Come si verbalizza la votazione condominiale?


L’assemblea condominiale discute e vota le questioni poste all’ordine del giorno. Successivamente, il voto assembleare va registrato nel verbale, rispettando alcune prescrizioni minime.
Chi abita in un condominio potrebbe avere interesse a sapere come si redige correttamente un verbale di assemblea condominiale senza incorrere in errori. In particolare, potrebbe essere interessato a conoscere come si verbalizza la votazione condominiale. In sostanza, per ciascuna deliberazione, bisogna riportare l’indicazione dei risultati delle votazioni. Nello specifico, la votazione condominiale va verbalizzata attraverso l’annotazione dei voti favorevoli, di quelli contrari, degli eventuali astenuti, dei nomi, dei cognomi e dei millesimi di ciascuno di questi. Tuttavia, prima di entrare nel merito della questione, è opportuno ricordare che il voto da esprimere nella riunione è personale, insopprimibile, esprimibile anche per delega, libero e palese.
Pertanto, ciascun condomino può votare personalmente oppure per delega; inoltre, il suo voto non può essergli vietato in alcun modo e va espresso in maniera chiara. Infatti, non è ammesso il voto a scrutinio segreto poiché adottando questa modalità di votazione non sarebbe possibile verificare il raggiungimento delle maggioranze richieste per l’approvazione delle singole delibere, posto che la segretezza non consentirebbe di associare ad un voto i millesimi di riferimento.
Indice
Verbale di assemblea condominiale: cos’è e qual è il suo contenuto
Il verbale di assemblea condominiale è quel documento nel quale sono riportate tutte le attività che si sono svolte durante la riunione nonché quelle giuridicamente rilevanti.
Il verbale deve avere un contenuto minimo, o meglio, deve riportare:
- la data, l’ora e il luogo in cui si è tenuta l’assemblea e se si tratta di una prima o di una seconda convocazione;
- le modalità di convocazione;
- il nominativo del presidente dell’assemblea e del segretario verbalizzante;
- l’accertamento effettuato dal presidente sulla regolarità della costituzione in base ai quorum costitutivi prescritti dalla legge [1];
- l’ora di inizio e di fine dell’assemblea;
- il nome, il cognome e le generalità di ciascun partecipante, con l’indicazione dei millesimi rappresentati e le eventuali deleghe;
- le attività svolte e gli interventi dei singoli condòmini;
- il testo delle delibere con l’indicazione dei risultati delle votazioni.
Che valore ha il verbale di assemblea condominiale
Il verbale di assemblea condominiale ha natura di scrittura privata. Quindi, non possiede pubblica fede ma costituisce prova legale solo in ordine alla provenienza delle dichiarazioni da parte di chi lo ha sottoscritto, cioè del presidente e del segretario [2].
Non esistendo alcuna attestazione di veridicità in relazione a tutto il contenuto del verbale, per contestare quest’ultimo è possibile adoperare ogni mezzo probatorio senza dover necessariamente proporre una querela di falso.
Come si verbalizza la votazione condominiale
L’assemblea condominiale viene convocata per discutere e decidere su alcuni argomenti di interesse per tutti i condòmini. I partecipanti alla riunione, dopo avere discusso un capo posto all’ordine del giorno, devono votare e, nel verbale, va annotato l’esito della votazione.
A proposito delle modalità di verbalizzazione delle operazioni di voto, la Corte di Cassazione più volte ha affermato il principio secondo cui si considera regolare la delibera il cui verbale, anche se non riporta l’indicazione nominativa dei condòmini favorevoli alla decisione adottata, contiene l’elenco di tutti i condòmini presenti, sia personalmente sia a mezzo delega, e dei relativi millesimi. Tale verbale deve anche menzionare nominativamente i condòmini astenuti e quelli contrari alla delibera nonché il valore complessivo delle quote millesimali di ciascuno di questi. Così facendo, è possibile individuare per differenza e con certezza i condòmini che hanno votato a favore della delibera e, di conseguenza, se sono stati rispettati i quorum deliberativi richiesti per l’approvazione [3].
In altre parole, se nel verbale sono stati riportati con precisione il nome e il cognome dei comproprietari presenti alla riunione, di persona o per delega, ed il relativo valore millesimale delle rispettive proprietà, non occorre riportare anche il nome di tutti i condòmini che hanno votato a favore di una determinata delibera e i loro millesimi, in quanto con un calcolo matematico è possibile accertare se la stessa è stata adottata rispettando il quorum deliberativo prescritto dalla legge.
Da ciò consegue che se c’è qualche voto contrario rispetto alla maggioranza, nel verbale non è sufficiente annotare «l’assemblea approva a maggioranza» bensì è più corretto scrivere «l’assemblea condominiale approva con i soli voti contrari dei sig.ri…», aggiungendo anche i nominativi dei condòmini astenuti.
Invece, se una decisione viene presa all’unanimità, nel verbale basta scrivere «l’assemblea approva all’unanimità…». In tale ipotesi, non è necessario indicare il voto con il quale è stata deliberata una determinata decisione. La sussistenza o meno del quorum deliberativo richiesto per la sua approvazione, infatti, si può dedurre dall’elencazione dei presenti inserita a verbale all’inizio dell’assemblea [4].
note
[1] Art. 1136 cod. civ.
[2] Cass. Civ. sent. n. 11375/2017.
[3] Cass. Civ. sent. n. 18192/2009 e sent. n. 24456/2009.
[4] Trib. Benevento 28.03.2014.