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Nozione di mezzi di sussistenza: Cassazione

31 Marzo 2021 | Autore:
Nozione di mezzi di sussistenza: Cassazione

Violazione degli obblighi di assistenza familiare e pagamento del mantenimento ai figli: la nozione penale è più ampia di quella civilistica. 

Violazione degli obblighi di assistenza familiare: nella nozione di mezzi di sussistenza non sono compresi solo il vitto e l’alloggio

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella nozione penalistica di “mezzi di sussistenza” debbono ritenersi compresi non solo i mezzi per la sopravvivenza vitale, quali il vitto e l’alloggio, ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana.

Cassazione penale sez. VI, 22/10/2019, n.3485

Obblighi di assistenza familiare: estensione della nozione penalistica di “mezzi di sussistenza”

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella nozione penalistica di “mezzi di sussistenza ” debbono ritenersi compresi non più solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l’alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (quali, ad esempio, abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione).

Cassazione penale sez. VI, 15/03/2017, n.24532

Mantenimento: anche gli strumenti necessari a soddisfare esigenze complementari della vita quotidiana sono di mezzi di sussistenza

Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall’art. 570, comma 2, c.p., il giudice penale deve accertare, nell’ipotesi di mancata corresponsione da parte del coniuge obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento, se per effetto di tale condotta siano venuti in concreto a mancare ai beneficiari i mezzi di sussistenza, nozione in cui rientrano non solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l’alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il giudice di merito non aveva verificato se, a fronte dell’omesso versamento per soli 4 mesi di un assegno di mantenimento di rilevante ammontare, il coniuge beneficiario non avesse potuto far fronte alle esigenze di vita del figlio, anche in considerazione di quanto in precedenza incamerato e verosimilmente accantonato).

Cassazione penale sez. VI, 12/01/2017, n.12400

La nozione di obblighi di assistenza familiare, ai fini del reato di cui all’art. 570 c.p., è più ampia della nozione civilistica di mantenimento

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella nozione penalistica di “mezzi di sussistenza” di cui all’art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. – diversa dalla più ampia nozione civilistica di “mantenimento” – debbono ritenersi compresi non più solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l’alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (cassata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che avevano completamente omesso di verificare se l’omesso versamento di quattro mensilità dell’assegno stabilito dal giudice civile avessero comportato in capo alla coniuge separata ed al figlio minore uno stato di bisogno).

Cassazione penale sez. VI, 12/01/2017, n.12400

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella nozione penalistica di “mezzi di sussistenza” debbono ritenersi compresi non più solo i mezzi per la sopravvivenza vitale, quali il vitto e l’alloggio, ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (quali, ad es., abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori; mezzi di trasporto; mezzi di comunicazione).

Cassazione penale sez. VI, 16/04/2014, n.17691

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella nozione penalistica di “mezzi di sussistenza” debbono ritenersi compresi non più solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l’alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (quali, ad es., abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione).

Cassazione penale sez. VI, 21/11/2012, n.49755

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, occorre distinguere tra assegno stabilito dal giudice e “mezzi di sussistenza”, essendo questi ultimi del tutto indipendenti dalla valutazione operata in sede di giudizio civile: infatti, la nozione di mezzi di sussistenza comprende solo ciò che è strettamente necessario per la sopravvivenza dei familiari dell’obbligato, nel momento storico in cui il fatto avviene. Ne consegue che, nell’ipotesi di mancata corresponsione, da parte del coniuge obbligato, dell’assegno stabilito in sede civile, il giudice penale, al fine di ritenere la configurabilità del reato di cui all’art. 570, comma 2 n. 2, c.p., deve apprezzare se, per effetto di tale condotta, siano venuti a mancare i “mezzi di sussistenza”, con accertamento necessariamente esteso alla verifica dello stato di bisogno dell’avente diritto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza e alla comprovata capacità economica dell’obbligato a fornirglieli. (Da queste premesse, è stata annullata con rinvio la sentenza di condanna, che aveva fondato il giudizio di responsabilità sulla base del solo dato dell’inadempimento all’obbligo civilistico, senza approfondire il profilo dello stato di bisogno, in una vicenda in cui i figli della coppia erano maggiorenni e in grado di svolgere attività lavorativa remunerata, e la moglie non solo era assegnataria di un alloggio signorile assegnatole in sede di separazione, ma già riscuoteva, in ogni caso, un quinto della somma spettantele a seguito di pignoramento presso terzi).

Cassazione penale sez. VI, 15/06/2012, n.26808

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella nozione penalistica di “mezzi di sussistenza” di cui all’art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. – diversa dalla più ampia nozione civilistica di “mantenimento” – debbono ritenersi compresi non più solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l’alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (quali, ad es., abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione).

Cassazione penale sez. VI, 13/11/2008, n.2736



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