Il pedone che attraversa ha sempre ragione?


La prudenza e l’osservanza delle regole sulla circolazione stradale devono informare la condotta dei pedoni quando attraversano la strada.
In più sentenze, anche piuttosto recenti, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale l’automobilista che investe un pedone non sempre ha torto. Infatti, la giurisprudenza della Suprema Corte ha allargato le maglie della responsabilità di chi attraversa la strada in modo imprevedibile ed anomalo, ad esempio perché distratto da una conversazione al cellulare, oppure senza guardare e lontano dalle strisce pedonali. Da tali comportamenti scorretti del pedone può derivare un concorso di colpa con l’automobilista o, addirittura, la completa esclusione di responsabilità del conducente.
Quindi, il pedone che attraversa ha sempre ragione se, nel farlo, tiene una condotta rispettosa del Codice della strada; viceversa il giudice chiamato a valutare e a quantificare le responsabilità del sinistro, potrà ritenere sussistente una sua colpa. Va comunque detto che in caso di investimento di un pedone, grava su chi guida una presunzione di responsabilità in base all’articolo 2054 del Codice civile. Pertanto, spetta all’automobilista dimostrare che la condotta del pedone è stata colposa e come tale ha avuto un’incidenza totale o parziale nella causazione del sinistro.
Quando il pedone che attraversa la strada ha sempre ragione?
Il Codice della strada detta i tempi e le modalità che i pedoni sono tenuti a rispettare quando circolano sulle strade [1]. Più precisamente, per attraversare la carreggiata devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Se questi non sono presenti o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare solo in senso perpendicolare, evitando di creare situazioni di pericolo per sé o per gli altri.
Per attraversare una piazza o un largo, i pedoni devono utilizzare gli attraversamenti pedonali, se presenti, anche se si trovano a una distanza superiore a cento metri dal punto di attraversamento. Non possono attraversare le intersezioni diagonalmente.
Se si apprestano ad attraversare una carreggiata ubicata in una zona sprovvista di attraversamenti pedonali, i pedoni devono dare la precedenza ai conducenti. Altresì, per attraversare non possono passare anteriormente agli autobus, ai filoveicoli e ai tram in sosta alle fermate. Infine, se attraversano sulle strisce regolate da semaforo, sono tenuti a fermarsi quando è accesa la luce rossa.
Ne consegue che il pedone che attraversa la strada ha sempre ragione se viene investito nonostante abbia osservato scrupolosamente le predette disposizioni. In tal caso, il conducente difficilmente riuscirà a discolparsi e sarà ritenuto responsabile del sinistro. Invece, quando il pedone tiene una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si trova nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo o comunque di osservarne tempestivamente i movimenti, la sua responsabilità sarà esclusa [2].
Inoltre, tale responsabilità sarà esclusa quando nel comportamento del conducente non si riscontra alcuna infrazione alle norme della circolazione stradale e a quelle di comune prudenza.
Quando il pedone che attraversa la strada non ha ragione?
Come si è già detto in precedenza, in generale, la normativa vigente afferma una presunzione di responsabilità in capo all’automobilista, salvo che quest’ultimo non provi che la condotta colposa dell’investito abbia contribuito alla determinazione del sinistro.
In sede di accertamento giudiziale, il giudice dovrà muovere dall’assunto che la colpa del conducente sia pari al 100% per poi, in caso di accertamento di colpa del pedone, ridurre progressivamente la percentuale di responsabilità a carico dell’automobilista via via che emergono circostanze rilevanti, che hanno avuto un’incidenza causale importante nell’impatto.
Alla stregua di quanto detto finora in diversi casi è stata riconosciuta la responsabilità del pedone. Ad esempio, è stata ritenuta responsabile all’80% una donna investita per avere attraversato la strada senza guadare perché intenta a parlare al cellulare. La sua condotta è stata considerata scorretta in quanto posta in essere in totale disprezzo delle normali regole di prudenza [3].
Allo stesso modo, sono stati riconosciuti responsabili in maniera esclusiva, due pedoni investiti di notte mentre attraversavano la strada, sotto la pioggia, con indosso abiti scuri e in evidente stato di ubriachezza, avendo sottovalutato il rischio dell’attraversamento [4].
Altresì, è stata ridimensionata notevolmente la responsabilità dell’investitore di un pedone che, sopraggiunto all’improvviso, aveva attraversato fuori dalle strisce [5]. Parimenti, è stata affermata l’impossibilità dell’automobilista di evitare la collisione, con conseguente esonero di responsabilità a suo carico, nell’ipotesi di un pedone che aveva attraversato l’incrocio di corsa con il semaforo rosso. In questa ipotesi, il conducente è riuscito a dimostrare che il comportamento del pedone era stato così repentino da non consentirgli di adottare la manovra che avrebbe potuto evitare l’investimento [6].
Il possibile comportamento errato del pedone comunque non esime il conducente dal prestare attenzione. Il dovere di attenzione dell’automobilista, teso all’avvistamento del pedone, trova il suo parametro di riferimento nelle regole di comune e generale prudenza oltre che nel principio generale di cautela che informa la circolazione stradale. Il conducente, quindi, è tenuto a rispettare l’obbligo di ispezionare la strada costantemente, l’obbligo di mantenere sempre il controllo del veicolo e l’obbligo di prevedere tutte le situazioni di pericolo che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada [7].
note
[1] Art. 190 cod. strada.
[2] Cass. Civ. sent. n. 25027/2019.
[3] Trib. Trieste sent. n. 380/2019.
[4] Corte di appello di Milano sent. n. 2547/2019.
[5] Cass. Civ. sent. n. 2241/2019.
[6] Trib. Ravenna sent. n. 464/2017.
[7] Cass. Civ. sent. n. 18321/2019.