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A quale età non si paga più il ticket?

6 Agosto 2021 | Autore:
A quale età non si paga più il ticket?

Per avere diritto all’esenzione dal ticket non è sufficiente il possesso di una determinata età ma occorre anche un reddito inferiore alla soglia minima prescritta dalla legge.

Il ticket è il modo mediante il quale gli assistiti contribuiscono ai costi della sanità pubblica, ciascuno in relazione alle prestazioni sanitarie di cui usufruiscono. Il pagamento del ticket è previsto per le visite specialistiche e gli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio, per le prestazioni di pronto soccorso che non rivestono il carattere di urgenza e non sono seguite da ricovero, e per le cure termali.

Tuttavia, esistono dei casi in cui gli assistiti hanno diritto all’esenzione dal ticket come, ad esempio, quando sussistono particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale. A tal proposito, a quale età non si paga più il ticket? Il cittadino che ha compiuto i sessantacinque anni ha diritto all’esenzione se appartiene a un nucleo familiare con un reddito complessivo non superiore a una determinata soglia.

Parimenti, non paga più il ticket il cittadino che ha compiuto sessant’anni, percepisce una pensione minima e ha a carico familiari, sempre che il reddito familiare sia inferiore a una determinata soglia.

Esenzione ticket per reddito/età/condizione sociale: quando usufruirne?

L’esenzione dal ticket sanitario può essere riconosciuto se c’è una combinazione di fattori tra reddito (situazione economica disagiata) e specifiche condizioni quali l’età, la titolarità di pensione sociale o minima, lo stato di disoccupazione [1].

In particolare, spetta:

  • ai bambini di età inferiore a sei anni ed ai cittadini di età superiore a sessantacinque anni, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro (codice di esenzione E01);
  • ai disoccupati e ai familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice di esenzione E02);
  • ai titolari di pensioni sociali e ai loro familiari a carico (codice di esenzione E03);
  • ai titolari di pensione al minimo di età superiore a sessant’anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice di esenzione E04).

Per nucleo familiare deve intendersi il nucleo rilevante a fini fiscali e non anagrafici, che comprende l’interessato, il coniuge non legalmente separato e gli altri familiari a carico. Anche le persone dello stesso sesso unite civilmente fanno parte dello stesso nucleo fiscale.

Per familiari fiscalmente a carico si intendono i familiari per i quali l’interessato gode di detrazioni fiscali poiché titolari di un reddito annuo inferiore a 2.840,51 euro.

Il reddito da considerare ai fini dell’esenzione è quello riferito all’anno precedente.

Come si esercita il diritto all’esenzione ticket?

Nel 2011, nelle Regioni, sono entrate in vigore le nuove modalità di verifica delle esenzioni per reddito prescritte da un decreto ministeriale del 2009 [2].

L’Anagrafe tributaria attraverso il sistema tessera sanitaria, fornisce la lista degli esenti ai medici di famiglia e ai pediatri. Tali professionisti, al momento della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, verificano, su richiesta degli interessati, se questi ultimi hanno diritto all’esenzione (per i codici E01, E03, E04), e riportano il relativo codice sulla ricetta.

Se gli assistiti non risultano compresi nell’elenco degli esenti per reddito, il medico annulla con un segno la casella contrassegnata dalla lettera “N” (non esente) presente sulla ricetta.

Non tutti gli assistiti che hanno diritto all’esenzione dal ticket compaiono nella lista in possesso del proprio medico curante. Si tratta di coloro che non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, cioè i pensionati al minimo e i pensionati sociali, e i disoccupati. Tali soggetti devono autocertificare annualmente il reddito percepito nell’anno precedente presso l’Azienda sanitaria locale (Asl) di appartenenza, che rilascia un apposito attestato. Allo stesso modo, l’assistito che ritiene di possedere i requisiti per l’esenzione ma non compare nella lista in possesso del proprio medico, deve rivolgersi all’Asl di appartenenza. I disoccupati devono autocertificare anche lo stato di disoccupazione e impegnarsi a comunicare tempestivamente la cessazione di questa condizione.

Quali sono le altre ipotesi di esenzione dal ticket?

Le altre ipotesi in cui il cittadino ha diritto all’esenzione dal ticket sono:

  1. in presenza di patologie croniche o rare. In particolare, le malattie croniche sono quelle che peggiorano in maniera lenta e progressiva. L’elenco di tali patologie, i codici di esenzione e relative prestazioni gratuite sono contenuti in un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2017 [3]. Le malattie rare sono quelle rientranti in una banca dati creata dal ministero della Salute [4];
  2. in caso di riconoscimento dello stato di invalidità (invalidi di guerra, per lavoro, per servizio, invalidi civili, vittime atti di terrorismo e vittime del dovere). L’esenzione per invalidità è riconosciuta dall’Asl di residenza, sulla base della certificazione che documenta lo stato di invalidità. Lo stato e il grado di invalidità devono essere accertate dalla competente Commissione medica dell’Azienda sanitaria locale di residenza dell’assistito;
  3. in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’Hiv).

note

[1] L. n. 537/1993 e successive modificazioni.

[2] D.M. dell’11.12.2009.

[3] D.P.C.M. 12.01.2017, allegato n. 8.

[4] D.M. n. 279 del 18.05.2001.


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