I trattamenti di integrazione salariale possono essere anticipati dal datore di lavoro o pagati direttamente dall’Inps.
Hai ricevuto dal datore di lavoro la comunicazione che sei stato messo in cassa integrazione guadagni ordinaria. L’azienda ti ha informato che il trattamento di integrazione salariale verrà pagato direttamente dall’Inps. Tuttavia, non hai ricevuto ancora alcun accredito e ti chiedi cosa fare se non arriva la Cigo.
Gli ammortizzatori sociali consentono alle imprese, che attraversano un temporaneo periodo di crisi, di sospendere o ridurre l’attività di lavoro senza dichiarare gli esuberi di personale. A volte, tuttavia, ci sono ritardi nel pagamento della cassa integrazione e il lavoratore si chiede: «Cosa devo fare se non arriva la Cigo?». Come vedremo, per rispondere a questa domanda, occorre verificare con quale modalità di pagamento è stata richiesta la Cigo. Se, infatti, il trattamento di integrazione salariale deve essere anticipato dal datore di lavoro occorre chiedere chiarimenti all’azienda. Se, invece, a dover pagare è l’Inps occorre rivolgersi all’istituto.
Indice
Cos’è la cassa integrazione guadagni?
Nel nostro ordinamento, la legge [1] prevede che il datore di lavoro che attraversa un periodo temporaneo di crisi, al fine di evitare di procedere alla messa in esubero del personale, può chiedere allo Stato l’erogazione della cassa integrazione guadagni. Si tratta di un ammortizzatore sociale che consente all’impresa di sospendere o ridurre l’attività di lavoro dei dipendenti ai quali l’Inps verserà un trattamento di integrazione salariale pari all’80% della retribuzione persa a causa della sospensione o riduzione dell’attività di lavoro.
Cos’è la Cigo?
Nel sistema di ammortizzatori sociali attualmente vigente, esistono diverse tipologie di cassa integrazione guadagni che si applicano a settori merceologici e produttivi diversi. In particolare, i tre principali strumenti di integrazione salariale in vigore sono i seguenti:
- cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo);
- cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs);
- fondo di integrazione salariale (Fis) che eroga le prestazioni di assegno ordinario e assegno di solidarietà.
La Cigo è lo strumento di integrazione salariale che caratterizza il settore dell’industria.
Cigo: a chi si applica?
La Cigo si applica alle imprese che rientrano nei seguenti settori [2]:
- imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
- cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali;
- imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
- cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- imprese addette all’armamento ferroviario;
- imprese industriali degli enti pubblici;
- imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
- imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei.
I datori di lavoro che rientrano in tali settori devono, dunque, versare la relativa contribuzione alla Cigo e, se sono in regola con i versamenti, al ricorrere delle relative causali, possono chiedere l’intervento della cassa integrazione.
Cigo: come viene erogata?
La Cigo consiste in un trattamento economico che viene erogato ai lavoratori il cui orario di lavoro sia stato sospeso o ridotto dall’impresa ed ha la finalità di integrare la retribuzione persa a causa della sospensione o riduzione di orario. In particolare, il trattamento di integrazione salariale è pari all’80% del salario perso ma entro un massimale mensile che viene fissato, di anno in anno, dall’Inps.
Per quanto concerne l’anno 2021, il massimale Cigo comunicato dall’Inps [3] è pari alla:
- retribuzione mensile lorda fino a 2.159,48: indennità mensile netta pari a euro 939,89;
- retribuzione mensile lorda superiore a 2.159,48: indennità mensile netta pari a euro 1.129,66.
In linea generale, la Cigo viene anticipata dal datore di lavoro direttamente in busta paga alle normali scadenze dei periodi di paga. In caso di comprovate difficoltà economico-finanziarie che incidono sulla liquidità dell’impresa, il datore di lavoro può chiedere all’Inps il pagamento diretto della Cigo al lavoratore.
Cigo: cosa fare in caso di ritardo?
In caso di ritardo nell’erogazione del trattamento di integrazione salariale Cigo, il lavoratore deve muoversi con modalità diverse a seconda del metodo di pagamento della cassa integrazione adottato dall’azienda. In caso di anticipazione, occorre rivolgersi al datore di lavoro e chiedere informazioni circa il ritardo. L’azienda dovrebbe, infatti, erogare la Cigo alle normali date di accredito dello stipendio.
In caso di pagamento diretto da parte dell’Inps, invece, occorre contattare l’istituto previdenziale attraverso i canali di comunicazione dello stesso. In particolare, è opportuno verificare qual è la sede Inps che gestisce la pratica e scrivere direttamente a tale ufficio tramite mail, pec o lettera raccomandata.
note
[1] D. Lgs. 148/2015.
[2] Art. 10 D. Lgs. 148/2015.
[3] Inps circolare n. 7/2021.