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Danno da cosa in custodia: Cassazione

26 Marzo 2021
Danno da cosa in custodia: Cassazione

Articolo 2051 Codice civile e giurisprudenza: ultime sentenze.

Indice

Danni da caduta: il precario stato della strada, lo stato dei luoghi, con tante persone, bancarelle e ombrelloni, richiedono maggior attenzione da parte della vittima

La condotta del danneggiato rispetto alla cosa, è suscettibile di essere valutata in relazione al suo grado di incidenza sull’evento, anche ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, e del dovere di solidarietà stabilito dall’art. 2 Cost., e che la sua efficienza causale è tanto più rilevante, quanto più la situazione di danno è evitabile con l’adozione delle cautele ordinarie rispetto alla circostanza, sicché il comportamento interrompe il nesso causale con rilevanza esclusiva rispetto alla produzione dell’evento (nel caso di specie, relativa ad una caduta per la presenza di una buca nel manto stradale, lo stato dei luoghi, il fatto che si trattasse di giorno di mercato, l’affollamento, la presenza delle bancarelle e degli ombrelloni, avrebbe richiesto maggiore cautela da parte del danneggiato, sicché la caduta era riconducibile a tale omissione).

Cassazione civile sez. VI, 26/02/2021, n.5457

Blocco di neve ghiacciata cade dal tetto dell’edificio comunale: l’eccezionale evento atmosferico esclude la responsabilità dell’ente

Il custode può liberarsi dalla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. provando il caso fortuito o il fatto di un soggetto estraneo alla propria sfera di controllo (quale può essere il danneggiato) tale da interrompere il nesso di causalità tra la “cosa” ed il danno (nella specie, relativa ai danni provocati ad una vettura per la caduta di neve ghiacciata dal tetto di un edificio comunale, è stata esclusa la responsabilità dell’ente in ragione dell’eccezionalità dell’evento atmosferico).

Cassazione civile sez. III, 11/02/2021, n.3564

Caduta di pedone in una buca stradale, il mero accertamento di una condotta colposa della vittima non implica caso fortuito

In ambito di responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell’esclusione del risarcimento, ai sensi dell’art. 1227 c.c., commi 1 o 2), richiedendosi, per l’integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.

Cassazione civile sez. III, 20/11/2020, n.26524

Sinistro provocata da una buca ben visibile, esclusa la responsabilità dell’Ente

In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (respinta, nella specie, la richiesta di risarcimento dei danni patiti dal ricorrente a seguito di in un sinistro stradale nel quale la vettura da lui condotta era finita in una grande buca esistente sul manto stradale nella specie, atteso che in considerazione dell’ora diurna in cui l’incidente si era verificato e delle dimensioni della buca, questa non poteva non essere vista da un attento utente della strada).

Cassazione civile sez. VI, 12/11/2020, n.25460

Cose in custodia, il danneggiato deve dimostrare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, sul custode grava l’onere della prova liberatoria

La responsabilità ex art. 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.

Cassazione civile sez. II, 09/11/2020, n.25018

Caduta provocata da un cordolo ben visibile, esclusa la responsabilità dell’Ente

in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (respinta, nella specie, la richiesta di risarcimento dei danni patiti da un pedone per via della caduta avvenuta su un cordolo di cemento delimitante un contenitore di rifiuti, atteso che l’incidente era avvenuto in pieno giorno e che il cordolo sul quale era caduta la vittima era perfettamente visibile).

Cassazione civile sez. VI, 03/11/2020, n.24416

Se l’area dissestata è già conosciuta e percorsa va escluso il risarcimento per la vittima della caduta

In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento danno (escluso, nella specie, il risarcimento per la vittima di una caduta dovuta al dissesto della strada, atteso che nel corso dell’interrogatorio la persona danneggiata aveva ammesso di attraversare abitualmente il tratto di strada luogo del sinistro e di conoscere lo stato dissestato dell’area, peraltro, a suo dire, peggiorato il giorno dell’incidente, giorno in cui, oltretutto, aveva piovuto).

