I condòmini hanno diritto al rispetto della propria sfera privata e personale.
Hai sempre vissuto in case singole e non ti sei mai dovuto relazionare con le dinamiche condominiali. Da un po’ di tempo, tuttavia, ti sei trasferito in un appartamento e ti domandi quali regole tutelano la privacy in condominio.
Il condominio, al pari di tutti i luoghi in cui si verifica una compresenza di persone diverse, è un ambiente nel quale diversi individui vivono a stretto contatto. Per questo, si pone l’esigenza di tutelare la sfera riservata dei singoli condòmini e di metterla al riparo da possibili intrusioni esterne.
Il rispetto della privacy in condominio è un tema rilevante, tanto che lo stesso Garante della Privacy ha sentito l’esigenza di pubblicare un’apposita guida per i condòmini e gli amministratori di condominio al fine di garantire le regole della civile convivenza ed evitare la violazione del diritto alla riservatezza. Ma andiamo per ordine.
Indice
Tutela della privacy: cosa si intende?
Il diritto alla riservatezza, comunemente definito privacy, è un diritto dell’individuo che ha acquisito, nel corso del tempo, un’importanza sempre maggiore. Da un lato, infatti, l’ordinamento ha espresso una sempre maggiore attenzione alla tutela dell’individuo e dei suoi diritti relativi alla sfera privata.
Sotto distinto profilo, i moderni mezzi di comunicazione e il web hanno esposto la sfera riservata delle persone a delle possibili intrusioni che non erano nemmeno immaginabili in passato e che rendono necessario un rafforzamento delle tutele.
Dal punto di vista giuridico, quando si parla di privacy si fa riferimento alle norme previste dall’ordinamento per tutelare la riservatezza della persona e i dati personali.
Gdpr: cos’è?
Il Gdpr [1], acronimo di general data protection regulation, è un regolamento europeo che è entrato definitivamente in vigore nel maggio del 2018 in tutti i Paesi membri e che disciplina la tutela dei dati personali.
Il regolamento fissa i principi di liceità del trattamento dei dati personali e prevede specifici obblighi in capo ai soggetti che trattano dati personali altrui.
In particolare, il Gdpr fissa i seguenti principi cardine che devono essere sempre seguiti quando si trattano dati personali:
- liceità, correttezza e trasparenza;
- limitazione della finalità;
- minimizzazione dei dati;
- esattezza;
- limitazione della conservazione;
- integrità e riservatezza
Occorre, inoltre, considerare che il Gdpr prevede che chi tratta dati personali debba sempre fornire all’interessato (ossia il soggetto cui i dati si riferiscono) un’adeguata informativa privacy che spieghi come sono trattati i dati personali, per quale finalità, su quale base giuridica si fonda il trattamento, come verranno conservati, con chi verranno condivisi, etc.
Privacy in condominio
Il condominio è, per sua natura, un luogo di stretta convivenza tra le persone e i nuclei familiari. Per questo, in un simile ambiente, è molto importante che sia garantito un corretto equilibrio tra la trasparenza della gestione dei beni comuni e il diritto alla riservatezza del singolo condòmino.
Non può, infatti, sfuggire che il condominio riceve numerose informazioni personali che riguardano i singoli inquilini e i condòmini che potrebbero anche rilevare aspetti riservati della vita di questi individui.
In particolare, ci sono due aspetti legati alla gestione condominiale che possono incidere sul diritto alla riservatezza dei singoli condòmini:
- l’installazione di telecamere nelle parti comuni;
- l’affissione di avvisi nelle parti comuni contenenti dati personali.
Privacy in condominio: le telecamere
Prima del 2012 non esisteva una normativa ad hoc per l’installazione delle videocamere nelle aree condominiali e la questione suscitava inevitabili polemiche da parte dei singoli condòmini. Per dirimere questa problematica, anche alla luce delle sollecitazioni del Garante della Privacy, il legislatore [2] ha introdotto una norma specifica in base alla quale le delibere che hanno ad oggetto l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti di videosorveglianza devono essere approvate dall’assemblea. In particolare, la delibera deve ottenere un numero di voti pari alla maggioranza degli intervenuti e rappresentativo di, almeno, la metà del valore dell’edificio.
