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Condono fiscale: cosa non copre

25 Marzo 2021 | Autore:
Condono fiscale: cosa non copre

La sanatoria riguarda solo ruoli e cartelle esattoriali: così rimangono fuori parecchi tributi comunali riscossi attraverso le ingiunzioni fiscali.

Lo stralcio dei debiti fiscali fino a 5.000 euro varato dal Governo con il recente “Decreto Sostegni” [1] non riguarda tutto e tutti: restano fuori dal condono molti tributi comunali, come Imu, Tari e Tasi. La norma infatti cancella le cartelle esattoriali contenenti ruoli non superiori a 5.000 euro ciascuno emessi nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e possono usufruirne i debitori che hanno un reddito imponibile nell’anno 2019 fino a 30.000 euro.

Sono esclusi dall’azzeramento i recuperi di aiuti di Stato, le somme derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti, le risorse proprie dell’Unione Europea, come i dazi, e l’Iva all’importazione. Ma soprattutto il condono non opera per le somme riscosse dagli Enti locali territoriali (Regioni, Province e Comuni) attraverso l’ingiunzione fiscale: si tratta di un provvedimento diverso dalla cartella di pagamento e può essere emessa anche direttamente dall’amministrazione comunale, senza ricorrere all’intervento dell’Agente di riscossione, oppure attraverso società concessionarie private convenzionate con l’Ente, diverse e distinte da Agenzia Entrate Riscossione.

Molti Comuni italiani ricorrono a questo strumento per recuperare in maniera agile e veloce le proprie entrate, come le imposte e tasse di loro competenza e le multe per violazioni ai regolamenti comunali o per infrazioni al Codice della strada rilevate dalla polizia locale. Infatti, l’ingiunzione fiscale “salta” l’iscrizione a ruolo della somma da recuperare e, perciò, non è compresa dalle nuove norme sul condono, che parlano esclusivamente di «carichi affidati agli agenti della riscossione». Quindi, se hai ricevuto un atto di questo tipo, anziché la cartella esattoriale, il tuo tributo non sarà eliminato: il condono fiscale non lo copre affatto.

Ma non è ancora detta l’ultima parola: il Parlamento può ancora apportare le correzioni al Dl Sostegni prima della sua conversione in legge ed anche il Governo potrebbe emanare nuove norme per inserire la possibilità per gli Enti locali di condonare anche le ingiunzioni fiscali, com’è avvenuto nel 2019 con il “Decreto Crescita” [2] che aveva esteso la rottamazione alle entrate regionali, provinciali e comunali. In tal caso, la decisione di aderire o meno spetterà, in piena autonomia, a ciascun Comune, Provincia o Regione interessati.

Finora, però, lo Stato ha deciso di non interferire in queste scelte e tutto tace. Quindi, al momento, le cose stanno così: se hai ricevuto cartelle esattoriali in cui compaiono carichi inscritti fino al 31 dicembre 2010 ed inferiori a 5.000 euro ciascuno, questi debiti saranno tutti automaticamente cancellati, se il tuo reddito imponibile 2019 non supera i 30.000 euro; se invece avevi ricevuto, anziché la cartella proveniente da Agenzia Entrate Riscossione, un’ingiunzione di pagamento emessa direttamente dal Comune o dal suo concessionario convenzionato, le somme in essa contenute non rientrano nell’attuale edizione della pace fiscale.

Leggi anche “Pace fiscale 2021: come funzionano condono e rottamazione“.


note

[1] Art. 4 comma 4 D.L. n. 41 del 22.03.2021.

[2] Art. 6 ter D.L. n.193/2016 introdotto dal D.L. n.34/2019.


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1 Commento

  1. “la montagna ha partorito il topolino”, tanta politica pubblicitaria e poi le solite mille regole che escludono il 90% di chi ne dovrebbe avere diritto, beh è pensiero logico di un banchiere, il problema (a mio avviso) nasce da una società (o sarebbe più opprtuno definirla “associazione”malata), un oligarchia politico-industriale-bancaria, che ne ratififica il termine, nella comune parassitosi di classe, abbiamo perso di vista la Costituzione (avariata da migliaia di decreti e leggi), il senso civico d’appartenenza ad una nazione che ha la piu bella Costituzione del mondo, ci siamo trasformati ad un associazione di malaffare.

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