Cassazione penale, sez. VI, 09/01/2014, (ud. 09/01/2014, dep.11/03/2014), n. 11745
Intestazione
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava Z.G. colpevole dei seguenti reati, riuniti dalla continuazione:
– capo 1: art. 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, lett. g), (in (OMISSIS), dai primi di gennaio al (OMISSIS));
– capo 2: artt. 586 e 589 c.p. (in (OMISSIS)).
Con il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti all’aggravante e alla recidiva (reiterata, infraquinquennale e nella condizione per essere dichiarato delinquente abituale ex art. 103 c.p.), con la diminuente del rito, ritenuto più grave il reato di cui al capo 1, veniva inflitta la pena di anni quattro di reclusione ed Euro 18.000 di multa, con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, denunciando l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, per i seguenti motivi:
2.1. contrasto tra il dispositivo, in cui si riconosce il vincolo della continuazione tra i reati, e la motivazione, in cui i reati vengono ritenuti in concorso formale ex art. 81 c.p., comma 1;
2.2. contrasto tra il dispositivo, in cui si individua come reato più grave quello di cui al capo 1, e la motivazione, in cui il reato più grave viene indicato in quello di cui al capo 2, nonostante che sia stata negata per il capo 1 la fattispecie attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5;
2.3. contrasto tra il dispositivo, in cui le attenuanti generiche sono ritenute equivalenti all’aggravante e alla recidiva contestate e la motivazione, che si esprime nel senso di un giudizio di prevalenza delle attenuanti (in violazione dell’art. 69 c.p., comma 4).
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo appare destituito di interesse, in quanto l’asserito contrasto tra dispositivo e motivazione, ove riconosciuto, non condurrebbe a una decisione diversa in termini sanzionatori.
Il secondo e terzo motivo sono fondati, sussistendo un evidente contrasto tra la parte motiva e il dispositivo della sentenza che si traduce in un difetto di motivazione in punto sia di determinazione del reato più grave sia di giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti.
La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente ai criteri di determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Imperia.
PQM
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Imperia.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2014
e quando ritiro il talloncino e rimango bloccato per ore a causa di lavori incidenti o colonne?? non è sequestro di persona ???
certo ! ma loro hanno i soldi…tu no