Inoltre, la gestione delle videocamere deve avvenire nel rispetto della normativa privacy e delle indicazioni del Garante sul punto. In particolare, nelle aree soggette a videosorveglianza, devono essere installati dei cartelli, secondo il modello pubblicato dall’autorità garante e gli interessati devono avere accesso, se lo richiedono, all’informativa privacy completa. Le immagini raccolte, salvo richieste dell’autorità, devono essere sovrascritte ogni 72 ore e le persone che vi accedono devono ricevere una apposita lettera di istruzioni sul rispetto della privacy.
Privacy in condominio: gli avvisi in bacheca
Un altro aspetto da tenere in considerazione nella gestione del condominio è l’affissione in bacheca degli avvisi. Si tratta di un’attività assolutamente lecita ma gli avvisi non devono contenere i dati personali dei singoli condòmini. Deve, dunque, ritenersi assolutamente vietato esporre in bacheca la lista dei condòmini morosi in quanto gravemente lesivo dei principi previsti dalla normativa privacy.
Privacy in condominio: il ruolo dell’amministratore
L’amministratore, svolgendo un ruolo di gestione generale delle questioni condominiali, entra frequentemente in contatto con i dati personali delle persone fisiche che vivono nel condominio e dovrà, dunque, cercare di trovare il corretto equilibrio tra gestione degli affari condominiali e tutela della riservatezza. L’assemblea condominiale potrà nominarlo responsabile del trattamento dei dati sottoscrivendo con lui un apposito contratto di nomina nel quale dovranno essere date specifiche istruzioni sul trattamento dei dati.
Nell’ambito condominiale, infatti, il titolare del trattamento dei dati è la compagine condominiale nel suo insieme ma, di fatto, è l’amministratore che tratta i dati per conto del condominio. La nomina a responsabile del trattamento comporta l’obbligo dell’amministratore di:
- adottare le misure di sicurezza necessarie a trattare i dati personali nel rispetto delle norme;
- garantire che tutti i suoi collaboratori sono obbligati al segreto e sono istruiti su come devono trattare i dati;
- cooperare con il condominio in caso di richieste da parte degli interessati e negli eventuali rapporti con il Garante.
Nell’atto di nomina il condominio può richiedere anche una manleva all’amministratore in caso di danni cagionati ai terzi dal trattamento dei dati personali. La manleva è una clausola in base alla quale l’amministratore si impegna a farsi carico del risarcimento, tenendo indenne il condominio.
Privacy in condominio: i dati particolari
In linea con il principio di minimizzazione, l’amministratore di condominio dovrà trattare solo i dati assolutamente necessari alla gestione della cosa comune evitando di trattare dati non pertinenti con le finalità perseguite. Ne consegue che, in linea generale non dovranno mai essere trattati i dati particolari, ossia, quelli che prima del Gdpr venivano detti dati sensibili, come:
- sesso;
- orientamento sessuale;
- fede religiosa, politica, sindacale;
- dati sanitari;
- dati giudiziari.
Il trattamento dei dati particolari è consentito esclusivamente nel caso in cui siano indispensabili ai fini dell’amministrazione del condominio. Per esempio, è possibile trattare i dati relativi alla condizione di handicap di un condòmino se ciò è necessario per deliberare in assemblea un investimento finalizzato all’abbattimento delle “barriere architettoniche” che rendono difficoltoso l’accesso alla propria abitazione o ad un’area comune da parte di un condòmino disabile.
note
[1] Regolamento (UE) 679/2016.
[2] Art. 1122-ter cod. civ. introdotto dalla L. 220/2012.