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2020, n.20341

Responsabilità per danni da cose in custodia e incidenza della condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa

In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’articolo 1227, primo comma, del codice civile, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’articolo 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

Cassazione civile sez. VI, 21/09/2020, n.19716

Se l’evento dannoso è causalmente ascrivibile anche alla condotta colposa del danneggiato, non rileva la minore entità che sarebbe dipesa da una serie causale alternativa

Qualora un evento dannoso sia stato ritenuto causalmente ascrivibile anche alla condotta colposa del danneggiato, non rileva, quale evenienza non impedita o al fine di una diversa quantificazione risarcitoria, la minore entità del danno che sarebbe dipesa da una serie causale alternativa a quella verificatasi in concreto, quale un minore o assente grado di colpa in capo al responsabile. (Nella specie si è affermato il concorso di colpa del danneggiato, fondato su condotta di guida del tutto imprudente, in ordine all’evento lesivo dovuto all’urto contro un guard-rail ed alla conseguente caduta in una scarpata, nonostante potesse ritenersi che una diversa tipologia di guard-rail avrebbe potuto contenere l’impatto).

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, n.12974

Esclusa la responsabilità del Comune per i danni derivati dall’urto con un dissuasore di sosta

In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela. Infatti, quanto più il possibile danno è prevedibile e superabile attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno (esclusa, nella specie, la responsabilità dell’Ente custode per i danni occorsi ad una automobilista che, durante una manovra di parcheggio, con la sua auto aveva urtato un dissuasore di sosta).

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2020, n.12416

Danni da cose in custodia e onere probatorio delle parti

Il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell’omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell’evento dannoso e della relativa derivazione dalla cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato “anomalo”, e cioè dell’obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno. Facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli art. 2043 e 2697 c.c., l’art. 2051 c.c., integra invero un’ipotesi di responsabilità c.d. aggravata, in quanto caratterizzata da un criterio di inversione dell’onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare eventualmente la prova liberatoria del fortuito.

Cassazione civile sez. III, 10/06/2020, n.11096

Responsabilità per danni da cose in custodia: configurabilità del caso fortuito

In tema di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un’eccezione alla normale sequenza causale (l’imprevedibilità va quindi intesa come obiettiva inverosimiglianza dell’evento). Il caso fortuito, inoltre, può essere integrato dalla condotta del danneggiato quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell’evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente. Il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità da cose in custodia – infine – si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, tuttavia, l’imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex articolo 2 della Costituzione), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, di tal modo che quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto la indagine eziologica sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela.

Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, n.9693

Quando il Comune è tenuto a risarcire l’automobilista danneggiato?

Il Comune è tenuto a risarcire l’automobilista che, si è trovato davanti un grosso ramo ed è stato costretto a una manovra di emergenza per evitare l’impatto, andando però a finire contro la recinzione metallica posta al lato della carreggiata. In tale ipotesi sussiste il nesso di casualità tra la cosa custodita e il danno verificatosi.

Cassazione civile sez. III, 26/05/2020, n.9674

Esclusione del nesso di causalità nella responsabilità da cose in custodia

L’art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima. La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso.

Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, ma anche dello stesso comportamento del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. Tuttavia, l’imprevedibilità è comunque di per sé un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati.

Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n.8879

Responsabilità da cose in custodia: cosa presuppone?

La responsabilità da cose in custodia non richiede che quest’ultima costituisca un’insidia, ossia un pericolo non visibile e prevedibile, attenendo semmai questo aspetto alla evitabilità del danno da parte del danneggiato. La responsabilità da cose in custodia presuppone soltanto che il danno sia avvenuto per il “dinamismo” di una cosa che era soggetta al controllo del convenuto, spettando a quest’ultimo la prova che il danno era evitabile dal danneggiato usando l’ordinaria diligenza, ossia la prova che la cosa presentasse una insidia visibile ed evitabile dal danneggiato.

