Articolo 589 del Codice civile: giurisprudenza sull’istituzione reciproca di erede e sui patti successori.
Indice
La validità dei testamenti simultanei alla luce degli articoli 589 c.c. e 458 c.c.
Il riconoscimento della validità dei testamenti simultanei, in quanto non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 589 c.c., non esclude la loro possibile invalidità da un diverso punto di vista, in relazione al loro eventuale porsi come atti esecutivi di un precedente accordo concluso dai testatori e avente per oggetto l’impegno di ciascuno a disporre in un certo modo della propria successione per causa di morte.
Cassazione civile sez. II, 02/09/2020, n.18197
Testamento congiuntivo o reciproco nullo
In tema di successioni testamentarie, l’art. 589 c.c., vietando il testamento di due o più persone nel medesimo atto, sanziona di nullità l’ipotesi di un testamento unitario contenente due o più sottoscrizioni, in violazione dei requisiti formali di cui all’art. 602 c.c., nel quale è palese il richiamo ad un’attività di redazione e sottoscrizione delle disposizioni da parte di un unico soggetto.
Ne consegue che la nullità suddetta non può estendersi all’ipotesi di due testamenti redatti con separati atti dai testatori, non ricorrendo, in presenza di schede testamentarie formalmente distinte, la presunzione assoluta di mancanza di una libera estrinsecazione della volontà dei testatori, propria del testamento congiuntivo.
Cassazione civile sez. II, 05/04/2012, n.5508
Patti successori: nullità
Il patto successorio istitutivo consiste in una convenzione obbligatoria in astratto suscettibile di coazione giuridica ad adempiere, nulla soltanto per il divieto posto dall’art. 458 c.c. Pertanto non ricorre quando nella scheda testamentaria siano inserite locuzioni generiche, rivelatrici di impegni di carattere affettivo e morale, ed in mancanza di prova degli elementi essenziali del patto, ossia delle parti tra le quali questo è intercorso, della controprestazione costituente il corrispettivo della istituzione, e della idoneità giuridica del vincolo a determinare la volontà del testatore alla istituzione medesima (nella specie, la Cassazione ha escluso la sussistenza del patto successorio nella disposizione testamentaria di due fratelli diretta a disporre l’istituzione di fondazione nominandola erede universale, in quanto la finalità degli atti è esclusivamente morale e filantropica e non diretta ad un vantaggio economico-patrimoniale reciproco).
Cassazione civile sez. II, 08/10/2008, n.24813
Non ricorre un patto successorio vietato ex art. 458 e 589 c.c. nelle disposizioni testamentarie di due soggetti dirette a costituire un’unica fondazione e a nominarla erede universale, in quanto l’interesse perseguito dai testatori è di natura esclusivamente morale e non è ravvisabile il perseguimento di un vantaggio patrimoniale reciproco.
Cassazione civile sez. II, 08/10/2008, n.24813