Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Quando scatta il divieto di avvicinamento?

8 Agosto 2021 | Autore:
Quando scatta il divieto di avvicinamento?

Cos’è e come funziona l’obbligo di mantenere una determinata distanza dalla vittima o dai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa?

Chi commette un reato rischia di dover scontare la propria pena in carcere. Con la detenzione, la persona condannata è costretta a trascorrere del tempo in gattabuia, in un posto ove non potrà più nuocere a nessuno, nemmeno alla vittima del reato che ha commesso. Si pensi allo stalker che perseguita una donna: se verrà condannato al carcere, la vittima potrà essere certa che non le verrà più fatto alcun male. Il problema è che il processo penale italiano dura molti anni; a causa di ciò, l’indagato potrebbe restare a piede libero a lungo, potendo pertanto reiterare i propri illeciti, magari continuando a perseguitare la propria vittima. È qui che entra in gioco la misura cautelare del divieto di avvicinamento. Quando scatta? Il divieto di avvicinamento rappresenta una straordinaria misura di protezione a favore delle persone offese dal reato.

In pratica, grazie a questa speciale misura cautelare, la legge consente di allontanare il carnefice dalla vittima, in attesa che la giustizia faccia il suo corso, cioè che il processo penale termini con sentenza. Trattandosi di un provvedimento che limita la libertà personale, il giudice può disporre il divieto di avvicinamento solo al ricorrere di determinate condizioni. Quali? Quando scatta il divieto di avvicinamento? Scopriamolo insieme.

Divieto di avvicinamento: cos’è?

Il divieto di avvicinamento è una misura cautelare, cioè un provvedimento che il giudice può adottare nelle more del procedimento penale, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

In pratica, poiché ci vorrebbero anni prima di giungere a una sentenza definitiva, la legge ha predisposto alcuni rimedi per far fronte alla lentezza della giustizia, di modo che la decisione finale non sia resa inutile da ciò che è avvenuto nel frattempo. Facciamo un esempio.

Paola denuncia il suo ex fidanzato Mario per stalking. Poiché il processo durerà molto tempo, c’è il rischio che Mario si vendichi di Paola, magari picchiandola o, perfino, uccidendola. Per tutelarla, il pubblico ministero può chiedere al giudice di disporre il divieto di avvicinamento a carico di Mario.

Il divieto di avvicinamento è dunque una misura cautelare che può essere disposta dal giudice ogni volta che bisogna tutelare la vittima dall’autore del crimine, impedendo a quest’ultimo di avvicinarsi alla persona offesa.

Divieto di avvicinamento: in cosa consiste?

Com’è facile intuire, il divieto di avvicinamento consiste nella proibizione di accostarsi alla persona offesa.

Nello specifico, secondo la legge [1], il divieto di avvicinamento è il provvedimento con cui il giudice prescrive all’imputato, alternativamente:

  • di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima,
  • di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

Il giudice, per assicurarsi che il divieto sia rispettato, può disporre l’applicazione di particolari modalità di controllo, come ad esempio l’utilizzo del braccialetto elettronico.

Sempre secondo la legge, qualora sussistano particolari e comprovate esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dai prossimi congiunti della vittima o dalle persone con questa conviventi o comunque legate da una relazione affettiva, ovvero di mantenere una determinata distanza da tali posti o da tali persone.

Insomma: il divieto di avvicinamento può scattare con riguardo non solo alla vittima, ma anche a soggetti a quest’ultima particolarmente vicini, come ad esempio il convivente, il compagno, i genitori, ecc. Ciò per una ragione evidente: la legge intende tutelare anche le persone prossime alla vittima da possibili ritorsioni dell’indagato/imputato.

Divieto di avvicinamento: quando scatta?

Perché il giudice, su richiesta del pubblico ministero, possa disporre il divieto di avvicinamento, occorre che sussistano alcune condizioni. Non è possibile, infatti, ordinare il divieto di avvicinarsi alla vittima per ogni tipo di reato.

Innanzitutto, il divieto di avvicinamento può essere disposto solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni [2]. Cosa vuol dire? In pratica, significa che questa particolare misura cautelare può essere disposta dal giudice solo se il soggetto è indagato o imputato per un reato punito con l’ergastolo (si pensi all’omicidio del genitore) oppure con la reclusione maggiore di tre anni.

Ad esempio, il furto semplice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Poiché la pena massima non supera i tre anni, il ladro non può essere raggiunto da questo tipo di misura cautelare (né da altre, in linea di massima).

Al contrario, lo stalking è punito con la reclusione fino a sei anni e mezzo: in questo caso, allo stalker potrà essere ordinato di non avvicinarsi alla vittima.

Non è tuttavia questa l’unica condizione affinché possa scattare il divieto di avvicinamento. Oltre al reato punito con la reclusione superiore a tre anni, il giudice deve anche valutare che:

  • sussistano gravi indizi di colpevolezza a carico del soggetto indagato [3]. Significa che devono esservi precisi elementi che lasciano supporre al giudice che il soggetto sia effettivamente colpevole del reato contestatogli;
  • sussista il pericolo che l’indagato possa inquinare le prove, oppure ripetere la propria condotta illecita, o ancora darsi alla fuga per sottrarsi alla giustizia [4].

Solo al ricorrere di tutte queste circostanze, il giudice, valutata la richiesta del pubblico ministero, può ordinare all’indagato/imputato di non avvicinarsi alla vittima o ai luoghi abitualmente frequentati da questa.

Violazione divieto di avvicinamento: cosa succede?

Cosa succede in caso di violazione del divieto di avvicinamento? Le conseguenze sono due:

  • si commette uno specifico reato, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [5];
  • il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra misura cautelare più grave, come ad esempio gli arresti domiciliari o, perfino, la custodia in carcere [6].

note

[1] Art. 282-ter cod. proc. pen.

[2] Art. 280 cod. proc. pen.

[3] Art. 273 cod. proc. pen.

[4] Art. 274 cod. proc. pen.

[5] Art. 387-bis cod. pen.

[6] Art. 276 cod. proc. pen.

Autore immagine: canva.com/


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA