Con lo stipendio del mese di luglio molti lavoratori ricevono anche una mensilità di retribuzione aggiuntiva.
Si sta avvicinando l’estate e stai facendo alcuni conti per capire se puoi permetterti di andare in vacanza. A luglio, conti di ricevere la quattordicesima e ti chiedi come si calcola e come matura nel corso dell’anno questa mensilità aggiuntiva.
Numerosi contratti collettivi hanno introdotto il diritto del lavoratore di ricevere, in aggiunta alla retribuzione mensile, una o due ulteriori mensilità di stipendio comunemente dette tredicesima e quattordicesima. Ma come si matura la quattordicesima?
Trattandosi di un diritto previsto dal Ccnl e non disciplinato dalla legge, la disciplina della quattordicesima è interamente contenuta nel contratto collettivo al quale si deve fare riferimento per conoscere le modalità di calcolo, la data di erogazione e a chi spetta questa mensilità aggiuntiva.
Indice
Cos’è la quattordicesima?
La quattordicesima è una mensilità aggiuntiva di stipendio che viene versata dal datore di lavoro al dipendente oltre alle dodici mensilità di retribuzione mensili, che corrispondono ai dodici mesi di calendario, e alla tredicesima. Il diritto a ricevere questo stipendio aggiuntivo non è previsto dalla legge ma è stato introdotto da alcuni contratti collettivi di lavoro. Ciò significa che non tutti i dipendenti hanno diritto alla quattordicesima ma solo quelli ai quali si applica un Ccnl che prevede questo stipendio supplementare. Molti contratti collettivi, ad esempio, prevedono solo il diritto alla tredicesima ma non alla quattordicesima.
Per sapere se hai diritto ad ottenere questa ulteriore mensilità di retribuzione devi, dunque, consultare il Ccnl applicato al tuo rapporto di lavoro.
Quattordicesima: quanto spetta?
Generalmente, la quattordicesima corrisponde all’ammontare dello stipendio percepito nel mese di erogazione. Se, ad esempio, la quattordicesima viene pagata entro il 31 luglio dell’anno, il suo ammontare sarà pari alla retribuzione relativa al mese di luglio. In ogni caso, è il Ccnl a disciplinare le modalità di calcolo di questa mensilità aggiuntiva e qual è la retribuzione di riferimento che deve essere assunta come parametro per procedere al calcolo.
Inoltre, sulle somme erogate a titolo di quattordicesima l’azienda deve versare regolarmente i contributi previdenziali ed assistenziali e il dipendente deve pagarci regolarmente l’Irpef.
Quattordicesima: come si matura?
La quattordicesima matura in ratei mensili che possono essere agevolmente calcolati dividendo l’importo spettante a titolo di mensilità aggiuntiva per dodici.
Facciamo alcuni esempi.
Se un lavoratore è stato assunto a dicembre del 2019, avrà diritto a percepire la quattordicesima erogata il 30 giugno 2021 per intero perché ha maturato il relativo importo interamente.
Se un lavoratore è stato assunto il 1° maggio 2021, alla data di erogazione della quattordicesima (30 giugno 2021), egli avrà maturato solo 2 ratei mensili (ossia il rateo di maggio e il rateo di giugno) e gli verrà liquidata, dunque, una somma pari a 2/12 della quattordicesima.
La maturazione in ratei mensili è rilevante anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Se, ad esempio, la quattordicesima viene erogata il 30 giugno 2021 e il rapporto di lavoro cessa il 1° dicembre 2021 il lavoratore avrà diritto a ricevere, insieme alle spettanze di fine rapporto (Tfr, ferie e permessi non goduti), anche i ratei di quattordicesima maturati dall’ultima erogazione (30 giugno 2021) alla data di cessazione del rapporto di lavoro (1° dicembre 2021), ossia, 5 ratei pari a 5/12 della mensilità aggiuntiva.
Occorre, però, fare attenzione ai periodi di assenza. In alcuni casi, infatti, il lavoratore assente dal servizio non matura la quattordicesima; ciò avviene, in particolare, nei seguenti casi:
- cassa integrazione con sospensione a zero ore;
- aspettativa non retribuita;
- provvedimento disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.
Viceversa, la quattordicesima si matura regolarmente in caso di assenza per ferie, permessi retribuiti, malattia, infortunio, maternità, cassa integrazione con riduzione dell’orario di lavoro.
Quattordicesima: quando viene pagata?
La data di erogazione della quattordicesima è prevista dal Ccnl di riferimento. Di solito, questa mensilità aggiuntiva viene erogata il 30 giugno o il 31 luglio di ogni anno poiché si ritiene che la sua principale funzione sia supportare il reddito delle famiglie per il periodo di ferie estivo. Tuttavia, visto che la disciplina di questo istituto è interamente rimessa ai contratti collettivi, questi ultimi potrebbero prevedere anche date di erogazione diverse.