Violazione degli obblighi di assistenza familiare per mancato versamento dell’assegno di mantenimento alla prole: quando c’è incapacità assoluta e oggettiva.
Indice
- 1 Ospitare i figli nella propria abitazione e provvedere in tale periodo ai loro bisogni sono iniziative estemporanee inidonee a compensare il mancato versamento dell’assegno
- 2 Non è configurabile violazione degli obblighi di assistenza familiare se l’agente si è attenuto ad impegni presi in virtù di accordo transattivo
- 3 Assoluzione reato omesso mantenimento
- 4 Violazione degli obblighi di assistenza familiare e disoccupazione
- 5 Sulla violazione degli obblighi di assistenza familiare e la valutazione dello stato di detenzione come scriminante
- 6 Prova per escludere la condanna per violazione degli obblighi familiari
- 7 Violazione degli obblighi di assistenza familiare, il fatto che vi provveda l’altro genitore e una impossibilità non assoluta non escludono il reato
- 8 Violazione degli obblighi di assistenza familiare: incapacità economica dell’obbligato e inadempimento parziale dell’obbligo
- 9 Esclusione della violazione degli obblighi di assistenza familiare: l’incapacità economica dell’obbligato deve essere assoluta
- 10 Temporanea difficoltà economica
- 11 Per scriminare il reato di violazione degli obblighi di assistenza non basta la generica allegazione di difficoltà economiche o la indicazione dello stato di disoccupazione
- 12 Violazione degli obblighi di assistenza familiare: l’incapacità economica dell’obbligato deve integrare una situazione di incolpevole indisponibilità di introiti
- 13 Condanna per il genitore che non versa il mantenimento per il figlio minore, anche se vi provvede l’altro coniuge
- 14 Non c’è violazione dell’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza se l’inadempimento è sporadico e non doloso
- 15 Un lavoro saltuario non giustifica il mancato versamento del mantenimento al figlio minore
- 16 Lo stato di disoccupazione e assoluzione
- 17 Violazione degli obblighi assistenziali familiari: rilevanza dell’accertamento dell’incapacità economica ai fini dell’irrilevanza penale della condotta
Ospitare i figli nella propria abitazione e provvedere in tale periodo ai loro bisogni sono iniziative estemporanee inidonee a compensare il mancato versamento dell’assegno
Il genitore non può modificare arbitrariamente i contenuti dell’obbligazione economica al mantenimento posta a suo carico, ospitando i figli nella propria abitazione e provvedendo in tale periodo ai loro bisogni, trattandosi di iniziative estemporanee, in ogni caso inidonee a compensare il mancato versamento dell’assegno su cui l’altro genitore deve poter fare affidamento per il soddisfacimento delle esigenze primarie dei minori.
Cassazione penale sez. VI, 15/03/2021, n.11195
Non è configurabile violazione degli obblighi di assistenza familiare se l’agente si è attenuto ad impegni presi in virtù di accordo transattivo
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non è configurabile il reato di cui all’art. 570-bis c.p. qualora l’agente si sia attenuto agli impegni assunti con l’ex coniuge per mezzo di un accordo transattivo modificativo delle statuizioni patrimoniali contenute nella sentenza di divorzio, ancorché non omologato dall’autorità giudiziaria. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l’assoluzione dell’imputato per difetto dell’elemento soggettivo del reato a fronte del versamento di un assegno di €770,00, anzichè di €800,00, come pattuito nell’accordo stragiudiziale).
Cassazione penale sez. VI, 11/12/2019, n.5236
Assoluzione reato omesso mantenimento
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 c.p., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti.
Cassazione penale sez. VI, 30/09/2020, n.28778
Violazione degli obblighi di assistenza familiare e disoccupazione
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 c.p., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti che non può ritenersi dimostrata sulla base della mera documentazione dello stato formale di disoccupazione dell’obbligato.
(Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna ritenendo che l’impossibilità ad adempiere era stata correttamente esclusa a fronte dell’accertato rifiuto dell’obbligato di svolgere attività lavorativa).
Cassazione penale sez. VI, 09/10/2019, n.49979
Sulla violazione degli obblighi di assistenza familiare e la valutazione dello stato di detenzione come scriminante
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di detenzione dell’obbligato può configurarsi quale scriminante a condizione che il periodo di detenzione coincida con quello dei mancati versamenti, l’obbligato non abbia percepito redditi e si sia attivato per svolgere attività lavorativa all’interno o all’esterno del luogo di detenzione.
(In motivazione, la Corte ha precisato che a fronte dell’allegazione dell’assoluta impossibilità di svolgere attività lavorativa, è onere del pubblico ministero dimostrare l’infondatezza della tesi difensiva e la volontaria violazione dell’obbligo).
Nonostante lo status detentivo non costituisca un’esimente in grado di far venir meno sempre e comunque la responsabilità per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, va considerato che la privazione della libertà personale del soggetto obbligato deve, invece, essere valorizzata al fine di giudicare la sussistenza o meno del richiesto elemento soggettivo doloso.
Cassazione penale sez. VI, 02/07/2019, n.4116
Prova per escludere la condanna per violazione degli obblighi familiari
Per escludere la responsabilità, l’impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 c.p., deve essere assoluta e costituire una situazione di persistente, oggettiva, incolpevole indisponibilità di introiti.
Cassazione penale sez. VI, 06/06/2019, n.10422
Violazione degli obblighi di assistenza familiare, il fatto che vi provveda l’altro genitore e una impossibilità non assoluta non escludono il reato
In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta “in re ipsa” una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza; ne deriva che il reato di cui all’art. 570, comma 2, c.p., sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l’altro genitore. Per escludere la responsabilità, l’impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 c.p., deve essere assoluta e costituire una situazione di persistente, oggettiva, incolpevole indisponibilità di introiti.
Cassazione penale sez. VI, 06/06/2019, n.10422
Violazione degli obblighi di assistenza familiare: incapacità economica dell’obbligato e inadempimento parziale dell’obbligo
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’articolo 570 del codice penale, deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva e incolpevole indisponibilità di introiti, e, comunque, integra il reato anche l’inadempimento parziale dell’obbligo di corresponsione dell’assegno alimentare quando le somme versate non consentano ai beneficiari di far fronte alle loro esigenze fondamentali di vita, quali vitto, alloggio, vestiario ed educazione.
Cassazione penale sez. VI, 20/02/2019, n.9430
Esclusione della violazione degli obblighi di assistenza familiare: l’incapacità economica dell’obbligato deve essere assoluta
L’incapacità economica del soggetto obbligato, che è intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 c.p., deve essere assoluta e deve integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti.
Cassazione penale sez. VI, 20/02/2019, n.9430
Temporanea difficoltà economica
L’incapacità economica dell’obbligato a far fronte agli adempimenti sanzionati ex art. 570 c.p. deve essere assoluta e deve integrare una situazione persistente, oggettiva ed incolpevole.
Cassazione penale sez. VI, 17/10/2018, n.53689
Per scriminare il reato di violazione degli obblighi di assistenza non basta la generica allegazione di difficoltà economiche o la indicazione dello stato di disoccupazione
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, affinché la condotta possa ritenersi scriminata, non vale la generica allegazione di difficoltà economiche o la semplice indicazione dello stato di disoccupazione, ma è necessario fornire una dimostrazione rigorosa di una vera e propria impossibilità assoluta di fare fronte alle obbligazioni.
Cassazione penale sez. VI, 12/07/2018, n.50085
Violazione degli obblighi di assistenza familiare: l’incapacità economica dell’obbligato deve integrare una situazione di incolpevole indisponibilità di introiti
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 c.p., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti.
(Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto insussistente l’incapacità patrimoniale del genitore a provvedere all’assegno stabilito in favore dei figli minori, sul presupposto che questi aveva sempre svolto, sia pur in modo saltuario, attività lavorativa ed, inoltre, nel periodo oggetto di imputazione aveva avuta avuto la disponibilità del denaro proveniente dalla vendita di un immobile con cui avrebbe potuto sopperire alle esigenze dei minori).
Cassazione penale sez. VI, 22/05/2018, n.53173
Condanna per il genitore che non versa il mantenimento per il figlio minore, anche se vi provvede l’altro coniuge
In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza, con la conseguenza che il reato di cui all’art. 570, secondo comma, cod. pen., sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l’altro genitore.
L’eventuale convincimento del genitore inadempiente di non essere tenuto, in caso di prestazione sussidiaria da parte dell’altro genitore, all’assolvimento del suo primario dovere, non integra nemmeno un’ipotesi di ignoranza scusabile di una norma che corrisponde ad un’esigenza morale universalmente avvertita sul piano sociale.
Cassazione penale sez. VI, 23/03/2018, n.19508
Non c’è violazione dell’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza se l’inadempimento è sporadico e non doloso
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570, comma 2, c.p., non v’è equiparazione tra il fatto penalmente rilevante e l’inadempimento civilistico, necessitando per l’integrazione della figura criminosa in disamina una condotta di volontaria e continuata inottemperanza, con la quale il soggetto agente intende specificamente sottrarsi all’assolvimento degli obblighi derivanti dalla separazione in maniera dolosa.
Cassazione penale sez. VI, 28/12/2017, n.11635
Un lavoro saltuario non giustifica il mancato versamento del mantenimento al figlio minore
In tema di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza in favore del figlio minore, l’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti fissati in sede civile, per assumere efficacia scriminante, deve essere assoluta e deve integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti (nella specie i giudice del merito avevano escluso che il ricorrente versasse in condizioni economiche tali da rendere materialmente impossibile l’ottemperanza alle statuizioni civili impostegli poiché, pur avendo perso il lavoro alle dipendenze, continuava a svolgere attività lavorativa, sia pure saltuaria).
Cassazione penale sez. VI, 15/09/2017, n.44632
Lo stato di disoccupazione e assoluzione
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di disoccupazione non scrimina dall’obbligo di contribuzione, a meno che non si provi l’assoluta impossibilità di fare fronte alle obbligazioni attraverso la dimostrazione di una fruttuosa attivazione in tal senso.
Cassazione penale sez. VI, 23/06/2017, n.39411
Violazione degli obblighi assistenziali familiari: rilevanza dell’accertamento dell’incapacità economica ai fini dell’irrilevanza penale della condotta
Il concetto di incapacità economica comportante l’impossibilità di adempiere in tutto o in parte agli obblighi assistenziali familiari risulta al fine di valutare l’eventuale irrilevanza penale della condotta sanzionata dall’articolo 570, comma 2, del Cp, dal momento che esso rappresenta un limite interno, non riconducibile in realtà ad alcuna delle esimenti codificate (articoli 50 e seguenti del Cp) ma piuttosto espressivo del principio di esigibilità della condotta da parte del reo, traduzione di quello costituzionale di responsabilità personale consapevole e non oggettiva che informa l’intero ordinamento penale. Proprio per tale motivo, l’eventuale suo accertamento impone una verifica particolarmente attenta da parte del giudice di merito, che come punto di riferimento ha il principio giurisprudenziale il quale richiede, ai fini dell’esenzione da responsabilità, la prova dell’assoluta impossibilità di contribuire al mantenimento della prole, di una concreta e totale impossibilità di far fronte ai propri obblighi, di una indigenza assoluta da parte dell’obbligato, di uno stato di vera e propria indigenza economica determinate l’impossibilità di adempiere, sia pure in parte, alla prestazione.
Cassazione penale sez. VI, 02/05/2017, n.27788