Il lavoratore assunto da un’agenzia di lavoro interinale non può chiedere il danno da mancate occasioni di lavoro se il datore di lavoro dimostra che non esistevano opportunità compatibili con il suo profilo.
Sei stato assunto da un’agenzia di lavoro interinale a tempo indeterminato. Sono, però, diversi mesi che non vieni inviato in missione ed hai, dunque, perso la gran parte del tuo reddito. Vorresti fare causa al datore di lavoro e chiedere il risarcimento del danno che questa situazione ti ha provocato. Ma in caso di mancanza di somministrazione di lavoro, c’è risarcimento?
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere stipulato sia a termine che a tempo indeterminato. In questo secondo caso, tuttavia, se non ci sono lavori da affidare, il dipendente prende solo un’indennità di disponibilità. Ma cosa fare se l’agenzia non procura occasioni di lavoro? Il dipendente può ottenere il danno subito? C’è risarcimento per mancanza di somministrazione di lavoro?
La questione è stata affrontata, di recente, da un tribunale di merito secondo il quale il danno non spetta se l’agenzia dimostra che, effettivamente, non c’erano opportunità di lavoro coerenti con il profilo professionale del lavoratore e che, dunque, non è stato possibile mandarlo in missione.
Indice
Cos’è la somministrazione di lavoro?
Se stai cercando un lavoro e ti sei rivolto ad un’agenzia interinale ti stai sicuramente chiedendo cos’è la somministrazione di lavoro. Si tratta di una tipologia contrattuale [1] molto particolare poiché il lavoratore viene assunto da un soggetto ma poi viene inviato a lavorare per un altro soggetto. Infatti, se stipuli un contratto di somministrazione di lavoro, verrai formalmente assunto dall’agenzia di somministrazione, che si occuperà di tutti gli adempimenti burocratici che servono a gestire il rapporto di lavoro e, in particolare, provvederà a farti firmare il contratto, ad inviarti la busta paga, a pagarti lo stipendio e i contributi, etc. La tua attività di lavoro, però, non verrà svolta a favore dell’agenzia ma di un altro soggetto, che può essere una società, un ente, un’associazione etc. e che viene detto utilizzatore poiché, di fatto, utilizza la tua prestazione di lavoro.
Cos’è la somministrazione di lavoro a tempo determinato?
Il contratto che stipuli con l’agenzia interinale può essere a tempo determinato oppure indeterminato. Nel primo caso, la tua assunzione presso l’agenzia prevede, sin dall’inizio, una data di scadenza che, di solito, coincide con la missione che devi svolgere presso l’utilizzatore.
Facciamo un esempio.
Un supermercato deve sostituire per sei mesi una cassiera che è andata in maternità e decide di rivolgersi ad un’agenzia interinale alla quale chiede la somministrazione di una cassiera per il semestre. In questo caso, l’agenzia stipulerà con il lavoratore da inviare in missione presso il supermercato come cassiere un contratto di somministrazione a tempo determinato di durata semestrale. Una volta raggiunta la data di scadenza, il contratto cessa automaticamente.
Cos’è la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato?
L’agenzia può anche decidere di assumere il dipendente a tempo indeterminato (staff leasing). In questo caso, il lavoratore alternerà dei periodi di missione a dei periodi di disponibilità. Nei periodi di missione, percepirà la retribuzione piena in base alle mansioni svolte presso l’utilizzatore ed al livello di inquadramento contrattuale. Nei periodi di disponibilità, invece, l’agenzia si limiterà ad erogargli un’indennità di disponibilità che, in base alle norme del Ccnl per i lavoratori somministrati in vigore è pari ad euro 800 lordi mensili. Questa indennità serve a compensare il fatto che, in questi periodi di attesa, il lavoratore garantisce comunque la sua disponibilità ad essere inviato in missione. Il Ccnl prevede, infatti, che il lavoratore debba dare riscontro alla chiamata/comunicazione della filiale dell’agenzia entro le 24 ore successive alla ricezione della stessa.
Mancanza lavoro somministrazione: c’è risarcimento?
Nei periodi di mera disponibilità il lavoratore riceve uno stipendio molto inferiore a quello che potrebbe percepire se venisse inviato in missione. Proprio per questo, il dipendente potrebbe contestare all’agenzia il fatto di non presentargli delle occasioni di lavoro costringendolo, così, a prendere solo l’indennità di disponibilità. Non c’è dubbio, infatti, che quando viene stipulato un contratto di staff leasing l’agenzia si obbliga a procurare occasioni di lavoro. In caso di mancanza di lavoro, però, il lavoratore non può invocare automaticamente il risarcimento del danno. Se, infatti, l’agenzia dimostra che non è riuscita a sottoporre al dipendente occasioni di lavoro coerenti con il suo profilo professionale, non sarà tenuta a risarcire alcun danno, come stabilito in una recente decisione del tribunale di Avezzano [2] chiamato a pronunciarsi su un ricorso promosso da un dipendente a tempo indeterminato di un’agenzia di somministrazione.
In particolare, nel caso esaminato dal giudice abruzzese, il lavoratore affermava che, in un determinato periodo di tempo, l’agenzia non gli aveva proposto occasioni di lavoro e aveva assunto altri dipendenti; pertanto, chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa di questo comportamento. Il tribunale, dopo aver ricordato che, secondo la Cassazione [3], l’agenzia interinale, nel caso della somministrazione a tempo indeterminato, oltre a pagare l’indennità di disponibilità deve anche reperire altre occasioni di lavoro in un arco temporale congruo, ha accertato che, nel caso di specie, il danno richiesto dal lavoratore non era dovuto perché l’agenzia aveva dimostrato l’impossibilità di reperire, in un congruo periodo, occasioni di lavoro compatibili con la professionalità del ricorrente.
In particolare, l’agenzia aveva dimostrato che le occasioni di lavoro che si erano presentate nel periodo di mera disponibilità del ricorrente (e che erano state affidate ad altri lavoratori) non erano compatibili con la professionalità del lavoratore perché:
- in alcuni casi, si trattava di mansioni che il ricorrente aveva dichiarato di non voler svolgere perché gli procuravano attacchi di panico;
- in altri casi, si trattava di missioni a distanza di molti chilometri;
- in altri casi ancora, le missioni richiedevano il possesso di competenze di cui il ricorrente era privo.
Si può, dunque, concludere che se l’agenzia non procura occasioni di lavoro al lavoratore può essere chiamata a risarcire il danno solo se non riesce a dimostrare che ci sono state delle ragioni oggettive che hanno impedito di assolvere a questo obbligo.
note
[1] Artt. 30 ss., D.lgs. 81/2015.
[2] Trib. Avezzano n. 40/2020.