Cassazione civile sez. III, 27/03/2020, n.7578

Evitabilità dell’insidia o del trabocchetto

Il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell’imprevedibilità e non evitabilità dell’insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest’ultimo, in ragione dell‘inversione dell’onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all’art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l’utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l’evento si verifica.

Cassazione civile sez. III, 09/03/2020, n.6651

Valutazione della condotta del danneggiato

In tema di responsabilità da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza casuale sull’evento dannoso, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela· sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (fattispecie di perdita di controllo della bicicletta da parte di un minore con caduta in un dirupo prossimo al ciglio della strada, non visibile perché coperto da rovi e in assenza di parapetto).

Cassazione civile sez. III, 19/02/2020, n.4178

L’incidenza causale della condotta del danneggiato sull’evento dannoso

Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento. A tale fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’articolo 1227 del codice civile, comma 1, e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al pr1incipio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.

Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causa.

Cassazione civile sez. III, 17/01/2020, n.858

Valutazione della condotta del danneggiato

In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.

Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2019, n.24783

Quando può essere esclusa la responsabilità del custode ?

Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 cost..

Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2019, n.16149

Rilevanza della condotta del danneggiato

In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

Cassazione civile sez. VI, 03/04/2019, n.9315

La prova del caso fortuito grava sul Comune?

La prova della presenza di una macchia d’olio sull’asfalto, di recente formazione, non è prevedibile e quindi non risulta evitabile da parte del Comune, in virtù della circostanza di essersi formata poco prima del sinistro. In quanto prova di un fatto esterno al rapporto tra il custode e la cosa, e come tale in grado di costituire di per sé causa del danno, grava sullo stesso Comune-custode, il quale ha l’onere di allegare elementi, anche se semplicemente fonti di presunzioni, tali da consentire di affermare l’incidenza del caso fortuito nella causazione del sinistro.

Cassazione civile sez. III, 15/03/2019, n.7361

Responsabilità oggettiva del custode e riparto dell’onere probatorio

Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’articolo 2051 del codice civile ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre al custode spetta l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell’articolo 1227, comma 1, codice civile, e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull’evento dannoso.

Cassazione civile sez. III, 28/02/2019, n.5808

Quando è esclusa la responsabilità dell’Ente custode?

Se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione squisitamente di merito che non può essere sindacata nella presente sede di legittimità, se non nei limiti della rituale denuncia di vizio motivazionale. Il giudice di merito ha valutato che il danno è stato cagionato dalla stessa vittima la quale, per lo stato di disattenzione in cui versava, non si è avveduta tempestivamente di una situazione, potenzialmente pericolosa data dalla presenza del brecciolino percepibile visivamente da parte della vittima medesima.

Cassazione civile sez. VI, 14/02/2019, n.4487

Contrasti in Cassazione sull’onere della prova

Il caso fortuito esonerante il custode dalla responsabilità exart. 2051 c.c. non sussiste qualora il custode abbia avuto la possibilità di prevedere che la cosa che ha in custodia, così come inserita nel concreto dinamismo causale, avrebbe potuto cagionare il danno.

Cassazione civile sez. VI, 23/01/2019, n.1725

La presenza dell’insidia e la condotta incauta della vittima

La responsabilità dell’ente proprietario della strada ha carattere oggettivo, essendo sufficiente la dimostrazione, da parte del danneggiato, del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno; al custode spetta l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, comprensivo della condotta incauta della vittima.

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2018, n.27724

Doveri del danneggiato e caso fortuito

Nell’ipotesi di danno cagionato da cosa in custodia, il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall’esclusiva efficienza causale nella produzione dell’evento; a tal fine, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere valutata tenendo conto del dovere centrale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà, espresso dall’art. 2 Cost.

Pertanto quanto più la situazione di possibile danno e suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.

Cassazione civile sez. III, 27/09/2018, n.23203



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