturale che abbia già riconosciuto il figlio [8].

La documentazione da presentare comprende:

  • il documento di riconoscimento valido del/dei dichiarante/i. Per gli stranieri passaporto e/o carta/permesso di soggiorno.
  • per i figli nati in un Comune diverso è necessario acquisire copia integrale dell’atto di nascita.

Per i figli minori di 16 anni, è richiesta la presenza del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio, munito di documento di riconoscimento valido, ai fini dell’espressione del proprio consenso.

I figli maggiori di 16 anni devono essere presenti personalmente, muniti di un documento di riconoscimento valido, ai fini dell’espressione del proprio consenso.

Parimenti, devono essere presenti i figli maggiorenni, muniti di documento di riconoscimento valido, ai fini dell’espressione dell’eventuale consenso all’attribuzione del cognome paterno.

Per gli stranieri è richiesto il certificato di idoneità al riconoscimento, rilasciato dalla Rappresentanza Consolare del loro Paese in Italia. Qualora la normativa estera sia peggiorativa, è facoltà degli interessati di richiedere al giudice l’applicazione delle norme italiane. Gli stranieri che non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore.

Gli adempimenti richiesti ai genitori per il riconoscimento constano della compilazione e della sottoscrizione della dichiarazione di nascita.

Gli stranieri devono compilare e sottoscrivere la dichiarazione inerente l’attribuzione del cognome e della cittadinanza secondo la legislazione del proprio Paese.


note

[1] Art. 250 co. 5 cod. civ.

[2] Art. 250 co. 1 cod. civ.

[3] Art. 250 co. 2 cod. civ.

[4] Art. 250 co. 3 cod. civ.

[5] Art. 250 co. 4 cod. civ.

[6] Art. 262 co. 1 cod. civ.

[7] Art. 262 co. 2 cod. civ.

[8] Art. 253 cod. civ.


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